Le pillole fiscali di febbraio

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia – determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 32991 del 9/2/24

Determinata nel 33,% la riduzione forfetaria del cambio di cui all’art. 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR da applicare ai redditi:

  • diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera;
  • d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia.

 

ZFU Sisma centro Italia – proroga delle agevolazioni

Legge 23/2/24, n. 18, di conversione del D.L. 30/12/23, N. 215 (G.U. n.49 DEL 28/2/24) – Art. 17-ter (Nuovo)

Prorogate anche al 2024 le esenzioni per previste dall’art. 46, co. 2, del D.L. n. 50/2017 per le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della ZFU, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1/9/16 al 31/12/16, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015.

Tali soggetti potranno beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nella ZFU, delle seguenti esenzioni:

  • esenzione dall’Irpef e Ires derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU;
  • esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
  • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

L’omessa dichiarazione è un reato proprio

Cassazione n. 6820 del 15/2/24

In tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico è solo in presenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.

 

Esercizio abusivo della professione

Cassazione n. 3495 del 7/2/24

Le attività di compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, tenuta della contabilità, elaborazione delle buste paga, presentazione di istanze di annullamento in autotutela in campo fiscale, pagamento di imposte, elaborazione di studi di settore, disbrigo di pratiche presso la CCIA, cura dei rapporti previdenziali, sono riservate ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro.

 

Per gli immobili

 

Proroghe – dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi e opzioni per gli interventi edilizi

Agenzia delle entrate, provvedimenti del direttore n. 53174 del 21/2/24 e n.53159 del 22/2/24

Gli amministratori di condominio inviano al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali entro il 4/4/24.

L’opzione per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali, per l’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per lo sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante è entro il 4/4/24 relativamente alle spese sostenute nel 2023. La stessa proroga è concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Sismabonus – recupero

Legge 22/2/24, di conversione D.L. 29/12/23, n. 17 (G.U. N.48 del 27/2/24) – Art. 1, co. 1 e 2 (Confermato)

In caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso le detrazioni Superbonus 110% per le quali si è ottenuto lo sconto in fattura o è stato ceduto il relativo credito, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31/12/23, non sono oggetto di recupero. Se è accertata la mancata sussistenza degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero e alla irrogazione delle sanzioni.     

 

Lavori del Superbonus – contributo per completare

Legge 22/2/24, di conversione D.L. 29/12/23, n. 17 (G.U. N.48 del 27/2/24) – Art. 1, co. 2 (Confermato)

È prevista la corresponsione di un contributo non tassato in favore delle persone fisiche con un reddito di riferimento ISEE non superiore a 15.000 euro per le spese sostenute dal 1/1/24 al 31/10/24 per gli interventi effettuati su abitazioni che entro il 31/12/23 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Criteri e modalità determinati con decreto MEF.   

 

Opzione per cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Legge 22/2/24, di conversione D.L. 29/12/23, n. 17 (G.U. N.48 del 27/2/24) – Art. 2, co. 1 (Confermato)

A partire dal 31/12/23 lo sconto in fattura e la cessione del credito si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente il 31/12/23 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.   

 

Sismabonus –copertura assicurativa

Legge 22/2/24, di conversione D.L. 29/12/23, n. 17 (G.U. N.48 del 27/2/24) – Art. 2, co. 2 (Confermato)

I contribuenti che usufruiscono del Superbonus 110% (interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1/4/09 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza) Devono stipulare, entro 1 anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30/12/23. Con DM le modalità di attuazione della disposizione.    

 

Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Legge 22/2/24, di conversione D.L. 29/12/23, n. 17 (G.U. N.48 del 27/2/24) – Art. 3 (Confermato)

La detrazione del 75% relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche solo per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici per le spese sostenute a decorrere dal 30/12/23. Il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito è consentito solo per le spese sostenute fino al 31/12/23. Tuttavia, resta la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute successivamente al 31/12/23, da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento ISEE non superiore a 15.000 euro; tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare è presente un disabile.

 

Sismabonus –demolizione e ricostruzione

Agenzia delle entrate, risposta n. 56 del 29/2/24

Pur in presenza di due distinti titoli edilizi (Scia per la demolizione e Permesso a costruire per la ricostruzione ) gli acquirenti delle unità immobiliari possono beneficiare della detrazione prevista dall’art. 16, co. 1 septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus acquisti).

 

Possibile cumulo agevolazioni per risparmio energetico e contributi regionali – proroga al 2026

Legge 23/2/24, n. 18, di conversione del D.L. 30/12/23, N. 215 (G.U. n.49 DEL 28/2/24) – Art. 3, co. 12-ter (Nuovo)

L’art. 7 del D.L. n. 34/2023 ebbe a stabilire che ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che il contributo sia cumulabile, in base alla disciplina che lo regola, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

È stato ora stabilito che le suddette disposizioni si applicano con riferimento ai contributi erogati fino al 2026.

 

Agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione per i giovani

Legge 23/2/24, n. 18, di conversione del D.L. 30/12/23, N. 215 (G.U. n.49 DEL 28/2/24) – Art. 3, co. 12-terdecies e 12-quaterdecies (Nuovo)

Le agevolazioni di cui all’art. 64, co. 6 (esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale), 7 (credito d’imposta pari all’Iva) e 8 (finanziamenti esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative), del D.L. n. 73/2021, inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro annui, si applicano anche nei casi in cui, entro il 31/12/23 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31/12/24.

