Pdl 30, approvati gli emendamenti salva-Veterinaria

Dalla riforma dei reati contro gli animali (AC30) spariscono la circostanza aggravante, la fattispecie colposa e la radiazione "di diritto". La nota di ANMVI del 18 ottobre scorso

da AnmviOggi.it

 

Nella riforma dei reati contro gli animali, l’esercizio della professione veterinaria non sarà considerato circostanza aggravante. Cancellate anche la punibilità per colpa e la radiazione senza procedimento ordinistico. Soppressa l’attribuzione di poteri di vigilanza sugli animali da compagnia a “guardie particolari giurate”. La Commissione Giustizia ha approvato un pacchetto di emendamenti promosso da ANMVI e firmato da tredici Deputati.

Pene aumentate a carico di chiunque commetta reati in danno agli animali, ma non per il fatto di esercitare la professione veterinaria. Grazie a un pacchetto di emendamenti, approvato il 16 ottobre dalla Commissione Giustizia della Camera, spariscono dalla riforma dei reati contro gli animali (AC30) anche la fattispecie colposa e la radiazione “di diritto”. Gli articoli emendati, che avrebbero maggiormente impattato sull’esercizio professionale veterinario fino a precludere l’uso di alcuni farmaci veterinari, riguardano gli articoli 5, 6 e 11 del testo iniziale.

Per l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) – che aveva sollecitato correttivi in audizione–  gli emendamenti approvati riflettono “un’adeguata considerazione della professione medico veterinaria, prima garante della salute e del benessere animale, restituendola al suo corretto alveo ordinamentale”. La proposta di legge, prima firmataria l’On Michela Vittoria Brambilla, viene emendata da disposizioni che “avrebbero indebolito -è il commento di ANMVI –l’esercizio professionale medico veterinario, tanto nel settore pubblico come nel settore libero-professionale, a detrimento proprio di quella tutela animale che la proposta di legge si prefigge di rafforzare e con la quale non si può che concordare“.
Anche la FNOVI e il SIVEMP avevano preso posizione contro la prima versione della proposta di legge.

Eliminata la “circostanza aggravante”– L’esercizio della professione veterinaria non entrerà come “circostanza aggravante” nel Codice Penale. Il primo testo della pdl Brambilla includeva tra le aggravanti la commissione dei reati contro gli animali “nell’esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private”.
La nuova formulazione dell’articolo 5 della pdl Brambilla (AC30) considera tre tipologie di “circostanze aggravanti”: la commissione di delitti contro gli animali alla presenza di minori, nei confronti di più animali e la diffusione del fatto delittuoso attraverso strumenti informatici e telematici.

Cancellata la  “colpa”– Gli emendamenti hanno cancellato anche l’inedita a fattispecie “colposa” di uccisione e maltrattamento animale per “negligenza, imprudenza o imperizia o per violazione di leggi, regolamenti o altre disposizioni normative”. La fattispecie colposa avrebbe esposto penalmente l’esercizio professionale veterinario, ingerendo nella normativa per responsabilità professionale sanitaria alla quale è già soggetto il Medico Veterinario.

Cancellata la radiazione automatica– Eliminata anche la radiazione automatica dall’albo dei medici veterinari, nel caso di condanna o decreto di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale. La radiazione- ovvero l’impossibilità a vita di esercitare la professione veterinaria in qualunque settore- senza la modifica dell’articolo 5 della pdl Brambilla sarebbe stata automatica, esautorando in questo modo il ruolo assegnato all’Ordine professionale dal DPR 5 aprile 1950, n. 221.
In base all’ordinamento ordinistico vigente la radiazione automatica (“di diritto”) si ha solo per la condanna di alcuni reati specifici quali il traffico di stupefacenti, l’interdizione dai pubblici uffici e per i delitti che prevedono la reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni.
La radiazione -anche in questi casi – deve sempre essere dichiarata dal Consiglio dell’Ordine professionale.

Cancellata la norma sull’utilizzo di farmaci– Gli emendamenti approvati riscrivono anche l’articolo 6 della pdl AC 30, eliminando la previsione di integrare il maltrattamento animale (articolo 544 ter del Codice Penale) con una pena detentiva e pecuniaria per chiunque somministra agli animali “farmaci per finalità non terapeutiche”. L’ANMVI aveva fatto notare che questa dicitura avrebbe paradossalmente reso illecito l’impiego di medicinali veterinari per finalità profilattiche, di prevenzione delle patologie.

Stop alle “guardie” di vigilanza- Per effetto di un emendamento di iniziativa della Deputata Maria Carolina Varchi (FdI) viene eliminata l’attribuzione a “guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile” della vigilanza sul rispetto delle norme protezionistiche applicabili a tutte le specie animali, inclusi gli animali da compagnia. L’attribuzione a queste “guardie” di funzioni di vigilanza si sarebbe indebitamente sovrapposta alle funzioni dei Servizi Veterinari Ufficiali.

I parlamentari che hanno appoggiato le modifiche – La riscrittura degli articoli 5 e 6 è il frutto di emendamenti di identico contenuto, presentati da tredici Deputati della Commissione Giustizia: Maria Carolina Varchi, Francesco Bruzzone, Ingrid Bisa, Davide Bellomo, Simonetta Matone, Jacopo Morrone, Valeria Sudano, Alie Buonguerrieri, Raffaele Nevi, Pietro Pittalis, Tommaso Antonino Calderone, Annarita Patriarca e Daniela Dondi.

Parere favorevole della relatrice e del Governo- In audizione sulla pdl Brambilla, il 7 febbraio scorso, ANMVI aveva messo in luce pregiudizi per l’ordinamento veterinario e un indebolimento della funzione professionale pubblica e privata. Il 16 ottobre, il pacchetto di modifiche caldeggiato dall’Associazione, è stato approvato sotto la presidenza dell’onorevole Ciro Maschio, con il parere favorevole della relatrice Michela Vittoria Brambilla e, in rappresentanza del Governo, del Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

Iter– La riforma dei reati in danno agli animali inasprisce le pene per i delitti di:  uccisione di animali (544-bis), maltrattamento di animali (544-ter), spettacoli o manifestazioni vietati (544-quater), combattimenti tra animali (544-quinquies) e uccisione o danneggiamento di animali altrui (638), abbandono (727).
Concluso l’esame  in Commissione Giustizia, la pdl AC30 è pronta per la plenaria di Montecitorio per la votazione in prima lettura.