Pillole fiscali di maggio 2020

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Irap – non è dovuto il saldo 2019 e l’acconto 2020 Art. 24, decreto legge 19/5/20, n. 34 I professionisti con compensi 2019 non superiori a 250.000.000 euro non versano: il saldo Irap 2019; è, comunque, dovuto l’acconto per il 2019; la 1° rata di
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Irap – non è dovuto il saldo 2019 e l’acconto 2020

Art. 24, decreto legge 19/5/20, n. 34

I professionisti con compensi 2019 non superiori a 250.000.000 euro non versano:

  • il saldo Irap 2019; è, comunque, dovuto l’acconto per il 2019;
  • la 1° rata di acconto Irap relativa al 2020, nella misura del:

  • 40% per la generalità dei soggetti previsto dall’art. 17, co. 3, del D.P.R. n. 435/2001;
  • 50% per i soggetti ISA di cui all’art. 58 del D.L. n. 124/2019;

l’importo della 1° rata di acconto così determinata è, inoltre, escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

 

Irap – studio associato – attività professionale individuale concomitante – attenzione alle clausole dello statuto dell’associazione

Cassazione n. 9597 del 25/5/20

Nel caso di uno studio associato ricorre il presupposto di applicazione dell’Irap senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma associata di esercizio dell’attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza ai fini organizzativi dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.

Il professionista inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale (es. sindaco, revisore consigliere d’amministrazione), diversa da quella espletata in forma associata, per evitare l’applicazione dell’imposta ha l’onere di dimostrare la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei vantaggi organizzativi derivanti dalla sua adesione all’associazione (es. le sostituzioni in attività – materiali e professionali – da parte di colleghi di studio, l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l’utilizzazione di servizi collettivi e quant’altro caratterizzi l’attività svolta in associazione professionale). Ciò non è stato ritenuto possibile nel caso di specie, in cu è stata ritenuta non dimostrata l’esercizio della distinta e separata attività da parte del professionista e, di conseguenza, dovuta l’Irap, posto che una clausola dello statuto dell’associazione imputava all’associazione tutti i ricavi, anche quelli derivanti dagli incarichi di consigliere d’amministrazione di sindaco o revisore, conseguiti dai soci.

 

Super ammortamento – consegna possibile entro il 2020 per i beni acquistati nel 2019

Art. 50, decreto legge 19/5/20, n. 34

I professionisti che dal 1/4/19 al 31/12/19 hanno acquistato beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del Tuir, per i quali il relativo ordine è stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, potranno completare l’investimento entro il 31/12/20 (piuttosto che entro il 30/6/20 come originariamente stabilito dal D.L. n. 34/2019) e usufruire comunque della maggiorazione del costo di acquisizione del 30% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria.           

 

Regime forfetario – cosa si intende per nuova attività

Agenzia delle entrate, risposta n. 161 del 29/5/20

Il regime cd. forfetario prevede l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5% (piuttosto che del 15%) per le nuove attività (limitatamente al periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi). Ciò a condizione, tra l’altro, che la nuova attività non costituisca la prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. Tale vincolo è volto ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività. Nel caso esaminato l’Agenzia delle entrate, di un soggetto in pensione di anzianità, dopo aver svolto una determinata attività in qualità di dipendente pubblico ha poi intrapreso in proprio la medesima attività, ha ritenuto che non spetti l’aliquota ridotta, del 5%, in quanto l’attività svolta rappresentava una continuazione dell’attività precedentemente svolta in qualità di pubblico dipendente.

 

ZFU sisma centro Italia – le agevolazioni dell’associazione professionale

Agenzia delle entrate, risposta n. 151 del 27/5/20

Nell’ambito della zona franca urbana sisma Centro Italia, l’agevolazione concessa all’associazione professionale consiste, nel limite del reddito di lavoro autonomo attribuito per trasparenza, in un beneficio fruibile dai singoli soci, in virtù dell’equiparazione delle “associazioni” alle società semplici operata dall’art. 5 del Tuir. 

