CCNL degli studi e delle attività professionali. 16 febbraio 2024

IPOTESI DI RINNOVO DEL CCNL DEGLI STUDI E DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI DEL 16 FEBBRAIO 2024 L’ipotesi di rinnovo del CCNL degli studi e delle attività professionali è stata sottoscritta il 16 febbraio 2024 dopo una lunga ed intensa negoziazione. La pandemia e le vicende belliche con le relative conseguenze economiche hanno infatti determinato un consistente

IPOTESI DI RINNOVO DEL CCNL DEGLI STUDI E DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI DEL 16 FEBBRAIO 2024

L’ipotesi di rinnovo del CCNL degli studi e delle attività professionali è stata sottoscritta il 16 febbraio 2024 dopo una lunga ed intensa negoziazione. La pandemia e le vicende belliche con le relative conseguenze economiche hanno infatti determinato un consistente periodo di vacatio (dalla scadenza di aprile 2018) che ha inciso profondamente sull’andamento delle trattative.
L’aumento retributivo è stato influenzato dalle dinamiche inflattive e le regole del mercato del lavoro sono state aggiornate alle moderne esigenze degli studi professionali. Una articolare attenzione è stata posta sul welfare che è stato ulteriormente rafforzato confermandosi come il punto caratterizzante della storia contrattuale degli studi professionali.
Di seguito le caratteristiche salienti dell’Ipotesi di rinnovo.

Profili professionali
Le parti hanno sottoscritto nell’Ipotesi di rinnovo del CCNL un impegno ad avviare un gruppo di lavoro per analizzare le dinamiche del settore che potranno portare alla definizione di nuovi profili professionali da inserire nella disciplina contrattuale.

Contrattazione di secondo livello
Importante è l’attenzione che viene posta alle relazioni sindacali di livello decentrato nella consapevolezza che le parti possono adattare la normativa contrattuale alle specificità territoriali o aziendali. Nella contrattazione di secondo livello esse possono definire intese temporaneamente modificative degli istituti del CCNL quali le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l’orario e l’organizzazione del lavoro, al fine di favorire l’incremento della qualità e produttività del lavoro di consentire la gestione di crisi settoriali, nonché l’emersione, la stabilizzazione e l’incremento dell’occupazione. Possibile è anche ’introduzione di norme connesse alle attività stagionali. Da segnalare è la previsione della possibilità di costituire articolazioni territoriali della bilateralità nazionale, definite sportelli, a cui possono essere attribuiti funzioni importanti in ambiti strategici come la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il sostegno al reddito.

Bilateralità e welfare
La tutela dei lavoratori attraverso il potenziamento degli strumenti di welfare è uno dei criteri guida dell’Ipotesi di rinnovo. La consapevolezza che la salute e il benessere di tutti coloro che operano nello studio favorisca il futuro delle attività ha portato ad introdurre norme particolarmente innovative:
– Il potenziamento della contribuzione della bilateralità è di 7 euro di cui 5 euro a Cadiprof, per estendere le coperture sanitarie anche ai familiari dei dipendenti, e 2 euro a Ebipro per ampliare le misure di sostegno ai lavoratori. Complessivamente il contributo unificato mensile, per dodici mensilità è di 29 euro, di cui 2 a carico lavoratore.
– L’introduzione di una giornata di permesso per i lavoratori per effettuare le attività di prevenzione previste da piano sanitario di Cadiprof.

Politiche attive
Si prevede nell’Ipotesi di rinnovo un impegno della bilateralità sulle politiche attive al fine di:
– promuovere forme di copertura sanitaria e di welfare anche in caso di sospensione dell’attività lavorativa;
– Rafforzare gli strumenti di sostegno al reddito attraverso il Fondo di solidarietà per le attività professionali;
– Valutare la realizzazione di un sistema di supporto alla ricerca dell’occupazione;
– Individuare attraverso FONDOPROFESSIONI percorsi mirati di riqualificazione professionale per i lavoratori interessati da interventi di sostegno al reddito.

Apprendistato
Per la prima volta in sede contrattuale viene inserita una regolamentazione di tutte le tipologie di apprendistato. Assumono particolare rilievo in questa Ipotesi di rinnovo le disposizioni riguardanti l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, strumento di grande valore per avvicinare i giovani al mercato del lavoro del settore delle attività professionali e quelle relative all’apprendistato di terzo livello che, in particolare nella sua articolazione dell’apprendistato per il praticantato, è utile per fornire tutele a coloro che aspirano a svolgere la libera professione.

Lavoro a termine
Per il lavoro a termine l’Ipotesi di rinnovo ha preso atto dei più recenti mutamenti legislativi recependoli e declinando contrattualmente le regole rimesse alle parti sociali. Per quanto riguarda le causali che legittimano il ricorso al lavoro a termine oltre i 12 mesi le parti hanno individuato le seguenti ipotesi:
Incremento temporaneo
Si intende l’incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi.
Nuova attività
Si intende l’avvio di nuove attività o l’aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

Mercato del lavoro
Il CCNL studi professionali si è sempre caratterizzato per la previsione di strumenti di flessibilità che favoriscono l’accesso di determinate categorie di lavoratori al mercato del lavoro del settore. Il riferimento è in particolare al lavoro a chiamata e al contratto di reimpiego che, si ricorda, ha la finalità di favorire l’assunzione di over 50, donne e disoccupati di lunga durata stabilendo agevolazioni sul piano retributivo.
Nell’Ipotesi di rinnovo viene regolamentato in maniera compiuta lo smart working strumento di grande utilità nell’ambito degli studi professionali ed è confermata la disciplina della maturazione graduale dei permessi ROL per i lavoratori neo assunti.

Aumenti contrattuali
La durata del CCNL è triennale con scadenza nel mese di febbraio 2027. L’aumento complessivo al terzo livello è di 215 euro.
Le tranche di erogazione sono le seguenti:
– Al 1 marzo 2024 105 euro
– Al 1 ottobre 2024 45 euro
– Al 1 ottobre 2025 45 euro
– Al 1 dicembre 2026 20 euro
L’una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale è di 400 euro, erogabile anche in welfare, in due tranche di 200 euro entro maggio 2024 e maggio 2025.
A partire dal mese di gennaio 2025 l’indennità di maternità obbligatoria è integrata dal datore di lavoro fino a raggiungere il 90 % della retribuzione.