Pillole fiscali

Detrazioni, deduzione, ISEE e trasmissione dati. A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Trasmissione al sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie: aggiunti altri professionisti Ministero dell’economia e delle finanze decreto 16/9/16 (G.U. n.225 del 26/9/16) L’art. 1 del decreto MEF del 1/9/16, ha previsto ulteriori categorie, oltre quelle già individuate in
Detrazioni, deduzione, ISEE e trasmissione dati. A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Trasmissione al sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie: aggiunti altri professionisti

Ministero dell’economia e delle finanze decreto 16/9/16 (G.U. n.225 del 26/9/16)

L’art. 1 del decreto MEF del 1/9/16, ha previsto ulteriori categorie, oltre quelle già individuate in precedenza, di soggetti obbligati a trasmettere al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate (cd. “dichiarazione precompilata”), i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1/1/16. Si tratta di:

  • esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
  • iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli albi professionali dei veterinari (tenuti a inviare i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal’1/1/16, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto MEF 6 giugno 2001, n. 289, entro il 31/1 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese).

Con successivo decreto del 16/9 è stato stabilito, tra le altre modalità operative, che la trasmissione dei dati al Sistema TS dovrà avvenire in via telematica. I dati, tuttavia, possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti obbligati come responsabili al trattamento dei dati.

 

Spese mediche deducibili per invalidità totale o se è attribuita l’indennità di accompagnamento

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 79 del 23/9/16

L’art. 10, co.1, lett. b), del Tuir prevede la deducibilità dal reddito, degli oneri sostenuti per le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti con minorazione fisica, psichica o sensoriale indicati (di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992). Al riguardo, è stato chiarito che per fruire della deduzione, nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. La gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale, nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

 

Determinazione dell’ISEE: chiarimenti dell’Inps

Inps, Faq pubblicate sul sito il 19/10/16

È stato chiarito che ai fini della determinazione dell’ISEE:

  • Rientrano nella categoria dei disabili gravi ai fini ISEE i sordi pre-linguali;
  • Dal valore dell’ISEE per il diritto allo studio è escluso, nel caso in cui la borsa di studio sia inserita nei redditi utilizzati per il calcolo dell’ISEE, l’ammontare della borsa di studio medesima rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza (v. art. 2 sexies, comma 2 del D.L. n. 42 del 2016 convertito dalla Legge n. 89 del 2016).

 

Professionisti e Irap – La Cassazione definisce i requisiti minimi per l’esenzione

La Cassazione sta dando seguito al principio di diritto, in tema di soggezione a Irap del professionista, stabilito con la sentenza delle SS.UU. n. 9451/2016 secondo cui “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

 

La raffica di pronunce

Con una serie di recenti sentenze la Suprema Corte sta definendo più nel dettaglio i contorni del principio:

  • Il medico che si avvale di un collaboratore addetto all’accesso dei pazienti non è soggetto all’Irap. Il dipendente addetto all’accesso dei pazienti è, infatti, considerato alla stregua di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Cassazione n. 19165 del 28/9/16)
  • Per il medico convenzionato SSN la disponibilità di un dipendente con funzioni meramente esecutive non configura autonoma organizzazione (Cassazione n. 17433 del 30/8/16);
  • Il medico convenzionato che si avvale di un dipendente con mansioni esecutive e percepisce compensi di notevole importo non è soggetto a Irap (Cassazione n. 17508 dell’1/9/16);
  • Il medico convenzionato SSN che impiega 1 dipendente con mansioni di segreteria (o di persona addetta a ricevere clienti) ed eroga compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attività professionale di esigua entità non è soggetto all’Irap (Cassazione n. 17743 del 7/9/16);
  • Il medico di medicina generale che si avvale di una dipendente addetta al centralino e alla ricezione dei pazienti non è soggetto a Irap (Cassazione n. 21140 del 19/10/16);
  • Non sono soggetti a Irap i proventi che un professionista percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata. Pertanto, non sono soggetti a Irap i compensi che un medico percepisce per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie (Cassazione n. 21139 del 19/10/16);
  • Per il medico, l’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione non rivela l’esistenza del presupposto impositivo Irap dell’autonoma organizzazione, se il capitale a tal fine investito non rappresenta fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista, ma risulti a essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo (Cassazione n. 17671 del 6/9/16 e n. 17191 del 18/8/16)
  • Lo svolgimento dell’attività da parte del medico presso una “struttura polifunzionale” non giustifica l’assoggettamento ad Irap posto che non è sufficiente che il professionista si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo allo stesso professionista, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un professionista percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cassazione n. 17986 del 13/9/16)
  • Il medico generico convenzionato che svolge la propria attività presso 2 studi professionali, si avvale 1 dipendente (condiviso con altri 4 professionisti) e sostiene elevati costi per beni strumentali deve ritenersi assoggettabile ad Irap (Cassazione n. 17742 del 7/9/16);
  • Per il professionista l’autonoma organizzazione deve valutarsi in ordine all’eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e al superamento della soglia minima di personale impiegato. In particolare, con riferimento a un avvocato è stato affermato che non è possibile desumere la sussistenza di autonoma organizzazione solo sulla base della presenza di compensi a terzi, dell’utilizzo di beni strumentali e del pagamento di canoni di locazione (elementi questi ritenuti non decisivi ai fini della sussistenza del presupposto impositivo Irap), dovendosi, invece, effettuare la necessaria valutazione in ordine all’eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed al superamento della detta soglia minima (Cassazione n. 17221 del 19/8/16).
  • Il requisito dell’autonoma organizzazione è evidenziato dalla esistenza di beni strumentali solo se i beni strumentali utilizzati eccedono il minimo indispensabile, secondo l’id quod plerumque accìdìt, per l’esercizio della professione (Cassazione n. 21043 del 18/10/16);

