Anche il libero professionista puo’ dedurre il leasing immobiliare

La Legge di Stabilita’ 2014 riapre la deducibilita’ per il lavoro autonomo. Dal primo gennaio la deducibilita’ e’ ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni Ripristinata per i professionisti la deducibilità dei canoni di leasing, beneficio fino ad ora negato dal legislatore e nelle più recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio
La Legge di Stabilita’ 2014 riapre la deducibilita’ per il lavoro autonomo. Dal primo gennaio la deducibilita’ e’ ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni

Ripristinata per i professionisti la deducibilità dei canoni di leasing, beneficio fino ad ora negato dal legislatore e nelle più recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio 2014 la deducibilità è infatti ammessa "per un periodo non inferiore a 12 anni". L’equiparazione sostanziale, poi, tra leasing e acquisto diretto potrebbe ammettere in deduzione anche gli ammortamenti per immobili acquistati dal 1° gennaio 2014.
Il comma 162 della Legge contiene disposizioni in merito al trattamento fiscale dei canoni di locazione finanziaria riferiti a contratti stipulati a partire 1° gennaio 2014 (data in cui è entrata in vigore la Legge di Stabilità). Le modifiche apportate riguardano gli articoli 54 (redditi di lavoro autonomo) del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86 ("al comma 2 dell’articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: « in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»). La norma preesistente, invece, ammetteva la deducibilità fiscale solo dei leasing stipulati dai professionisti solo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 (e con un minimo di 8 anni e un massimo di 15). Dal 2010 ad oggi la disciplina fiscale degli immobili era rimasta affidata ad interpretazioni delle Entrate che non ammettevano né la deduzione di ammortamenti né dei canoni di locazione finanziaria.
In caso di novazione del contratto di leasing immobiliare (articolo 1230 del codice civile: "L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso”), la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. Anche se stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 147/2013 i canoni pagati su tali contratti diventano deducibili. Esempi di novazione oggettiva dell’obbligazione nel caso di leasing immobiliare sono la ristrutturazione edilizia, il restauro conservativo, la nuova costruzione. Non costituiscono novazione oggettiva invece le manutenzioni straordinarie o ordinarie.
 

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