ANMVI: nuova “cascata” non pienamente applicabile

Riportiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari, diffuso lo scorso 1° febbraio
Fino quando la banca dati europea dei medicinali veterinari non sarà funzionante non si potrà verificare se un dato medicinale veterinario è autorizzato “in un altro Stato Membro”. L’ANMVI chiede al Ministero della Salute di  ufficializzare che- nell’immediato- la “cascata” prevista dal regolamento (UE) 2019/6 non è ancora pienamente applicabile.

Con il regolamento (UE) 2019/6 le norme nazionali sull’uso in deroga sono state abrogate. Valgono al loro posto gli articoli 112, 113 e 114 del regolamento che disciplinano l’impiego di medicinali non previsto dai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio, con un nuovo meccanismo a “cascata”.

Il nuovo regolamento prevede infatti opzioni diverse di scelta per la prescrizione di medicinali veterinari autorizzati nell’Unione. In particolare, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati (..) il veterinario responsabile può (..) trattare in via eccezionale l’animale in questione con un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato “o in un altro Stato membro”. La regola vale sia per le terapie negli animali dpa che non dpa.

Secondo l’ANMVI è necessario riaffermare, con ufficialità, quanto già definito nel corso degli incontri con la DGSAF in vista del 28 gennaio 2022 e cioè che- fino al completo funzionamento della banca dati europea dei farmaci veterinari (Union Product Database-UPD)- il Medico Veterinario non potrà essere vincolato alla ricerca “in un altro Stato membro”.

La UPD dovrà essere interconnessa con i sistemi informativi nazionali, e in particolare con la REV, come del resto prevede il regolamento europeo. Ciò per consentire al Medico Veterinario di avere pronto accesso non solo alle informazioni sulle autorizzazioni (AIC) concesse sull’intero mercato unionale (“in un altro Stato Membro”), ma anche di conoscere le disponibilità effettive dei prodotti, per un rapido approvvigionamento.

A questo scopo- sostiene l’ANMVI-  i canali produttivi e distributivi operanti in Italia dovrebbero assicurare e supportare l’approvvigionamento sul territorio nazionale ai Medici Veterinari italiani, per evitare interruzioni nel funzionamento della “cascata” e quindi nei trattamenti terapeutici. Il mercato unionale voluto dal legislatore europeo – osserva l’ANMVI- ha infatti il compito di ampliare e di migliorare l’accesso ai farmaci veterinari, mettendo a disposizione dei Medici Veterinari prescrittori maggiori e più ampie possibilità di scelta.

L’ANMVI torna a  suggerire l’opportunità di avvalersi dell’articolo 106 del Regolamento che riconosce agli Stati membri la possibilità di “stabilire le procedure che ritengano necessarie” per l’attuazione della cascata. Secondo l’Associazione, l’adozione di una linea guida nazionale sugli artt. 112-114 risponde ad esigenze pratiche e di chiarezza.