Professionisti e reddito di ultima istanza

Il comunicato congiunto ADC – ANC INCLUSIONE DEI PROFESSIONISTI NEL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA: UN PROVVEDIMENTO CHE CONTIENE DISCRIMINAZIONI DA CORREGGERE IMMEDIATAMENTE   Il Decreto interministeriale che ieri ha sancito la possibilità, anche per i professionisti ordinistici, come per i lavoratori autonomi, di accedere, attraverso i rispettivi enti previdenziali, alla misura del “reddito di ultima
Il comunicato congiunto ADC – ANC

INCLUSIONE DEI PROFESSIONISTI NEL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA: UN PROVVEDIMENTO CHE CONTIENE DISCRIMINAZIONI DA CORREGGERE IMMEDIATAMENTE

 

Il Decreto interministeriale che ieri ha sancito la possibilità, anche per i professionisti ordinistici, come per i lavoratori autonomi, di accedere, attraverso i rispettivi enti previdenziali, alla misura del “reddito di ultima istanza” di cui all’art. 44 del Decreto “Cura Italia”, è un provvedimento necessario, la cui formulazione, tuttavia, necessita di opportune quanto immediate correzioni per ristabilire il principio di equità.

 

La norma, che peraltro presenta alcuni dubbi interpretativi, prevede sì l’immissione dei professionisti iscritti agli ordini nel fondo, ma senza includerli nella platea stabilita nell’art. 27 del Decreto “Cura Italia” e pone, solo per loro, una serie di limitazioni incomprensibili per l’accesso al beneficio.

 

Non si vede la ragione per cui, solo per le professioni ordinistiche, si siano stabiliti scaglioni di reddito. Il principio di equità richiederebbe che per tutti i soggetti ricompresi negli artt. 27, 28 e 44 del Decreto Cura Italia, fossero applicati i medesimi limiti, ai quali non siamo assolutamente contrari in via di principio, ben consapevoli della non illimitatezza delle risorse a disposizione.

 

Inoltre, la regolarità contributiva richiesta non può essere un requisito imprescindibile, in quanto va da sé che un ritardo nel versamento dei contributi può essere di per sé già un segnale di difficoltà sul quale non è il caso di infierire ulteriormente, requisito per altro, non richiesto per le altre categorie di lavoratori inserite agli art. 27 e 28 del Decreto. Senza contare poi che la contribuzione rileva ai fini del pilastro previdenziale di diretta gestione delle casse di previdenza e nulla ha a che vedere con un provvedimento emergenziale emanato dallo Stato a causa di una situazione così grave e di grandi dimensioni da interessare l’intero Paese.

 

In particolare, a noi commercialisti, che lasciamo volontariamente i dipendenti a casa per  tutelarli maggiormente e che siamo stati riconosciuti per decreto essenziali al Paese, viene chiesto di proseguire la nostra attività a rischio della salute, affinché contribuenti e imprese possano comprendere (perché anche questo facciamo da sempre: traduciamo le norme a beneficio dei cittadini) e accedere il più velocemente possibile, per il nostro tramite, alle misure che il Governo dispone quasi quotidianamente in questo momento così difficile. Inutile dire che non tutti i nostri clienti sono ora in grado, e forse non lo saranno mai più, di pagare onorari che noi stessi fatichiamo a chiedere loro, data la situazione. Stiamo lavorando come mai in questi giorni, che ci sia riconosciuto almeno che l’accesso al reddito di ultima istanza sia previsto con criteri uniformi per il lavoro autonomo e per le professioni ordinistiche.