Per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra l’1/1/24 e il 29/2/24 agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute in base a quanto sopra detto.

Il credito d’imposta è utilizzabile nel 2025.

 

Varie

 

Campione d’Italia – imposta locale di consumo – modifica delle aliquote

MEF, decreto 24/1/24 (G.U. n.30 del 6/2/24)

L’aliquota dell’ILCCI è stabilita nella misura del 8,1% della base imponibile dell’operazione. L’aliquota è ridotta al 3,8 o al 2,6% per le operazioni indicate nella tabella allegata al decreto.

              

Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per il 2024

Ministero delle imprese e del made in Italy, decreto 28/12/23 (G.U. n.31 del 7/2/24)

Per il 2024 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili sono nella misura delle tabelle 3 e 4 allegate al D.M. 29/12/14.     

 

Utilizzo dati fiscali delle fatture trasmessi al STS

Decreto 1/2/24  (G.U. n.38 del 15/2/24)

I dati delle prestazioni sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria (assistenza ai contribuenti, controlli).

 

Detrazione delle spese sanitarie – fondo di assistenza sanitaria integrativa ad una struttura sanitaria

Agenzia delle entrate, risposta n. 43 del 15/2/24

Le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo (i cui premi non sono deducibili) , sono detraibili in base al principio di cassa nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria. Ne consegue che, le predette spese essendo pagate successivamente alla morte del de cuius, non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius          

 

 

Contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione – deducibilità

Agenzia delle entrate, risposta n. 30 del 7/2/24

Il contribuente ha lavorato per la prima volta nell’anno 2013 (e dunque successivamente al 2007) e i primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari decorrono dal 2023, poiché in tale anno ha aderito, per la prima volta, ad una forma pensionistica complementare italiana.

L’adesione alla previdenza complementare, rilevante ai fini dell’applicazione del citato art. 8, co. 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, va riferita a forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia.

              

Delega fiscale – Attuazione riforma Irpef

Agenzia delle entrate, circolare n. 2 del 6/2/24

Riduzione delle aliquote da 4 a 3:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28.000 e fino a 50.000;
  • 43% sopra questa ultima soglia.

Innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro.

I Comuni, le Regioni e le Province autonome entro il 15/4/24 possono adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è ridotta di un importo pari a 260 euro.

 

Possibilità di emettere note di variazione da parte del cessionario/committente

Agenzia delle entrate, risposta n. 29 del 2/2/24

È preclusa, in capo al cessionario/committente, la possibilità di rettificare autonomamente la fattura emessa dal cedente/prestatore per documentare un’operazione, anche laddove la stessa risulti oggetto di insoluto (di una qualunque delle parti).

 

STS – invio dei dati delle spese sanitarie

MEF, decreto 8/2/24 (G.U. n.41 del 19/2/24)

Dall’1/1/24, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è semestrale:

  • entro il 30/9 di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel 1° semestre del medesimo anno;
  • entro il 31/1 di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel 2° semestre dell’anno precedente.

Trasmissione delle spese veterinarie entro il 16/3 dell’anno successivo a quello in cui le spese veterinarie sono state sostenute.

                             

Regime forfetario – trasferimento residenza in Italia – chiusura rapporto di lavoro

Agenzia delle entrate, risposta n. 50 del 22/2/24

Se il contribuente rientra in Italia e vi risiede ai fini fiscali a decorrere dal 2024 e conclude l rapporto di lavoro di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023, a decorrere dal 2024, può applicare il Regime dei Forfetari in presenza degli ulteriori requisiti.

              

              

Prestazioni sanitarie – fatturazione cartacea anche per il 2024

Legge 23/2/24, n. 18, di conversione del D.L. 30/12/23, N. 215 (G.U. n.49 DEL 28/2/24) – Art. 3, co. 3 (Confermato)

Si applica anche per il 2024 l’obbligo di fatturazione cartacea per le prestazioni sanitarie e veterinarie.      

Notifica di atti di recupero che scadono entro il 1° semestre 2024 – proroga dei termini

Legge 23/2/24, n. 18, di conversione del D.L. 30/12/23, N. 215 (G.U. n.49 DEL 28/2/24) – Art. 3, co. 6 (Confermato)

I termini di notifica degli atti di recupero di sovvenzioni in scadenza nel periodo compreso fra il 31/12/23 e il 30/6/24 sono prorogati di 1 anno.         

 

Ravvedimento “speciale” – proroga alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022

Legge 23/2/24, n. 18, di conversione del D.L. 30/12/23, N. 215 (G.U. n.49 DEL 28/2/24) – Art. 3, co. 12-undecies (Nuovo)

Alle violazioni che riguardano le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/22 si applica il cd. ravvedimento speciale, di cui all’art. 1, co. da 174 a 178, della legge n. 197/2022, che prevede la possibilità di regolarizzazione mediante il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato entro il 31/3/24 (unica soluzione), ovvero in 4 rate di pari importo da versare entro le scadenze 31/3/24, 30/6/24, 30/9/24 e 20/12/24. Sulle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

                

Rottamazione-quater – differimento scadenze

Legge 23/2/24, n. 18, di conversione del D.L. 30/12/23, N. 215 (G.U. n.49 del 28/2/24) – Art. 3-bis (Nuovo)

Il pagamento delle prime 3 rate della cd. rottamazione quater, di cui all’art. 1, co. 231 della Legge n. 197/2022, è differito al 15/3/24.