Pillole fiscali – agosto 2019

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi IRAP   Irap professionisti – compensi a terzi Cassazione n. 21068 del 7/8/19 Compensi corrisposti a terzi in modo non occasionale, riferiti a prestazioni afferenti proprio all’attività lavorativa del contribuente, costituiscono indice rivelatore della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell’IRAP. In particolare, nel caso di specie,
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

IRAP

 

Irap professionisti – compensi a terzi

Cassazione n. 21068 del 7/8/19

Compensi corrisposti a terzi in modo non occasionale, riferiti a prestazioni afferenti proprio all’attività lavorativa del contribuente, costituiscono indice rivelatore della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell’IRAP. In particolare, nel caso di specie, si trattava di compensi versati ad architetto, figlia del professionista (ingegnere), per l’elaborazione di disegni cad (disegni effettuati con il computer) che ineriscono propriamente all’attività professionale del contribuente.

 

Irap professionisti –compensi a terzi

Cassazione n. 21075 del 7/8/19

I compensi corrisposti a terzi devono essere afferenti propriamente all’esercizio dell’attività professionale del contribuente, onde conferire sotto il profilo dell’organizzazione al valore della produzione quel quid pluris che è oggetto specifico della ratio della relativa imposizione. In presenza di detti compensi deve essere quindi indagata la natura degli stessi.

 

IRAP per l’avvocato spesso in trasferta

Cassazione n. 20455 del 30/7/19

È tenuto a versare l’Irap l’avvocato che paga elevati compensi a professionisti, ha tanti clienti e sostiene ingenti spese per trasferte (circa € 31.000), sintomo che lo studio va avanti anche senza la sua presenza.

Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

 

ACCERTAMENTO

 

Contribuente che partecipa a una società senza averne controllo – regime c.d. forfetario

Agenzia delle entrate, risposta n. 334 dell’8/8/19

Il contribuente che partecipa a una S.r.l. senza averne controllo di diritto, né influenza dominante, né rapporti di parentela tra i soci e che intende avviare un’ulteriore attività con diverso codice Ateco può usufruire del regime forfetario. Tuttavia, per escludere ogni causa ostativa, occorre verificare nel concreto la mancata riconducibilità dell’attività del socio a quella svolta dalla società.

 

La dichiarazione deve essere veritiera

Cassazione n. 20463 del 30/7/19

Se nella dichiarazione fiscale viene indicato un credito Iva non spettante, si applica la sanzione di cui al quarto comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 (dal 90% al 180%), anche se questo credito, di fatto, non è stato utilizzato né chiesto a rimborso dall’interessato.

 

 

CHIARIMENTI PER GLI IMMOBILI

 

Niente cedolare secca se il contratto precedente è ancora in corso

Agenzia delle entrate, risposta n. 364 del 30/8/19

Un immobile classificato nella categoria catastale C/1 di superficie inferiore a 600 metri quadrati dato in locazione a una società, non può usufruire del regime della cedolare secca, se attualmente risulta in corso un contratto non scaduto e già esistente alla data del 15/10/18. Il contratto di affitto originario, stipulato nel 2014, continua infatti a svolgere i suoi effetti anche se il conduttore ha affittato l’azienda e dunque il nuovo conduttore risulta essere l’affittuario. Il contratto di locazione, infatti, prosegue senza soluzione di continuità in capo a quest’ultimo.

 

Agevolazioni fiscali “prima casa” – immobili “collabenti” e magazzini

Agenzia delle entrate, risposte n. 357 e 372 del 30/8/19

L’acquisto di trulli non beneficia delle agevolazioni prima casa poiché l’immobile non può essere equiparato a un immobile in corso di costruzione (la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7653/2018 ha stabilito che “gli immobili censiti nella categoria «F2 – unità collabenti» – non rientrerebbero nella definizione di fabbricato…”).

È possibile fruire dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2%, come previsto dall’art. 1, della Tariffa, Parte I del Tur, per l’acquisto del locale a uso magazzino accatastato nella categoria C/2 a condizione che l’immobile acquistato sia effettivamente e sostanzialmente destinato a essere pertinenza dell’abitazione principale.

