Pillole fiscali di giugno 2020

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione     Fondo solidarietà mutui “prima casa” – quali professionisti accedono Art. 12 – Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto liquidità”) (G.U. n .143 del 6/6/20) L’art. 54 del D.L. 18/2020, in deroga alla ordinaria
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

 

Fondo solidarietà mutui “prima casa” – quali professionisti accedono

Art. 12 – Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto liquidità”) (G.U. n .143 del 6/6/20)

L’art. 54 del D.L. 18/2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo solidarietà mutui “prima casa” di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244/2007, per un periodo di 9 mesi dal 17/3/20, ha ammesso ai benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato – in un trimestre successivo al 21/2/20 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data – un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus (il fondo consente a coloro che hanno contratti di mutuo di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto).

Con l’art. 12 è stato specificato che per “lavoratori autonomi” devono intendersi i soggetti di cui all’art. 28, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Pertanto, l’estensione ai benefici del Fondo riguarda:

  • liberi professionisti – professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

 

 

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Art. 18 – Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto liquidità”) (G.U. n .143 del 6/6/20)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i termini per i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La nuova sospensione è anche per i soggetti di maggiori dimensioni sempreché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% e per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%).

 

 

Divieto di cumulo pensioni e redditi per l’accesso al reddito di ultima istanza

Art. 34 – Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto liquidità”) (G.U. n .143 del 6/6/20)

L’art. 44 del D.L. n. 18/2020 ha istituito il Fondo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dal virus COVID-19 che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti di una indennità, nel limite di spesa 300.000.000 euro per l’anno 2020, le cui disposizioni attuative sono definite da un D.M. del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Per la fruizione dell’indennità, i professionisti devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui D.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 e non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

 

 

Niente IRAP per il medico convenzionato che si avvale di una segretaria

Cassazione n. 10229 del 29/5/20

La Cassazione, a Sezioni Unite, n. 9451 del 2016, a cui è seguita una lunga scia di decisioni conformi, ha affermato che “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive”.

Con specifico riferimento alla fattispecie del medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, la Corte ha chiarito che la disponibilità di uno studio “avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”.

 

 

Individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 225347 del 5/6/20

Individuati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli del 730/2020 con esito a rimborso. L’art. 5, co. 3-bis, del decreto legislativo 21/11/14, n. 175, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Per effetto del richiamo al citato art.5, co. 3-bis, contenuto nell’art. 1, co. 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Gli elementi di incoerenza di cui sopra sono:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

 

 

Studi di settore – Onere di prova contraria

Cassazione n. 12304 del 23/6/20 

Al fine di individuare divergenze significative tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, si può anche fare riferimento all’art. 2, co. 1, lett. a), del D.P.R. 16/9/96, n. 570 (“regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività di impresa, arti e professioni”), il quale dispone che “ai medesimi fini indicati nel co. 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando “i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali…abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale”, ed analogamente al co. 2 lettera b) dell’art. 1 del D.P.R. 570/1996, si prevede che “tali contraddizioni” si considerano gravi quando non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell’obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali…il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati…”.

 

 

Detrazione IVA per acquisti effettuati per la realizzazione dei corsi di formazione professionale finanziati con contributi pubblici

Cassazione n. 13086 del 30/6/20

L’attività avente ad oggetto la proposizione di corsi di formazione professionale rientra tra quelle commerciali, soggette all’imposta, e dà diritto, ai sensi dell’art. 19, secondo co. 2, del D.P.R. 26/10/72, n. 633, alla detrazione dell’IVA assolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati, a nulla rilevando l’eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto, atteso che l’art. 14, co. 10, della L. 24/12/93, n. 537, si applica solo qualora il versamento eseguito dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione del personale s’inserisca in un rapporto sinallagmatico ed assuma natura di corrispettivo», escluso, dunque, che, in tale evenienza, i contributi rilevino agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (Cass. n. 12523 del 17/6/2015; Cass. n. 28046 del 30/12/09).

 

 

Per gli immobili

Detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese – misure antisismiche – asseverazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 195 e n. 196 del 30/6/20

Agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie iniziate dopo l’1/1/17 ma prima dell’1/5/19, spetta la detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. L’asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.