 

Niente Irap per il professionista che esercita la professione nella società di cui è socio o dipendente

Cassazione n. 17566 del 2/9/16

L’esercizio della professione nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza, per il professionista, il presupposto impositivo dell’Irap costituito dall’autonoma organizzazione. In particolare, il professionista socio di una società di revisione contabile e che da tale società percepisce compensi per importi che costituiscono quasi la totalità dei suoi redditi, avvalendosi della struttura organizzata della società di revisione contabile, esercita la professione di commercialista e revisore dei conti senza una sua autonoma organizzazione e, pertanto, non è soggetto a Irap.

 

Irap automatica se la professione è esercitata in forma societaria

Cassazione n. 16924 e n. 16926 del 10/8/16

L’esercizio della professione in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’Irap produttive. Nei casi di esercizio della professione in forma associata, dunque, non occorre accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell’attività.

 

Niente Irap per l’avvocato-professore

Cassazione n. 18734 del 23/9/16

L’avvocato che svolge contemporaneamente anche la professione di docente presso l’università e che si avvale soltanto del supporto di una dattilografa part-time non è soggetto all’Irap. 

 

 

La responsabilità del commercialista

 

Se il commercialista fornisce un parere sbagliato dovrà risarcire le maggiori imposte

Cassazione n. 15107 del 22/7/16

Qualora dall’errata interpretazione delle norme da parte del commercialista ne derivi un maggior onere fiscale per il cliente, il commercialista che ha garantito la neutralità dell’operazione dovrà risarcire di tasca propria le maggiori imposte dovute dal contribuente.

Nel caso di specie la neutralità fiscale di una determinata operazione di riorganizzazione aziendale, era stata assicurata erroneamente dal professionista e, pertanto, la Cassazione, ha ritenuto l’obbligazione del commercialista strumentale al conseguimento di quel preciso risultato, nella specie non raggiunto per causa imputabile al professionista, inadempiente in toto all’obbligo assunto nel contratto.

 

Il solo conferimento dell’incarico al professionista non libera il contribuente dagli adempimenti fiscali

Cassazione n. 13709 del 5/7/16

Il contribuente a cui sia contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze.  Per escludere ogni profilo di negligenza egli deve allegare e dimostrare di avere svolto atti diretti a controllare l’effettiva esecuzione degli adempimenti da parte del professionista, prova superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

 

A proposito di immobili

 

Locazione locali commerciali: tassabili anche i canoni non percepiti fino a risoluzione del contratto o convalida di sfratto

Cassazione n. 19240 del 28/9/16

I canoni degli immobili locati ad uso commerciale non percepiti per morosità costituiscono comunque reddito tassabile fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida di sfratto.

 

Irpef: quando la cessione dell’immobile è non imponibile

Cassazione n. 14270 del 13/7/16

Ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b), del Tuir sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

A fronte di tali elementi oggettivi previsti dalla norma, non assume alcuna rilevanza l’elemento soggettivo rappresentato dall’assenza di un intento speculativo della contribuente.

 

Il garage può essere esente dalla Tarsu ma deve dimostrarsi l’inidoneità alla produzione dei rifiuti

Cassazione n. 17623 del 5/9/16

Ai fini dell’esenzione dalla Tarsu per il garage il contribuente deve provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni. A tal fine è insufficiente il solo presupposto della peculiare della destinazione funzionale dell’immobile (ad autorimessa). Tali locali non rientrano nelle esclusioni previste dalla normativa primaria, salva la specifica dimostrazione di inidoneità alla produzione dei rifiuti.