 

La STP produce reddito d’impresa

Agenzia delle entrate, risposta n. 135 del 20/5/20

Alle STP si applicano le disposizioni del Tuir per effetto delle quali il reddito complessivo delle S.n.c. e S.a.s., delle S.r.l. e S.p.A. da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa.

Le Società tra professionisti costituite per l’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati, producono reddito d’impresa in quanto non costituiscono un genere autonomo, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile e, conseguentemente, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo deroghe o integrazioni espressamente previste.

 

Il rimborso dell’Iva è con gli interessi

Corte di Giustizia UE, sez. II, 23/4/20, cause riunite n. C-13/18 e C-126/18

Il versamento dell’IVA in misura maggiore di quella dovuta, comporta l’obbligo da parte dell’Amministrazione finanziari di rimborsare l’eccedenza e di corrispondere anche gli interessi sulle somme rimborsate.

 

Fatture – attenzione alle indicazioni generiche

Cassazione n. 9912 del 27/5/20

La fattura “generica”, ossia che non consente d’identificare l’oggetto della prestazione, di cui deve indicare natura, qualità e quantità, non risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, funzionali alle attività di controllo e verifica dell’Amministrazione finanziaria ed è quindi regolare; di conseguenza, non consente al contribuente di dedurre i costi riportati e detrarre l’IVA.

 

Fatture immediate – le sanzioni per l’invio tardivo

Agenzia delle entrate, risposta n. 129 del 14/5/20

L’emissione della fattura immediata oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione da 250 a 2.000 euro per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva, comunque, la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

 

Dichiarazione annuale Iva differita al 30 giugno

Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 6/5/20

Differiti al 30/6/20 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’esterometro del primo trimestre 2020.

 

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari – aumenta (per il 2020) la misura dell’agevolazione

Art. 186, decreto legge 19/5/20, n. 34

Per i professionisti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, incrementali di almeno l’1% rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente, il D.L. n. 50/2017 ha introdotto un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

È stato ora stabilito che, solo per il 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni, nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati.

 

Accertamento con metodo analitico-induttivo – geologo – se le fatture non sono coerenti con i progetti realizzati e depositati presso l’Ufficio del Genio civile

Cassazione n. 8490 – 8491 del 6/5/20

La regolarità formale delle scritture contabili non esclude l’accertamento effettuato con metodo analitico-induttivo, nel caso di specie nei confronti di un geologo, nel caso in cui esistano indici di anomalia – rappresentati dall’incongruenza tra i lavori-progetti realizzati dal contribuente e depositati presso l’Ufficio del Genio civile e il numero e il contenuto delle fatture emesse dal contribuente – che facciano dubitare dell’attendibilità del reddito dichiarato.

 

Dichiarazioni integrative a favore dell’amministrazione e a favore del contribuente – termini

Cassazione n. 8922 del 14/05/20

Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente è differente a seconda che con tale dichiarazione si voglia emendare un errore che ha danneggiato l’amministrazione ovvero il contribuente. In particolare, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata:

  • non oltre i termini di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, se diretta ad evitare un danno per la P.A.;
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, se volta ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento e, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.

 

Accertamento basato su studi di settore – se il professionista non aderisce al contraddittorio

Cassazione 10134 del 28/5/20

In caso di accertamento basato sugli studi di settore, se il professionista regolarmente invitato al contraddittorio non compaia, ovvero dichiari di non voler instaurare alcun contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, l’Ufficio può fondare l’atto impositivo sulla mera esistenza di gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.

