Comunicazione degli aiuti da COVID-19

Il Pronto Fisco di giugno, a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Comunicare, comunicare e ancora comunicare!

Oramai gli obblighi dei contribuenti, e i professionisti sono in prima linea, non sono più quelli di pagare le tasse, bensì di fornire alla pubblica amministrazione una serie di dati che, in larga parte, sono già in possesso dell’amministrazione medesima. Non solo, detto obbligo in modo ridondante e ripetitivo è richiesto in più occasioni con il rischio di esasperare i contribuenti e il loro consulenti chiamati alla compilazione di comunicazioni telematiche o a dare conto nel prospetto Aiuti di Stato presente nel modello Redditi e nel Modello Irap, di elementi per la quasi totalità già in possesso della PA.

La cosa francamente sconcertante è che a fronte di questa girandola di obblighi (il prossimo scade il 30 giugno e anticipiamo che non si tratta di una passeggiata) non si ha alcun atto interpretativo che possa fornire un quadro sistematico che consenta al professionista (per quel che qui interessa) di orientarsi con certezza.

 

Il temporary framework

Come noto, a seguito della crisi economico-finanziaria derivante dalla pandemia, la Commissione UE in conformità a quanto consentito dall’articolo 107, paragrafo 3 del TFUE ha permesso agli Stati Membri di concedere agli operatori economici, sgravi, dilazioni di pagamento di imposte e contributi, garanzie connesse ad erogazione di finanziamenti nonché, previa autorizzazione della Commissione a seguito di esplicita richiesta degli Stati, contributi a fondo perduto e crediti d’imposta.

Gli stati membri hanno l’onere di comunicare alla commissione UE le diverse misure di aiuto concesse agli operatori economici, tra i quali sono compresi anche i professionisti, da questo punto di vista assimilati alle imprese.

Ogni singola misura (contributi a fondo perduto, bonus affitti, sgravi Irap, bonus adeguamento ambienti di lavoro, esenzione IMU, etc.) deve essere rendicontata dagli Stati membri unitamente alla loro distribuzione:

  • dimensionale: micro, piccole, medie e grandi imprese, Pubblica amministrazione;
  • per settore di attività: in base ai codici Ateco;
  • per comparto: agricoltura, pesca, SIEG -servizi pubblici, generale;
  • per natura giuridica: se in Italia una srl è semplicemente una srl, nella modulistica comunitaria le srl si dividono in 4 tipi (vedi tabella a seguire).

Non è dato sapere quale sia il codice che debba essere utilizzato dai professionisti: propendiamo per il codice DI posto che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i liberi professionisti sono assimilati agli imprenditori ai fini dell’applicazione della disciplina della concorrenza. Infatti, la caratteristica dell’attività del libero professionista, come anche del lavoratore autonomo, è quella della prestazione di un servizio verso un corrispettivo, cioè lo svolgimento di un’attività economica. Tale concezione di attività economica ha condotto il legislatore comunitario a dare valenza positiva all’orientamento giurisprudenziale riportato, allorché, nel citato Regolamento 696/1993, si afferma che unità giuridica è anche la persona fisica che esercita un’attività economica non in condizioni di subordinazione. Inoltre, il libero professionista e il lavoratore autonomo sono stati assimilati all’impresa individuale per la presenza di una dettagliata disciplina fiscale delle scritture contabili obbligatorie che ne ha imposto la tenuta non solo agli imprenditori non agricoli ma anche ai professionisti.

Resta il fatto che non risultano indicazioni di prassi nazionale sul punto.

Con sollievo rileviamo invece che le società tra professionisti hanno un codice specifico: SV.

 

L’obbligo di comunicazione nel modello Redditi

Coloro i quali hanno approfittato di questi aiuti hanno l’obbligo di comunicare all’agenzia delle entrate i dettagli di ciò che hanno ottenuto. Certamente, almeno per quanto riguarda i contributi a fondo perduto richiesti all’agenzia delle entrate (sostegni, automatico, stagionale, perequativo, etc) l’agenzia che ha erogato il bonifico è ovviamente al corrente dell’importo, ma non avendo richiesto nell’apposita modulistica alcuni dati essenziali (vedi elencazione sopra), a causa, evidentemente, della inesperienza sul punto (le banche invece sono sulla materia già ben collaudate da anni), coloro i quali hanno incassato le somme sono stati obbligati, già nel modello Redditi dello scorso anno, a compilare l’apposito prospetto Aiuti di Stato.

Nel caso di credito d’imposta portati a casa in automatico, come ad esempio, il bonus affitti, è invece del tutto comprendibile (e ineluttabile) che l’amministrazione non abbia alcun dato del soggetto che ha maturato il bonus, da lì la necessità di fornire i dettagli di cui sopra per il tramite del citato prospetto aiuti di stato. Va detto, per completezza che l’indicazione del bonus nel quadro RU (crediti d’imposta) del Modello redditi, pur obbligatorio, non è sufficiente per come congeniato ad assolvere l’obbligo comunitario.

