ANC

D.L. 39/2024, ANC: I provvedimenti a tutela della finanza pubblica e le difficoltà dei contribuenti

La nota diffusa oggi dall'Associazione Nazionale Commercialisti

Il 29 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 29 marzo 2024 n. 39 che introduce una serie di nuovi obblighi a carico dei contribuenti con l’obiettivo di tutelare la finanza pubblica, mettendo in difficoltà privati e imprese, che continuano a subire sulle proprie casse gli effetti dirompenti delle misure urgenti introdotte dal Governo.

“È nostro dovere” dichiara il Presidente ANC Marco Cuchelrichiamare l’attenzione delle Istituzioni sulla necessità di intervenire tempestivamente sull’obbligo, a far data dal 30 marzo u.s., della preventiva comunicazione telematica per il monitoraggio degli incentivi Transizione 4.0, pena la fruizione dei relativi crediti d’imposta. La condivisione e l’apprezzamento di un simile intervento a favore della tutela delle casse dello Stato non può, tuttavia, comportare pretese da coloro i quali, pur avendo completato gli investimenti, dal 30 marzo u.s. si ritrovano a non poter usufruire della compensazione dei crediti d’imposta collegati e dunque a non poter assolvere a debiti erariali e/o previdenziali, se non attingendo finanza dalle casse personali”.

Tutto questo deriva dal fatto che la preventiva comunicazione telematica, anche per gli investimenti completati nel corso del 2023, con fruizione a partire dal 2024, prevede la revisione modello del Dm 6 ottobre 2021, nel contenuto, nelle modalità e nei termini di invio, solo in seguito alla pubblicazione di un decreto direttoriale.

Il novero dei crediti d’imposta relativi gli investimenti agevolati e soggetti a monitoraggio è così distinto:

➢ credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0, di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1, L. 178/2020;

➢ credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui ai commi da 1058 a 1058-ter, articolo 1, L. 178/2020;

➢ credito d’imposta per investimenti in R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L 160/2019;

➢ credito d’imposta per investimenti in IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;

➢ credito d’imposta per investimenti in Design e ideazione estetica, di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019;

➢ credito d’imposta per investimenti in IT finalizzata al raggiungimento di obiettivi di

➢ innovazione digitale 4.0, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019;

➢ credito d’imposta per investimenti in IT finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019.

Il 16 aprile è alle porte e migliaia di contribuenti, pur avendo legittimamente diritto alla compensazione dei crediti “maturati ma non ancora fruiti”, si ritroveranno a dover recuperare nuova finanza per assolvere ai pagamenti dei molteplici tributi in scadenza.

Occorre dunque un intervento tempestivo che chiarisca se, nelle more dell’approvazione del modello revisionato, che si auspica giunga il prima possibile, le imprese dovranno sospendere la compensazione o se potranno avvalersi del dispositivo dell’art 3, comma 2, dello Statuto del contribuente che così dispone: “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

La finanza pubblica va certamente salvaguardata” conclude Cuchel “tanto quanto quella dei contribuenti che contribuiscono alla sua formazione”.