 

Acquisizione dell’unità immobiliare da un’impresa di costruzione tramite un contratto di permuta

Agenzia delle entrate, risposta n. 354 del 29/8/19

È possibile fruire della detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche nella misura del 75% o 85% anche in caso di acquisizione dell’unità immobiliare da un’impresa di costruzione tramite un contratto di permuta. Laddove poi si intenda optare per la cessione del credito in luogo della detrazione questa non può avvenire tra familiari per il solo fatto che vi sia un rapporto di parentela.

 

Cedolare secca locazione negozio con canone variabile

Agenzia delle entrate, risposta n. 340 del 23/8/19

È applicabile la cedolare secca al contratto di locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1, anche in presenza di un canone variabile, perché detta variabilità non deriva da una successiva richiesta di aggiornamento, ma è frutto dell’applicazione di clausole contrattuali liberamente concordate dalle parti, fin dalla stipula del contratto e ritenute eque per contemperare i diversi interessi dei contraenti.

 

ICI – agevolazione prevista per l’abitazione principale – coniugi non separati

Cassazione n. 21072 del 7/8/19

Per “abitazione principale” deve intendersi l’immobile nei quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, in modo tale da poter ritenere che essa costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche de suoi familiari, non potendosi riconoscere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e difetti, invece, nei familiari.

Da tale principio risulta, quindi, che per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale.

 

Corrispettivo dell’abitazione non corrisponde al “prezzo-valore”- accertamento d’ufficio

Cassazione n. 19772 del 23/7/19 

Nel caso in cui, nella compravendita di un’abitazione, per la quale la parte acquirente ha chiesto l’applicazione del criterio del “prezzo valore”, venga occultata parte del corrispettivo, l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento di valore e recuperare la maggiore imposta, oltre agli interessi e alle sanzioni.

Per i trasferimenti immobiliari, la base imponibile può essere costituita dal “valore catastale” dell’immobile, prescindendo dal prezzo pattuito tra le parti, se ricorrono le seguenti condizioni:

  • la cessione deve avere a oggetto un immobile abitativo e relative pertinenze;
  • l’immobile abitativo deve essere dotato di rendita catastale, anche solo proposta;
  • l’acquirente deve essere una persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
  • all’atto della cessione la parte acquirente deve richiedere al notaio l’applicazione del criterio di tassazione sopra indicato;
  • il trasferimento deve essere soggetto a imposta di registro (e, quindi, non a Iva);
  • il trasferimento deve avvenire a titolo oneroso.

 

IVA

 

Scontrini telematici – la gestione dei resi e l’emissione di buoni acquisto

Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 21 dell’1/8/19

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscali. Nello specifico, salvi i casi di esonero della sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente un “documento commerciale” al posto dello scontrino o ricevuta fiscale a meno che, appunto, non venga richiesta espressamente la fattura.

Con la risoluzione n. 154/E del 2001 è stata individuata la procedura da seguire ai fini IVA nel caso in cui l’esercente intenda consentire al cliente di sostituire un bene, il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale, con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero di sostituirlo con un “buono-acquisto” da spendere in un momento successivo alla restituzione dello stesso. Nel caso in cui si riconosca al cliente la possibilità di ottenere il totale rimborso del prezzo pagato, con la risoluzione n. 219/E del 2003 è stato chiarito che si configura un’ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione, con effetto retroattivo, del contratto di vendita stipulato tra le parti, con il conseguente venire meno, ex tunc, dell’operazione imponibile.

 

Definizione del PVC – diritto di rivalsa dell’IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 349 del 28/8/19

Può esercitare il diritto di rivalsa della maggiore Iva versata il contribuente che ha aderito alla definizione agevolata del contenuto integrale del processo verbale di constatazione e ha perfezionato la procedura con il pagamento della somma contestata. Il cessionario/committente, a sua volta, può detrarre l’imposta corrisposta a titolo di rivalsa.