Lo scorso anno il Prospetto Aiuti di Stato del modello Redditi è stato teatro di un giallo:

  • in un primo momento non indicando l’ammontare del contributo a fondo perduto il sistema andava in blocco;
  • da un certo momento in poi, al contrario, andava in blocco se si indicava l’importo incassato del contributo.

Il “giallo” alla fine ha visto vincere questa ultima posizione dal momento che la conclusione è stata: non occorre indicare l’importo in corrispondenza del contributo a fondo perduto identificato con specifico codice posto che l’agenzia già l’ho conosce (e in linea di principio la PA non può chiedere ai propri cittadini dati che sono già in suo possesso). Occorre però indicare tutti i dati descrittivi del soggetto che lo ha percepito (vedi elenco sopra): beninteso che nel caso di bonus affitti occorre indicare anche l’importo per i motivi sopra detti.

E’ bene far presente che, ovviamente, il citato Prospetto Aiuti di Stato è inserito anche quest’anno nei modelli dichiarativi. Vedremo nel proseguo se dovrà o meno essere compilato.

 

Le richieste di contributi a fondo perduto trasmesse all’agenzia

Fermo quanto sin qui detto, coloro i quali hanno fatto richiesta con le apposite istanze telematiche dei contributi a fondo perduto (a partire da quello cd. stagionale dell’estate 2021) sono stati costretti a compilare un apposito prospetto (tutt’uno con l’istanza) nel quale si forniva l’evidenza di ciò che, sino a quel momento, era stato percepito/utilizzato/ottenuto in nome del Temporary Framework: dai precedenti contributi a fondo perduto incassati, ai crediti d’imposta ottenuti, agli sgravi IMU e Irap sfruttati, etc., attestando che non si era superato l’importo del massimale stabilito dal Temporary (vedi oltre per approfondimenti). Chiudeva l’elenco della suddetta dichiarazione di atto notorio la voce “Altro”. Una sorta di varie ed eventuali, posto che il soggetto potrebbe avere avuto benefici da Covid non erogati dall’amministrazione centrale ma da enti pubblici periferici (regioni, provincie, comuni, CCIAA) non individuati analiticamente nel modello.

 

La comunicazione in scadenza il 30 giugno 2022

Quanto sopra non è ancora sufficiente: occorre ricominciare da capo ed effettuare una autodichiarazione tramite l’apposita piattaforma dell’agenzia delle entrate predisposta con provvedimento Prot. n. 143438/2022 del 26 aprile scorso: scadenza 30 giugno prossimo.

Con questa autodichiarazione occorre:

  • comunicare tutti gli aiuti ricevuti in conformità al Temporary Framework;
  • fornire l’evidenza, ove occorra, degli importi ricevuti eccedenti i massimali del Temporary, maggiorati di interessi (comunitari) che dovranno essere restituiti entro il prossimo 30 novembre maggiorati di interessi (ma senza sanzioni).

La fonte normativa nazionale di tale obbligo nasce nel decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, che all’articolo 1, comma 16, ha disposto l’obbligo di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti dalla suddetta normativa comunitaria. In quella sede la norma ha distinto le agevolazioni in base a quanto previsto dal Temporary Framewok:·         per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato»;·         da quelle individuate nella Sezione 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti».La norma ha poi trovato attuazione con il Decreto MEF 11/12/2021, rubricato “Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID”  e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo q, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.”. In particolare, il decreto distingue gli aiuti della:·         Sezione 3.1: cd. aiuti di importo limitato (con massimali cresciuti nel tempo di 800.000/1.800.000/2.300.000);·         Sezione 3.12: aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (con massimali cresciuti nel tempo di 3.000.000/10.000.000/12.000.000).Il DM ha poi demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la disciplina operativa. E siamo ad oggi: la comunicazione attuata tramite il provvedimento dell’agenzia scade come detto, il 30 giugno prossimo. Il modello in scadenza il 30 giugnoLa Dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto per le quali si applica il regime “ombrello”. Vi invitiamo a questo punto di evitare da parte vostra il classico segno dell’ombrello realizzato mediante la mano destra che si poggia sul gomito sinistro. Il termine ombrello è in questo caso di tipo para-tecnico posto che compare come tale nelle istruzioni al modello telematico.Si tratta di un elenco quasi esaustivo contenuto già nel DM 11/127201. L’elenco non è in chiaro ma è fornito facendo riferimento alla norma di legge. In sostanza un elenco illeggibile. Abbiamo provato nella tabella a seguire di mettere in chiaro (seppure con parecchia approssimazione) le norma in argomento.