 

 

Indennità per l’emergenza sanitaria

 

Indennità di 600 euro del D.L. n. 18/2020 – si cumula con l’assegno di invalidità

Art.75, decreto legge 19/5/20, n. 34

L’art. 27 del D.L. n. 18/2020 ha previsto la corresponsione dell’indennità pari a 600 euro erogata dall’INPS, previa domanda, riconosciuta per il mese di marzo ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/2/20, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. È stato ora espressamente stabilito che detta indennità è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.            Coloro i quali hanno già presentato la domanda non devono ripeterla. Chi non l’ha presentata doveva farlo nel termine di decadenza di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (3 giugno 2020)

 

Reddito di ultima istanza per i professionisti danneggiati dal virus

Art.78, decreto legge 19/5/20, n. 34

Il fondo per il reddito di ultima istanza è stato incrementato da 300.000.000 a 1.150.000.000 in modo da riconoscere anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità per il sostegno del reddito di cui all’art. 44 del D.L. n. 18/2020 ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996. È stato, inoltre, stabilito che per il riconoscimento dell’indennità alla data di presentazione della domanda i professionisti non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.       

 

Fondo perduto per i professionisti danneggiati dall’emergenza sanitaria

Art.84, decreto legge 19/5/20, n. 34

Sono state previste le seguenti indennità per i professionisti danneggiati dall’emergenza sanitaria:

  • soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 27 del D.L. n. 18/2020 – l’indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Il 3/6 è decorso il termine ultimo per richiedere l’indennità di cui all’art. 27 del D.L. n. 18/2020 relativa al mese di marzo 2020.
  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19/5/20, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 – è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. Per ottenere l’indennità il professionista deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. 

 

Emergenza sanitaria – detrazioni dall’Irpef per le erogazioni liberali effettuate alla Protezione civile

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 25 del 15/5/20

L’art. 66 del decreto “Cura Italia” ha previsto che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’Irpef pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Ai fini della detrazione, è stato chiarito che per le erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della carta di credito, carta di debito o carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.            

Acquisto di mascherine – detrazione del 19%

Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 6/5/20

Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, sono detraibili nella misura del 19% nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella parte che eccede 129,11 euro). A tal fine, però, è necessario verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.

 

Sanificazione degli ambienti e acquisto di dispositivi di protezione – credito d’imposta

Art.125, decreto legge 19/5/20, n. 34

Ai professionisti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60%, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, delle spese sostenute nel 2020 per:

  • sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare, sono agevolate le spese sostenute per:

  • sanificazione di ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi) incluse le eventuali spese di installazione.

 

Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Art.28, decreto legge 19/5/20, n. 34

Ai professionisti con compensi non superiori a 5.000.000 nel 2019, spetta un credito d’imposta per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili non abitativo destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile (sono compresi gli accessori, come ad esempio il condominio se forfettizzato nel prezzo, e le pertinenze) ed è riferito alle mensilità di marzo, aprile, maggio 2020.

Sono ammesse le seguenti tipologie contrattuali: canone di locazione, canone di leasing, canone di concessione (immobili pubblici o territorio del demanio).

Il credito d’imposta è riconosciuto se c’è stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 

Crediti d’imposta – (alcuni) possono essere ceduti

Art.122, decreto legge 19/5/20, n. 34

I professionisti che beneficiano delle seguenti agevolazioni:

  • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020;
  • credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020;

possono, dal 19/5/20 al 31/12/21, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.

 

Aumenta il limite annuo dei crediti d’imposta utilizzabili in F24 (ma solo per il 2020)

Art.147, decreto legge 19/5/20, n. 34

Solo per il 2020, il limite utilizzo dei crediti d’imposta in F24 di 700.000 previsto dall’art. 34, co. 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 aumenta a 1.000.000 euro.  

 

ISA – gli indici sintetici di affidabilità fiscale terranno conto della situazione emergenziale

Art.148, decreto legge 19/5/20, n. 34

Per il 2020 e 2021:

  • possono essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;
  • nella definizione delle strategie di controllo, per il 2018, l’Agenzia delle entrate e la G.d.F. tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019 (tenuto conto della inaffidabilità di quelli del 2018). Per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per il 2018 e 2019.          

