QUALIFICHE, PROMOSSE LE PIATTAFORMI COMUNI

Il Tar del Lazio: nessun sistema duale surrettizio Le professioni non regolamentate partecipano a pieno diritto alle “piattaformi comuni” dove si elaborano le proposte per il superamento di eventuali disparità formative fra le qualifiche professionali. In questa previsione normativa (stabilita dal decreto interministeriale 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia e del Ministero per le
Il Tar del Lazio: nessun sistema duale surrettizio

Le professioni non regolamentate partecipano a pieno diritto alle “piattaformi comuni” dove si elaborano le proposte per il superamento di eventuali disparità formative fra le qualifiche professionali. In questa previsione normativa (stabilita dal decreto interministeriale 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia e del Ministero per le politiche europee) non c’è alcun rischio di introdurre “surrettiziamente un sistema “duale”, pubblico-privato, di accesso alle professioni”.

Il TAR del Lazio ha quindi respinto il ricorso del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che chiedeva l’annullamento del decreto 28 aprile 2008, un provvedimento discendente a sua volta dal decreto 2006/2007 di recepimento della “Direttiva qualifiche”, la 2005/36/CE. L’interesse all’annullamento veniva indicato dai ricorrenti “al fine di impedire che associazioni rappresentative di attività ricomprese nella professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile potessero essere inserite nell’elenco dei soggetti che devono essere sentiti per l’elaborazione di piattaforme comunitarie per l’esercizio delle professioni regolamentate nei paesi U.E.” Ma i giudici hanno sentenziato che le attività non riservate in via esclusiva agli “iscritti” non possono ritenersi afferenti ad una “professione regolamentata”, per cui il relativo Ordine, ove, come nel caso di specie, sussistente, non è per ciò solo legittimato ad intervenire nel procedimento sulle ipotesi di piattaforma regolamentata, ma è soggetto, come ogni altra associazione relativa a quella professione non regolamentata, alla disciplina prevista in linea generale per le professioni non regolamentate”.

In caso di differenze formative sostanziali fra le qualifiche professionali, i Legislatori comunitario e nazionale hanno previsto di colmare le eventuali disparità attraverso la creazione di “piattaforme comuni”. Alla predisposizioni di tali piattaforme possono partecipare anche le associazioni, rappresentative sul territorio nazionale, di professioni non regolamentate in Italia. Il decreto del 28 aprile 2008, quindi, è finalizzato esclusivamente ad individuare, sulla base della loro rappresentatività a livello nazionale, gli enti – ulteriori rispetto agli ordini, collegi o albi delle professioni regolamentate – che devono essere sentiti sull’ipotesi di piattaforma comune elaborate dallo Stato italiano o da altri Stati membri. “Questa e solo questa – dicono i giudici- è la finalità cui è preordinato il DM 28 aprile 2008”, pertanto “risulta del tutto esclusa la preoccupazione paventata nel ricorso”.
Il D.Lgs. 206/2007, ed il conseguente DM 28 aprile 2008, in sostanza, non hanno introdotto alcun nuovo sistema di accesso alle professioni, limitandosi a prevedere l’annotazione in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia degli enti in possesso di requisiti tali da renderli rappresentativi di una determinata attività professionale al fine di consentire agli stessi la partecipazione procedimentale in ipotesi di elaborazione di piattaforme comuni.
 

 

4401