Le reti tra professionisti – l’unione fa la forza

Nonostante le reti siano nate come strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, detto appunto “Contratto di Rete”, cooperano tra loro, tali accordi possono essere stipulati anche tra professionisti o tra professionisti e imprese. Partiamo dalla norma originaria vale a dire l’art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio

Nonostante le reti siano nate come strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, detto appunto “Contratto di Rete”, cooperano tra loro, tali accordi possono essere stipulati anche tra professionisti o tra professionisti e imprese.

Partiamo dalla norma originaria vale a dire l’art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33, e s.m.i., il quale afferma che “con il contratto di rete  più imprenditori  perseguono  lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica  ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Senonché, l’articolo 12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017, ha esteso la disciplina delle reti ai professionisti, consentendo altresì la possibilità di contrattualizzare anche reti miste imprese-professionisti.

Prima di entrare nel merito della rete tra professionisti sembra utile fornire elementi per far apprezzare la potenzialità dei contratti di rete, posto che di contratti si tratta.

 

 

Le potenzialità della rete

È la stessa norma che fornisce i punti di riferimento formali e sostanziali (i passaggi tra parentesi sono nostri).

Con il contratto di rete i partecipanti s’impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a:

  • collaborare in forme e ambiti attinenti alle attività delle imprese (es. creazione di un marchio comune, definizione di una politica dei prezzi, creazione di gruppi di acquisto, ecc.);
  • favorire lo scambio di informazioni o prestazioni (es. condivisione degli esiti della ricerca, scambio di informazioni commerciali, scambio di prodotti tra segmenti della filiera, ecc.);
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa (es. attività ricerca e sviluppo, gestione di laboratori di analisi, condivisione di piattaforme logistiche, ecc.).

 

È evidente che tali fattispecie, ai fini che qui interessano, devono essere traslate nell’ambito delle attività professionali.

Lo scopo della rete si identifica ordunque nell’obiettivo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato dei partecipanti, nelle forme e nelle modalità definite dagli stessi all’interno del contratto.

Il contratto di rete rappresenta un modello contrattuale flessibile che lascia ampio spazio all’autonomia delle parti, permettendo ai professionisti o alle società professionali di esercitare in comune alcune attività. Rappresenta, quindi, una forma di aggregazione per ottimizzare le risorse e uno strumento di realizzazione di obiettivi strategici.

Un modello organizzativo di aggregazione che consente di:

  • divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero;
  • ampliare e integrare l’offerta di servizi professionali;
  • dividere i costi riferiti alla realizzazione di un progetto (es. l’apertura di una nuova sede professionale comune, ulteriore rispetto a quella storica dei partecipanti);
  • accedere a finanziamenti e contributi pubblici;
  • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • condividere personale dipendente mediante il ricorso al distacco e alla codatorialità.

Lo scopo del Contratto di Rete è, quindi, quello di accrescere la capacità e la competitività sul mercato sia dei singoli professionisti sia della rete nel suo complesso, utilizzando l’introduzione delle tecnologie orizzontali e la condivisione di conoscenze e risorse dei partecipanti (immaginiamo l’utilizzo di una banca dati giuridica comune ovvero di software professionali).

Si potrebbe obiettare che esistono già forme giuridiche di aggregazioni tra professionisti, come, ad esempio le associazioni tra professionisti e le STP – società tra professionisti, senonché la differenza tra tali istituti e le reti professionali è sostanziale: nella rete non si addiviene ad una compenetrazione giuridica (vincolante e duratura) tra professionisti, nella rete si condivide in comune semplicemente un programma ben individuato (ed è necessario che ben individuato sia) che può essere limitato alla partecipazione ad una gara pubblica (l’articolo 12 della legge n. 81/2017 nasce proprio per consentire questo), oppure alla ricerca di nuovi mercati (esempio fornitura di servizi integrati a soggetti esteri, sfruttando le diverse conoscenze professionali dei partecipanti alla rete) oppure l’apertura di una nuova sede in una città non presidiata con l’obiettivo di ripartire i costi (segreteria, utenze, canone d’affitto). In sostanza, con la rete non viene meno l’indipendenza dei partecipanti che, in ambiti diversi della rete cui appartengono (e alla quale devono necessariamente uniformarsi in base agli accordi del contratto che, per questo devono essere molto puntuali), mantengono intatta la propria autonomia, decisionale e strategica del proprio studio.

