Pensione liberi professionisti, ricongiunzione senza interessi

Una circolare dell’Inps precisa che gli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione I liberi professionisti possono effettuare il pagamento dell’onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi ratealmente senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi per le domande presentate nel 2016.
Una circolare dell’Inps precisa che gli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione

I liberi professionisti possono effettuare il pagamento dell’onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi ratealmente senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi per le domande presentate nel 2016. A chiarirlo è l’Inps con la circolare n. 29 dell’11 febbraio 2016.

 

In base all’articolo 2 della legge 45 del 1990, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può infatti essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto, pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat. Per il 2015, il tasso è pari a -0,1%, pertanto,  alle domande presentate nel corso del 2016 non può essere applicata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione.

La circolare Inps riporta inoltre le istruzioni e le tabelle con i coefficienti per la determinazione del debito.