DM 11/12/2021 – articolo 1 – aiuti “regime ombrello”
Agevolazioni che non vanno comunicate se già comunicate precedentemente
DM Legge di riferimento Articolo Oggetto
A

 

DL 34/2020 (convertito L. 77/2020) 24, 25, 120, 129-bis e 177 Contributi a fondo perduto
B DL 34/2020 (convertito L. 77/2020) 28 Contributi a fondo perduto
C DL 104/2020 (convertito L. 126/2020) 78, c. 1 Esenzione 2° rata 2020 IMU turismo, fiere, spettacoli e discoteche
D DL 104/2020 (convertito L. 126/2020) 78, c. 3 Esenzione 2021 IMU turismo, fiere, spettacoli e discoteche
E DL 137/2020 (convertito L. 176/2020) 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis Fondo perduto ATECO

Bonus locazioni (ott/nov/dic 2020)

Esenzione 2° rata IMU cod. ATECO

F DL 172/2021 (convertito L. 6/2021) 2 Contributo a fondo perduto ristorazione
G L. 178/2020 1, commi 599 e 602 Esenzione 1° rata 2021 IMU turismo allargato
H DL 41/2021 (convertito L. 69/2021) 1, c. da 1 a 9

6, c. 5 e 6

Contributo a fondo perduto Sostegni bis alternativo

Esonero canone RAI

I DL 41/2021 (convertito L. 69/2021) 1-ter, 5 e 6-sexies Contributo a fondo perduto Start up

Definizione agevolata avvisi bonari

Esonero 1° rata 2021 IMU per chi ha il contributo Sostegni bis

J DL 73/2021 (convertito L. 106/2021) 4 Bonus locazioni (anche per imprese al dettaglio)

 

Come già detto, il modello serve per comunicare, nonché per individuare gli importi fruiti (come somma di contributi a fondo perduto, sgravi Irap, crediti d’imposta, etc.) che hanno (eventualmente) superato il massimale previsto dal Temporary Framework.

Posto che fino al 27 gennaio 2021 il suddetto massimale per i professionisti (come per la generalità delle imprese, escluse quelle agricole e della pesca) si è attestato a euro 800.000 per poi essere elevato a 1.800.000, evitiamo di tediarvi sulla modalità di compilazione dei rispettivi box dedicati al supero, posto che nei lavoratori autonomi l’ipotesi è quanto meno improbabile si sia realizzata, se non in casi del tutto marginali.

Altrettanto improbabile che il lavoratore autonomo abbia sfruttato come cuscinetto, avendo superato i massimali previsti, gli aiuti previsti dalla sezione 3.12: aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.

 

Trasmissione del modello – termini

La Dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022. Inutile sottolineare i tempi veramente troppo stretti per l’adempimento talché da più parti si è già chiesto uno slittamento del termine. Peraltro, la cosa suggestiva è che occorre comunicare entro il 30 giugno gli aiuti ricevuti entro il 30 giugno. Il che pone il problema astronomico se l’uomo un giorno riuscirà a superare la velocità della luce e ad accedere al futuro per poi tornare a casa e raccontarci ciò che avverrà. Una situazione straziante.

Ad ogni modo si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

La Dichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione. Sul punto ci viene comunicato che ad oggi (27 maggio 2022) la piattaforma non consente l’accesso agli intermediari telematici.

Apparizioni … sparizioni…..

Ci vuole un esorcismo.

 

Trasmissione del modello – Soggetti con definizione degli avvisi bonari

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, devono inviare la Dichiarazione entro il 30.6.2022, o se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021). Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto sono tenuti a presentare:

  • una prima Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;
  • una seconda Dichiarazione, entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione.

 

Prospetto aiuti di stato in Unico o comunicazione telematica?

Le istruzioni al Modello Telematico avvertono che per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività” (vale a dire tutti i contributi a fondo perduto, gran parte dei bonus affitti e pochi altri) è possibile comunicare con il modello i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli Aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022.

Andiamo allora a vedere cosa dicono le istruzioni al prospetto Aiuti di stato presente nel modello Redditi 2022. Testuale: I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.

 

Conclusione

Il modello telematico in scadenza il 30 giugno dovete compilarlo e trasmetterlo, questo è poco ma sicuro. Se, nel box dedicato all’agevolazione (contributo a fondo perduto, bonus affitti, etc.) trovate le caselle “Settore” e “Codice Attività”, compilandole vi risparmiate di compilare il prospetto Aiuti di Stato del Modello redditi. Se non le compilate non potete esimervi di compilare il suddetto prospetto Aiuti di Stato in dichiarazione dei redditi.

Notazione: scade prima la pratica telematica (nonostante la proroga che auspicabilmente arriverà, come al solito a tempi scaduti) perché i redditi vanno al 30 novembre.

Buone vacanze!