 

 

Chi può costituire una Rete

Possono partecipare al contratto di rete soggetti di ogni tipo e forma:

  • imprese individuali;
  • società semplici che esercitano attività d’impresa (es. agricola);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • società di capitali (Srl, SpA, SapA);
  • società cooperative;
  • società consortili;
  • professionisti;
  • società tra professionisti.

La rete potrebbe essere costituita da organizzazioni con forma giuridica diversa tra loro (c.d. reti miste) e non necessariamente con finalità commerciale (es. Fondazioni).

Non è previsto un numero minimo di aderenti, potendo quindi sottoscrivere un Contratto di rete anche, semplicemente, due imprenditori.

Possono, inoltre, essere parte di un Contratto di rete, anche società tra loro collegate e controllate (art. 2359 c.c).

 

 

L’apertura alle libere professioni

Se le reti sono nate per le imprese, come visto il legislatore nel 2017 ha aperto anche alle professioni.

Il Ministero dello Sviluppo, con la nota prot. n. 23331 del 28 gennaio 2020, peraltro, ha fornito chiarimenti in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, con particolare riferimento a:

  1. rete costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese;
  2. rete “mista” costituita tra professionisti iscritti all’Albo e imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali»

In particolare, con nota del 21 gennaio u.s., il ministero ha fornito risposta ad uno Studio professionale osservando che l’espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con l’entrata in vigore della legge n. 81 del 2017.

 

Art. 12. Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati

3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

 

Il MISE avoca a sé la competenza della risposta dal momento che l’articolo 12, comma 3, dell’articolo 3, comma 4 ter e ss del D.L. 3/2009, impone nel caso di contratto di rete ordinario (privo cioè della soggettività giuridica), che la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.

Tuttavia, nell’ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non essendo questo iscritto al registro delle imprese. In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a fini pubblicitari – la sola iscrizione di contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 3 del D.L. 5/2009. Detta fattispecie, infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al punto n. 2 del quesito.

Ne consegue, infine, che, reti pure tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità. Viceversa, laddove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di STP, attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprenditoriale” del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.

 

 

Tipologie di rete

Per meglio contestualizzare la risposta del ministero occorre fornire informazioni aggiuntive.

In particolare, gli aderenti posso optare per un:

  • modello contrattuale “puro” (c.d. “rete-contratto”);
  • nuovo soggetto giuridico (c.d. “rete-soggetto”).

 

 

La rete contratto

La “rete-contratto” è la forma più snella e meno complessa e, per quello che si dirà oltre, l’unica di fatto percorribile per i singoli professionisti che intendono parteciparvi: permette una collaborazione senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo e distinto rispetto ai professionisti contraenti, senza dunque soggettività giuridica; gli atti all’interno del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

In questo caso, quindi, non si crea un nuovo soggetto e la rete ha la sola funzione di organizzare i rapporti interni tra i professionisti che lo stipulano.

Come sottolineato dal MISE in questo caso il contratto non può essere iscritto nelle singole posizioni dei professionisti presso il registro delle imprese per il semplice fatto che questi ultimi non sono iscritti nel registro delle imprese. La rete contratto può, comunque, dotarsi di un organo comune (o meglio di un professionista capofila) per gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

In particolare, quest’ultimo potrà agire:

  • per conto e in nome dei professionisti partecipanti (mandato con rappresentanza) e, pertanto, gli effetti dell’attività svolta dall’organo comune avranno riflessi automatici nella sfera giuridica dei singoli partecipanti;
  • per conto ma non in nome (mandato senza rappresentanza), e quindi gli effetti degli atti posti in essere dal medesimo ricadono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo professionista capofila, in virtù del principio di cui all’art. 1705 c.c. La disciplina dell’organo comune, la cui regolamentazione è lasciata alla più ampia autonomia contrattuale, è certamente lacunosa. Pertanto, visti i poteri e gli effetti delle azioni sui singoli professionisti è loro “interesse” definire puntualmente:

  • composizione;
  • durata dell’incarico;
  • condizioni di revoca;
  • regole di organizzazione;
  • nonché tutti gli aspetti per regolamentare un organo di governace.

