Detrazione Iva, Anc: Circolare 1/E salva Italia da rischio infrazione

Pubblichiamo la nota congiunta dell’Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria sullo stato di avanzamento presso la Commissione Europea dell’analisi sulla denuncia presentata lo scorso anno I principi della direttiva Iva prevalgono sulle modifiche alla norma nazionale introdotte in materia di detrazione Iva dall’articolo 2 del D.L. 50/2017 e il coordinamento interpretativo fornito dall’Agenzia delle Entrate
Pubblichiamo la nota congiunta dell’Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria sullo stato di avanzamento presso la Commissione Europea dell’analisi sulla denuncia presentata lo scorso anno

I principi della direttiva Iva prevalgono sulle modifiche alla norma nazionale introdotte in materia di detrazione Iva dall’articolo 2 del D.L. 50/2017 e il coordinamento interpretativo fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17/01/2018 si fonda sulla “pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia”. Questa, in sintesi, la risposta che la Commissione Europea (TAXUD C3 D(2018) 5007306) ha inviato ad  ANC e Confimi Industria proponendo, salva la segnalazione di nuovi elementi, l’archiviazione del caso.

                                                   

ANC e Confimi Industria condividono il fatto che l’interpretazione fornita con la suddetta circolare assorba i numerosi profili di contrasto evidenziati nella denuncia giacché conformi proprio agli insegnamenti giurisprudenziali evidenziati nella denuncia stessa. Insegnamenti basati appunto sull’esigenza che, ai fini della detrazione, sussistano sia il requisito sostanziale dell’esigibilità (effettuazione dell’operazione) che quello formale del possesso (arrivo) della fattura. Interpretazione grazie alla quale, di fatto, il “dies ad quem” (termine finale) per la detrazione torna a essere congruo (questo era lo scopo della denuncia) anche per le fatture emesse a fine anno e “arrivate” nei primi giorni del nuovo anno.

 

ANC e Confimi hanno tuttavia risposto alla Commissione proponendo di valutare l’opportunità di fornire proprie osservazioni anche circa la compatibilità con la direttiva delle disposizioni nazionali del DPR n.100/98 in materia di liquidazione dell’Iva. Si tratta in sostanza di capire se è sufficiente che il possesso della fattura si concretizzi entro il 16 del mese come dice il DPR 100 oppure debba concretizzarsi necessariamente entro il 31 del mese precedente. Si tratta di una questione tutt’ora fonte di forte imbarazzo fra gli operatori. Imbarazzo destinato ad amplificarsi a seguito dell’introduzione della disciplina della fatturazione elettronica di cui al Provvedimento AdE del 30/4/2018 basato, per definizione, sul funzionamento asincrono fra emissione e trasmissione della FE e recapito, da parte del SdI, al destinatario. Recapito che, in base alle specifiche tecniche, può avvenire da pochi minuti fino a 5 giorni. Situazione questa che, nel caso di un’interpretazione restrittiva sull’applicabilità del DPR 100, generebbe una disparità di trattamento fra funzionamento della detrazione in regime di fatturazione analogica rispetto a quello in fatturazione elettronica con il rischio di veder compromesso (come evidenziato in alcune nuove esemplificazioni inoltrate alla Commissione) il rispetto del principio di neutralità.