 

 

Sospensione degli adempimenti tributari

 

Proroghe della sospensione dei versamenti

Art. 126, decreto legge 19/5/20, n. 34

È stata ulteriormente prorogata la sospensione di versamenti prevista dal D.L. n. 18/2020.          

  1. I professionisti con:

  • compensi 2019 superiori a 50.000.000 euro;
  • fatturato marzo 2020 < 50% marzo 2019;
  • fatturato aprile 2020 < 50% aprile 2019;

effettuano entro il 16/9/20 i versamenti in scadenza ad aprile e maggio relativi a IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL.

  1. I professionisti con:

  • compensi 2019 inferiori a 50.000.000;
  • fatturato marzo 2020 < 33% marzo 2019;
  • fatturato aprile 2020 < 33% aprile 2019;

effettuano entro il 16/9/20 i versamenti in scadenza ad aprile e maggio relativi a IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL.

  1. I professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31/3/19 effettuano entro il 16/9/20 i versamenti in scadenza ad aprile e maggio relativi a IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL.
  2. I professionisti con compensi non superiori a 400.000 euro effettuano entro il 16/9/20 (ovvero in 4 rata mensili la prima il 16.9.2020 e le altre a distanza di 1 mese) il versamento delle ritenute di acconto riferite al periodo 17/3 – 31/5/20.

 

Proroghe della sospensione dei versamenti

Art. 127, decreto legge 19/5/20, n. 34

I professionisti con compensi 2019 non superiori a 2.000.000 euro effettuano mediante pagamento in unica rata entro il 16/9/20 (ovvero in 4 rata mensili la prima il 16/9/20 e le altre a distanza di 1 mese) i versamenti da autoliquidazione scaduti tra l’8/3/20 e il 31/3/20, relativi a:

  • ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i professionisti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • Iva;
  • contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei soli versamenti dell’IVA si applica, a prescindere dal volume dei compensi percepiti, ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

 

Somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni – rimessione in termini e sospensione del versamento

Art. 144, decreto legge 19/5/20, n. 34

Il pagamento degli “avvisi bonari”, ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, in scadenza tra l’8/3 e il 31/5 è effettuato entro il 16/9/20, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si potrà versare in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.       

 

È sospesa per il 2020 la possibilità di compensare credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

Art.145, decreto legge 19/5/20, n. 34

Per il 2020, non si applica la compensazione d’ufficio tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter del DPR n. 602/1973 nell’erogazione dei rimborsi fiscali. 

 

Importi dovute in base ad atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica, liquidazione e recupero di crediti d’imposta – proroga della sospensione dei versamenti

Art. 149, decreto legge 19/5/20, n. 34

Sono stati differiti al 16/9/20 i termini per il pagamento di somme dovute a seguito di una serie di atti i cui termini sono scaduti tra il 9/3/20 e il 31/5/20. Si tratta di:

  • atti di accertamento con adesione;
  • accordo conciliativo;
  • accordo di mediazione;
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
  • atti di recupero crediti indebitamente utilizzati in compensazione;
  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi di cui all’art. 33, co. 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.

Sono stati, inoltre, differiti al 16/9/20 i termini di versamento delle somme dovute per le rate relative ai seguenti atti scadute tra il 9/3 e il 31/5/20:

  • Pvc;
  • Avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione;
  • Atti di recupero;
  • Inviti al contraddittorio;
  • Accertamenti con adesione;
  • Controversie tributarie;
  • Integrativa speciale per società e ASD.

 

Versamenti dovuti in base ad atti esecutivi – proroga del periodo di sospensione

Art.154, decreto legge 19/5/20, n. 34

Sono sospesi fino al 30/9/20 i termini dei versamenti relativi a entrate tributarie e non tributarie, che scadono tra l’8/3 e il 31/8/20, che derivano da:

  • cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione;
  • atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 29 del DL n. 78/2010;
  • avvisi di addebito INPS esecutivi di cui all’art. 30 del DL n. 78/2010;
  • ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, relative al pignoramento di beni mobili e immobili, nonché agli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché i connessi provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 1, co. 792, della legge n. 160/2019.