Al pari dell’organo comune, nella rete-contratto vige la facoltà di dotarsi di un fondo patrimoniale comune che serve per ottimizzare il pagamento delle spese comuni. Consentiteci un esempio vacanziero: è come quando un gruppo di amici decide di andare in vacanza tutti insieme in campeggio e decidono di fare una cassa comune. È evidente che l’impresa capofila se si intesta le fatture d’acquisto ovvero emette le fatture di vendita poi dovrà ribaltare le une e le altre con idonee rifatturazioni ai/dai partecipanti alla rete.

 

 

La rete soggetto

La “rete-soggetto” è, invece, un autonomo soggetto con autonomia tributaria e, pertanto, centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici; in breve, la rete-soggetto può essere inquadrata nella categoria degli enti diversi dalle società, come indicato nell’art.73 co. 1 e 2 del T.U.I.R. (DPR 917/86).

È da ritenersi che tale tipologia di contratto possa essere perfezionato solo tra STP che sono iscritte nel registro delle imprese (nella apposita sezione loro riservata) mentre resta inibita ai singoli professionisti.

Ad ogni modo, in questa circoscritta ipotesi, la rete è il presupposto indispensabile per ottenere la netta separazione rispetto alle singole STP e in particolare sul piano fiscale, è rappresentato dall’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, come precisato nella circolare 20/E di cui sopra.

La rete deve dotarsi di un fondo comune che in rapporto alle singole imprese rappresenta una partecipazione di quest’ultime in un soggetto terzo (la Rete). La partecipazione dell’impresa, e quindi sia i conferimenti iniziali che gli eventuali conferimenti successivi, devono essere trattati sotto il profilo contabile e fiscale come un apporto di capitale proprio in un soggetto distinto dall’impresa.

Il contratto della rete “soggetto” deve indicare:

  • le imprese partecipanti;
  • gli obiettivi strategici;
  • il programma di rete;
  • la durata;
  • il fondo comune;
  • l’organo comune, ossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al contratto.

 

Di tale organo comune va indicato:

  • il nome;
  • la ditta;
  • la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso;
  • i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto;
  • le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

 

 

Conclusione

Il contratto di rete consente utili risultati in termini di riduzione di costi ovvero incremento dei ricavi professionali.

Tuttavia, sono richiesti alcuni requisiti fondamentali e ineluttabili:

  • perfetta trasparenza tra i partecipanti (perché ogni professionista deve mettere all’interno della rete i compensi che da essi derivano);
  • reciproca fiducia nei propri rapporti e correttezza verso la clientela presentandosi in modo unitario e coeso;
  • consapevolezza che dalla rete alcuni partecipanti potranno trarre vantaggi maggiori rispetto agli altri, ma l’importante è che ognuno dalla rete abbia avuto un vantaggio (è possibile stabilire però una partecipazione diverse alle spese della rete);

È evidente che questi requisiti richiedono una conoscenza pregressa e stima reciproca tra i partecipanti che dovranno mettersi a tavolino e stabilire con chiarezza (e poi trasfonderlo nel contratto) quelli che sono gli obiettivi della rete, formulando il relativo programma. Il che richiede da parte di ognuno la consapevolezza di dove si è e dove si intende arrivare.

Nel contratto di rete occorrerà disciplinare puntualmente anche l’ipotesi del recesso che potrà avvenire ad nutum (il professionista potrebbe trovare conveniente migrare altrove perché ha avuto altre offerte di collaborazione da altri studi), ma allora occorre disciplinare come gestire i clienti che sono nati dalla rete che presumibilmente continueranno a seguire il professionista di riferimento (almeno per le materie di propria competenza), oppure sarà possibile recedere perché la rete non ha corrisposto alle aspettative e i risultati non sono stati quelli attesi: ed allora occorre stabilire l’effettuazione di verifiche periodiche dei risultati dei quali occorre indicare i parametri di riferimento (fatturato, n. di contratti, etc.).

Consentiteci una metafora: la rete non è un taxi che si prende all’abbisogna, ma una “corriera” che passa secondo orari stabiliti su cui tutti i partecipanti alla Rete devono salire. Il soggetto esecutore è il conducente che deve portare tutti a destinazione facendo scendere e salire ognuno alla propria fermata, secondo gli accordi, con soddisfazione di tutti. Magari il taxi è più veloce ma la corriera va più lontano.

Autore/i:
Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi