Esperto negoziatore: ADC, AIDC e UNGDCEC contestano l’attuale formulazione normativa

I presidenti Nucera, Ferrari e De Lise: "Formuleremo una proposta di modifica e revisione"

Con un comunicato congiunto, le associazioni ADC – Associazione Dottori Commercialisti, AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti e UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili contestano l’attuale formulazione delle disposizioni normative disciplinanti la figura dell’esperto negoziatore. Questa posizione critica scaturisce dalle modifiche apportate in sede di conversione nella L. 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23/10/2021, n. 254) del Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118.

“L’art. 3, comma terzo, della legge di conversione”, si legge nella nota firmata dai presidenti delle tre associazioni, “ha, infatti, aggiunto anche per i dottori commercialisti, quale ulteriore requisito di accesso all’elenco degli esperti in composizione negoziata della crisi, oltre all’iscrizione da almeno cinque anni all’albo ed alla specifica formazione disposta dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, l’aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. Ulteriore requisito che non era, giustamente invece, contemplato nella formulazione originaria della norma, in riconoscimento della specifica competenza dei dottori commercialisti, conseguita grazie ad un percorso di studi universitari, un tirocinio, nonché un esame di abilitazione alla professione, tali da assicurare la piena preparazione nelle materie attinenti alla crisi d’impresa, all’analisi economico-finanziaria dei bilanci, alla conoscenza degli intermediari finanziari ed al diritto del lavoro”.

“Ancor meno condivisibili risultano, poi, le interpretazioni fornite dal Ministero con provvedimento del 29 dicembre 2021, ove, individuando analiticamente, con una sorta di ‘interpretazione autentica’, gli incarichi che integrano l’esperienza necessaria per accedere al nuovo elenco, escludono, tra gli altri, i curatori fallimentari, e pongono il vincolo ulteriore dello svolgimento di almeno due degli incarichi individuati, al fine del valido assolvimento del requisito in questione” proseguono Maria Pia Nucera, Andrea Ferrari e Matteo De Lise. “Tutto ciò induce a ritenere che si stia attuando una discriminazione a danno della nostra professione, probabilmente basata su una scarsa conoscenza del ruolo e delle funzioni pertinenti da sempre svolte dalla nostra categoria”.

“Si ritiene anche che dette modifiche, vista la portata restrittiva, mineranno le possibilità di una adeguata formazione degli elenchi degli esperti negoziatori e, quindi, pure di una efficace applicazione della nuova disciplina, che finirebbe così per tradursi nell’ennesima riforma incompiuta. Per tali ragioni e per garantire degna tutela a tutti i commercialisti, facendosi parte diligente, queste Associazioni hanno avviato i lavori per formulare unitariamente e prontamente una proposta di sostanziale modifica e rivisitazione delle disposizioni richiamate” concludono.