Covid19, nuove restrizioni nel decreto di domenica 8 marzo

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale Straordinaria i nuovi provvedimenti per la gestione e il contenimento del Coronavirus È stato pubblicato alle 13 di domenica 8 marzo in Gazzetta Ufficiale Straordinaria il decreto ‘recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’ che ha introdotto severi provvedimenti per il contenimento del contagio del
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale Straordinaria i nuovi provvedimenti per la gestione e il contenimento del Coronavirus

È stato pubblicato alle 13 di domenica 8 marzo in Gazzetta Ufficiale Straordinaria il decreto ‘recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’ che ha introdotto severi provvedimenti per il contenimento del contagio del Coronavirus.

 

Sono 14 le province che, insieme all’intera Regione Lombardia, saranno interessate dalle misure più rigorose per frenare i contagi. È stato lo stesso premier a indicarle nel corso di una conferenza stampa notturna, spiegando che tutti sono chiamati a un gesto di “auto-responsabilità”. Si tratta delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

I provvedimenti contenuti nel decreto saranno validi fino al 3 aprile prossimo. 

 

Di seguito le misure:

 

LOMBARDIA E 14 REGIONI ‘ROSSE’

Evitare ogni spostamento

Vietati gli spostamenti in entrata e uscita dalla Lombardia e dalle 14 province interessate. Ci si potrà muovere soltanto per emergenze o “comprovate” esigenze lavorative. Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena perché risultato positivo al virus; da limitare al massimo gli spostamenti per chi ha la febbre superiore a 37,5° C.

 

Scuole chiuse fino al 3 aprile

L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, atenei e accademie e sospesa fino al 3 aprile.

 

Bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18

Bar e ristoranti potranno aprire dalle 6 alle 18, a condizione che il gestore sia in grado di rispettare “l’obbligo” di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale nei locali, con la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

 

Chiuse palestre e piscine; centri commerciali chiusi nel weekend

Il decreto stabilisce inoltre la chiusura in Lombardia e nelle 14 province prima citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. Le competizioni sportive all’aperto sono ammesse solo a porte chiuse. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Le altre attività commerciali diverse dalla ristorazione potranno rimanere aperte a condizione che riescano a garantire la distanza di un metro fra i clienti.

 

Sono sospese le cerimonie civili e religiose. Chiusi cinema e teatri

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

 

Per lavoratori e datori di lavoro: anticipare le ferie e preferire lo smartworking

Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.

 

 

MISURE VALIDE NEL RESTO D’ITALIA (Articoli 2 e 3 del dpcm 8 marzo 2020)

Scuole chiuse fino al 15 marzo

L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado e le università rimane sospesa fino al 15 marzo. Sospesi fino al 3 aprile i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.

 

Chiusi cinema, teatri e musei

Per tutto il territorio nazionale, è disposta la sospensione di eventi cinematografici, teatrali, eventi e spettacoli di qualsiasi natura “svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”. Sospesa l’apertura dei musei. Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

 

Bar e ristoranti, palestre e piscine aperti ma con obbligo di distanziare i clienti

I gestori di attività di ristorazione possono continuare a tenere i locali aperti, a condizione che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena sanzione in caso di violazione. Stesso discorso per palestre e piscine, che possono continuare a stare aperte a patto che i frequentatori siano distanziati gli uni dagli altri.

 

Limitare gli spostamenti

Fra le misure di prevenzione, all’art. 3 il punto C recita: “Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”.

 

Divieto di permanenza in sale di attesa pronto soccorso

Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorsi. Anche l’accesso di parenti e visitatori nelle strutture ospedaliere è limitato.

 

Divieto di mobilità per soggetti in quarantena

Anche nel resto d’Italia chi è in quarantena preventiva o sia risultato positivo al virus non può muoversi da casa.

 

Niente cerimonie civili e religiose, compresi i funerali

Anche su tutto il territorio nazionale sono sospesi matrimoni e funerali.

 

Sospesi congressi medici

Sono sospesi congressi, meeting ed eventi in cui è coinvolto il personale sanitario.

 

Colloqui telefonici o video nelle carceri

Il decreto prevede l’isolamento nelle carceri per detenuti sintomatici e dispone di svolgere i colloqui in modalità telefonica o video. Limitati i permessi e la libertà vigilata.

 

Anticipare le ferie

Come nella zona rossa anche nel resto d’Italia, qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.

 

Trasporto pubblico e sanificazione dei mezzi

Le aziende di trasporto pubblico dovranno adottare interventi straordinari di disinfezione dei mezzi.

 

Comunicazione all’Asl se si proviene da zone critiche

Chiunque rientri in Italia provenendo da Paesi a rischio epidemiologico deve comunicarlo all’Asl di competenza. I governatori di Toscana, Lazio, Puglia e molte regioni del Sud hanno disposto la quarantena per chi arriva dalla zona arancione.

 

LE SANZIONI

Il mancato rispetto delle disposizioni del decreto è punito ai sensi dell’articolo.650 del Codice penale, come previsto dal decreto legge del 23 febbraio scorso, ossia con l’arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda.

 

 

Il Decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg