Covid-19 e infortunio sul lavoro

Le prime statistiche fornite dall’INAIL sul Bollettino ADAPT del 26 ottobre Fonte: Bollettino ADAPT 26 ottobre 2020, n. 39 Autore: Giovanni Piglialarmi     Nel pieno della pandemia, il diritto del lavoro si è dovuto “misurare” con il Coronavirus non solo sul fronte della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (aspetto questo che il legislatore ha deciso
Le prime statistiche fornite dall’INAIL sul Bollettino ADAPT del 26 ottobre

Fonte: Bollettino ADAPT 26 ottobre 2020, n. 39

Autore: Giovanni Piglialarmi

 

 

Nel pieno della pandemia, il diritto del lavoro si è dovuto “misurare” con il Coronavirus non solo sul fronte della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (aspetto questo che il legislatore ha deciso di delegare ampiamente alle parti sociali), ma anche sul versante della tutela risarcitoria in caso di contrazione del virus durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Sotto questo profilo, l’intervento legislativo ha aggiornato il quadro normativo che presidia il sistema assicurativo contro gli sul lavoro e le malattie professionali. Infatti, l’art. 42, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.

 

 

La disposizione, rivolta “ai datori di lavoro pubblici e privati”, tutela il lavoratore dalle c.d. affezioni morbose, trattandosi di malattia infettiva. In questa prospettiva, come precisato anche dall’INAIL nella circolare n. 1 del 3 aprile 2020, la contrazione del COVID-19 è da ricondurre alla nozione di infortunio sul lavoro, anziché a quella di malattia professionale, poiché “l’azione traumatica coincide con il contatto e la penetrazione nell’organismo dell’agente patogeno” (L. La Peccerella, Infezione da coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, in DSL, 2020, n. 1; peraltro, l’art. 4 del decreto-legge n. 125 del 2020, aggiornando l’allegato XLVI del d.lgs. n. 81 del 2008, ha classificato il SARS-CoV-2 come agente biologico che può causare malattie infettive nell’uomo). In questo senso, è stato affermato che “la causa virulenta è equiparata a quella violenta” (v. sempre circolare INAIL 3 aprile 2020, n. 13). In altri termini, non è necessario che per ammalarsi di COVID-19 occorra una lunga esposizione all’agente patogeno, essendo sufficiente l’entrata in contatto.

 

 

soggetti destinatari della tutela sono i lavoratori dipendenti e assimilati, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; a questi sono da aggiungere gli altri soggetti previsti dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – tra i quali figurano i lavoratori parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale – e quelli indicati dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Restano critiche le posizioni dei medici e degli infermieri professionali che prestano la propria attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in quanto l’art. 5 del d.lgs. n. 38 del 2000, richiamando gli artt. 49 e 50 del Testo Unico sui redditi, esclude automaticamente la predetta assimilazione quando la collaborazione coordinata e continuativa abbia ad oggetto l’esercizio dell’arte o professione. Ancora una volta, la dottrina non ha mancato di evidenziare l’incostituzionalità dell’art. 5, che, nell’attuale contesto, non consentirebbe di estendere la tutela ai soggetti più esposti (sul punto, v. ancora L. La Peccerella, op. cit., 2020). Un’iniziativa per tentare di superare questo vulnus è stata intrapresa proprio dall’INAIL che il 16 aprile 2020 ha annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro con ENPAM, FNOMCEO e FIMMG, che avrà l’obiettivo di individuare soluzioni per la copertura assicurativa dell’Istituto per malattie professionali e infortuni sul lavoro in favore dei medici liberi professionisti (cfr. Comunicato INAIL, Emergenza Covid-19, allo studio l’estensione della tutela Inail ai medici liberi professionisti, 16 aprile 2020).

 

 

La decisione del legislatore di ricomprendere nelle ipotesi di tutela da infortunio sul lavoro anche l’infezione da COVID-19 risiede, molto probabilmente, nell’idea che non è possibile di fronte a certi fenomeni garantire il c.d. rischio zero, anche nel caso in cui venga imposto alle aziende di adottare determinate misure di sicurezza come prescrive l’art. 2087 c.c. Infatti, sebbene i protocolli stipulati dalle parti sociali per i diversi settori produttivi abbiano contribuito, in relazione alle caratteristiche del virus, a mettere in sicurezza i lavoratori rafforzando l’obbligo di salubrità dei luoghi di lavoro (e anche i consumatori, se pensiamo al fatto la produzione in sicurezza e osservante di standard igienico-sanitari ha ricadute sulla qualità e la genuinità dei prodotti immessi sul mercato), questi sicuramente non sono da soli sufficienti a fornire un’adeguata protezione ai lavoratori, soprattutto a quelli che “per le caratteristiche della lavorazione”, il rischio di infortunio risulta ineliminabile (cfr. Cass. 15 Giugno 2020, n. 11546).

 

 

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