Interpretare le norme secondo il loro significato letterale

Il comunicato congiunto ADC – ANC – UNGDCEC Ha generato molta confusione la Circolare dell’INPS 37 del 12 marzo 2020 e fino ad oggi l’Istituto non ha rivisto la propria posizione.   Il documento in questione disciplina il comportamento che i datori di lavoro devono tenere in ragione della precedente sospensione dei pagamenti dei contributi, 
Il comunicato congiunto ADC – ANC – UNGDCEC

Ha generato molta confusione la Circolare dell’INPS 37 del 12 marzo 2020 e fino ad oggi l’Istituto non ha rivisto la propria posizione.

 

Il documento in questione disciplina il comportamento che i datori di lavoro devono tenere in ragione della precedente sospensione dei pagamenti dei contributi,  decretata dal DL 9/2020 del 2 marzo scorso.

Oggi, tuttavia, le previsioni dell’Istituto non risultano orientate al rispetto dei principi che hanno, invece, qualificato le sospensioni previste dal Decreto Cura Italia per i soggetti che hanno un volume d’affari inferiore ai 2 milioni di euro.

 

L’articolo 62 del DL 18/2020 del 17 marzo 2020 infatti consente espressamente al sostituto d’imposta, che rientra nei citati limiti di fatturato, di sospendere i versamenti relativi a contributi previdenziali ed assistenziali, facendo slittare il relativo pagamento al 31 maggio prossimo.

La norma non disciplina alcuna distinzione in ordine alla tipologia di quota contributi previdenziali per i quali è stato sospeso il versamento e neppure asserisce alcun riferimento a quella trattenuta al dipendente.

 

Per altro verso, la stessa relazione illustrativa al Decreto 18/2020, nel sottolineare il senso letterale della norma di legge, non svolge alcuna distinzione ancorando la sospensione, che viene concessa ai citati sostituti d’imposta, ai “contributi previdenziali ed assistenziali” e quindi, allo loro generalità senza distinzione di genus o categorie.

 

Quindi, si deve escludere, almeno per i contribuenti per cui vale la proroga dei versamenti al 31.05.2020, che il Legislatore abbia ritenuto che oggi gli stessi contribuenti per cui vale la sospensione disposta, siano tenuti a versare le trattenute contributive eseguite sulla retribuzione del mese di febbraio 2020.