Ricongiunzione, interesse secondo l’anno precedente

Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione respingendo il ricorso di una Cassa previdenziale privata Un altro punto messo a segno dai liberi professionisti nella ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali. Nel caso in cui l’assicurato abbia chiesto la rateizzazione della somma da versare, l’interesse composto va riferito al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei
Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione respingendo il ricorso di una Cassa previdenziale privata

Un altro punto messo a segno dai liberi professionisti nella ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali. Nel caso in cui l’assicurato abbia chiesto la rateizzazione della somma da versare, l’interesse composto va riferito al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo dell’anno precedente la domanda di rateizzazione. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6385 del 1° aprile 2016, respingendo il ricorso di una Cassa previdenziale privata. 

 

“Detta soluzione – si legge nella sentenza – risponde all’esigenza dell’assicurato di conoscere con esattezza quanto dovuto e di preservare – alla data per il pagamento in un’unica soluzione, coincidente con il termine ultimo per la presentazione della domanda di rateazione – il potere di acquisto della somma posta a carico del richiedente la ricongiunzione”.