Sono differiti al 31/5/20 alcuni termini originariamente fissati al 28/2 relativi a istituti agevolativi dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Peri i piani di dilazione in essere all’8/3/20 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31/8/20, la decadenza dal beneficio della rateazione di cui all’art. 19, co. 3, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

Il mancato/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nel 2020, delle diverse edizioni delle cd. Rottamazioni non determina l’inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle rate entro il 10/12/20.

 

Proroga dei termini per la notifica degli atti

Art.157, decreto legge 19/5/20, n. 34

Potranno essere emessi entro il 31/12/20 e notificati tra l’1/1 e il 31/12/21, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8/3/20 ed il 31/12/20.  Nello stesso periodo non potranno essere inviati ai contribuenti i seguenti atti:

  • comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973;
  • comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del DL n. 78/2010;
  • atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
  • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari;

Detti atti sono notificati tra l’1/1 e il 31/12/21, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Sono prorogati di 1 anno i termini di decadenza per la notifica di cartelle di pagamento di cui all’art. 25, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 602/1973, relativamente alle dichiarazioni presentate:

  • nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
  • dai sostituti d’imposta nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir;
  • nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.        

 

 

Persone fisiche

 

Immobili

 

Bonus per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Art. 119, decreto legge 19/5/20, n. 34

L’aliquota della detrazione per le spese sostenute dall’1/7/20 al 31/12/21 per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici è aumentata al 110%.               

Il beneficio può essere fruito in 5 rate annuali di pari importo; è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione, oppure per lo sconto in fattura di ammontare pari alla detrazione praticato dal fornitore.

Gli interventi ammissibili sono effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.

Interventi di efficientamento energetico – la detrazione per le spese sostenute dall’1/7/20 al 31/12/21 per specifici interventi di efficientamento energetico (isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione su parti comuni di edifici e sostituzione degli impianti di climatizzazione sugli edifici unifamiliari costituenti abitazione principale) è del 110%. Tale detrazione si applica anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento energetico (come l’installazione di pannelli solari o di schermature solari o la sostituzione degli infissi) se effettuato in combinazione con uno degli interventi ammessi all’agevolazione.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.

Sisma bonus – per le spese sostenute dall’1/7/20 al 31/12/21 per gli interventi per la riduzione del rischio sismico l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110%. Il bonus spetta anche per le unifamiliari ancorchè seconde case. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. L’agevolazione non spetta per gli edifici ubicati in zona sismica 4.

Impianti solari fotovoltaici – per le spese sostenute dall’1/7/20 al 31/12/21 per l’installazione su edifici di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica spetta la detrazione nella misura del 110%, a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza (spesa massima agevolabile: € 48.000, con tetto di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale).

Tale detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la medesima detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici – se effettuata assieme a uno dei tre interventi principali sopra illustrati, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto alla detrazione del 110%.

 

Credito d’imposta ecobonus e sismabonus – la cessione

Agenzia delle entrate, risposta n. 126 dell’8/5/20

I crediti d’imposta ecobonus e sisma bonus sono cedibili, anche parzialmente, in favore di soggetti diversi, anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito.

Possono essere cedute anche le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione.      

 

Chi ha diritto ad (alcune) detrazioni può optare per lo sconto sul corrispettivo o per un credito d’imposta cedibile

Art. 121, decreto legge 19/5/20, n. 34

Chi sostiene nel 2020 e 2021 spese per:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici, compresi i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

per le quali è prevista la detrazione dall’Irpef, può optare, in luogo della detrazione, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, oppure;
  • la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I crediti d’imposta possono essere utilizzati anche in compensazione in F24.