 

 

Detrazione delle spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – acquisto di diritti edificatori

Agenzia delle entrate, risposta n. 194 del 26/6/20

La cessione dei diritti di rilocalizzazione conclusa da privati produce un effetto analogo a quello proprio dei trasferimenti di diritti reali immobiliari; infatti, l’atto di cessione di volumetria, in quanto facoltà inerente al diritto di proprietà, è assimilabile al trasferimento di un diritto reale immobiliare. Pertanto, se il contribuente ha acquistato i diritti edificatori relativi agli immobili oggetto di demolizione ha diritto, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa fiscale, alle detrazioni relative alle spese sostenute per gli interventi edilizi che producono una diminuzione del rischio sismico.

 

 

Detrazioni per riqualificazione energetica e per interventi antisismici su immobili diversi da quelli strumentali

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 34 del 25/6/20

La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

 

 

Bonus facciate – spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie

Agenzia delle entrate, risposta n. 191 del 23/6/20

Rientrano nel bonus facciate anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali. Per l’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

 

 

Proroga contratto locazione – cedolare secca

Agenzia delle entrate, risposta n. 190 del 22/6/20

L’opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca. Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità).

 

 

Cedolare secca – proroga del contratto

Agenzia delle entrate, risposta n. 184 del 12/6/20

Per i canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe), in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell’imposta di registro tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi.             

 

 

Lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi

Agenzia delle entrate, risposta n. 185 del 12/06/20

Sono ammessi al “bonus facciate”, gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.    

 

 

Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

Agenzia delle entrate, risposta n. 179 dell’11/6/20

Il Bonus facciate riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto.       

 

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto

Agenzia delle entrate, circolare n. 14 del 6/6/20

Dal 16/6/20 i contribuenti possono già utilizzare in compensazione nel modello F24 – utilizzando il codice tributo 6920 – il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal decreto Rilancio. I contribuenti potranno anche cedere il credito “in conto canone”, scalandolo cioè dall’ammontare dovuto, senza dover versare la somma per intero, ferma restando naturalmente l’accettazione da parte del locatore.

 

 

Servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all’interno dei condomìni –Quando l’aliquota IVA è ridotta

Agenzia delle entrate, risposta n. 163 del 3/6/20

Si applica l’aliquota Iva del 10% sul corrispettivo relativo alla lettura dei ripartitori di calore posti all’interno dei condomìni la società che provvede all’installazione dei ripartitori di calore con la relativa lettura o esegue il servizio di sola lettura degli apparecchi installati da lei o da altre ditte, se ha stipulato un “contratto di Servizio Energia”, finalizzato all’efficienza e al risparmio energetico, che preveda, tra le prestazioni, anche la lettura dei ripartitori di calore.

 

 

Detrazione spese recupero patrimonio edilizio – sostenimento della spesa dopo la cessione dell’immobile

Agenzia delle entrate, risposta n. 174 del 10/6/20

Se la spesa relativa alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio è stata sostenuta successivamente alla sottoscrizione del rogito notarile, la parte venditrice, al momento dell’effettuazione del versamento, non aveva titolo per usufruire della detrazione, non essendo più proprietaria dell’immobile compravenduto, oggetto degli interventi di ristrutturazione. Pertanto, la detrazione corrispondente a tale spesa non può essere oggetto di trasferimento dal venditore all’acquirente dell’immobile, e non può essere utilizzata direttamente dal venditore stesso.

 

 

Detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico – cessione del credito

Agenzia delle entrate, risposta n. 175 del 10/6/20

Se un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, questo soggetto ha diritto alla detrazione per riduzione del rischio sismico per le spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni. La locuzione “parti comuni”, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.       

 

 

Contributo a fondo perduto

Modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 230439 del 10/6/20

Il contributo ricorrendone i presupposti compete alle STP e associazioni tra professionisti. Non compete ai professionisti in forma singola. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è del 20%, 15% e 10% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400mila euro, superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020.

È garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

(cfr. Agenzia delle entrate, circolare n. 15 del 13/6/20)

 

 

Altre novità

Versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni – differiti i termini per il 2020

DPCM 27/6/20 (G.U. n.162 del 29/6/20)

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, dal decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30/6/20 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’Irap (se non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’esonero di cui all’art. 24 del D.L. n. 34/2020), effettuano i versamenti:

•          entro il 20/7/20 senza maggiorazione;

•          dal 21/7 al 20/8/20, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

 

Obbligo di invito al contraddittorio

Agenzia delle entrate, circolare n. 17 del 22/6/20

Dall’1/7/20 è obbligatorio il contraddittorio preventivo per alcune tipologie di controlli.

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e Iva.

Il contraddittorio preventivo non troverà applicazione quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

Alla mancata adesione consegue l’avviso di accertamento motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente.