Cigd emergenza Covid-19, siglato il nuovo accordo per gli studi

Lo scorso 23 marzo, le parti sociali hanno sottoscritto l’intesa che disciplina l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga. Stop alla consultazione sindacale sotto i 5 dipendenti. Per gli studi professionali più grandi è invece attivo il FIS Il 23 marzo 2020 è stato sottoscritto il nuovo accordo quadro di Regione Lombardia, che disciplina l’accesso agli
Lo scorso 23 marzo, le parti sociali hanno sottoscritto l’intesa che disciplina l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga. Stop alla consultazione sindacale sotto i 5 dipendenti. Per gli studi professionali più grandi è invece attivo il FIS

Il 23 marzo 2020 è stato sottoscritto il nuovo accordo quadro di Regione Lombardia, che disciplina l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga anche per gli studi professionali e all’indennità per i lavoratori autonomi, costretti a fronteggiare l’emergenza economica legata alla diffusione del Covid-19. L’accordo sostituisce quello precedente dell’11 marzo scorso.

 

Le principali novità sono le seguenti:

 

  • Gli Studi professionali fino a 5 dipendenti non dovranno più richiedere la consultazione sindacale né sottoscrivere alcun accordo per accedere alla cassa in deroga. Eventuali richieste di consultazione già inviate non obbligheranno alla sottoscrizione di accordo.

 

  • Gli Studi professionali con più di 5 dipendenti dovranno accedere prima al FIS (Fondo di integrazione salariale) e utilizzare l’assegno ordinario previsto dall’articolo 19 commi 1 e 5 del D.L. 18/2020. In questo caso gli Studi dovranno avviare una consultazione sindacale direttamente con i sindacati territoriali competenti.

 

Ecco le principali caratteristiche della Cassa integrazione in deroga:

 

  • La CIGD potrà essere richiesta al massimo per 1 mese più 9 settimane (3 mesi più 9 settimane nei 10 comuni della ex “zona rossa”) e ci si potrà ricorrere per riduzioni e sospensioni dell’attività lavorativa a decorrere dal 23/02/2020.

 

  • La CIGD sarà pagata direttamente dall’INPS su indicazione di Regione Lombardia. Questo significa che i dipendenti non riceveranno in busta paga l’ammortizzatore sociale ma dovranno attendere il completamento dell’iter di richiesta e autorizzazione. Tuttavia, Confprofessioni Lombardia e le altre parti sociali hanno chiesto a Regione Lombardia l’attivazione di un accordo con il sistema bancario, che permetta l’anticipazione da parte degli istituti di credito direttamente ai dipendenti degli importi spettanti ma non ancora liquidati da INPS.

 

«L’accordo sottoscritto è quanto di meglio si potesse fare per dare il via alle tutele previste in favore dei dipendenti degli studi professionali lombardi», ha commentato il presidente di Confprofessioni Lombardia, Enrico Vannicola, che ha lavorato alla stesura dell’accordo. «Il superamento della necessità dell’accordo per gli Studi fino a 5 dipendenti contribuirà a rendere la procedura più veloce e confido che l’amministrazione regionale impronterà il sistema delle domande sul portale telematico a criteri di massima semplicità e richiedendo le sole informazioni indispensabili per il pagamento alle lavoratrici e ai lavoratori dei nostri Studi. Mi rassicura inoltre che il nostro sistema bilaterale stia prevedendo ulteriori iniziative a favore dei dipendenti e degli Studi in questo momento così difficile».

 

 

COME PRESENTARE LE DOMANDE – AGGIORNAMENTO DEL 01/04/2020

 

Dal 1° aprile i datori di lavoro – anche mediante i loro consulenti delegati – possono presentare la domanda di attivazione della cassa integrazione in deroga sul Portale telematico di Regione Lombardia GEFO all’indirizzo https://gefo.servizirl.it/dgformazione/. Nello stesso sito è presente il manuale online con le risposte necessarie alle compilazioni.

 

Precisiamo che le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione Lombardia e non all’INPS.

 

Di seguito i contatti di riferimento, indicati da Regione Lombardia:

  • PER ASSISTENZA TELEFONICA E VIA MAIL – In caso di difficoltà tecniche informatiche ci si può rivolgere al call center 800.131.151 oppure scrivere a [email protected];
  • CASELLA DI POSTA PER PROBLEMI INTERPRETATIVI – Per i problemi di merito interpretativi delle norme dell’Accordo, da lunedì 30/03 sarà attiva la casella di posta elettronica: [email protected]

 

ANNULLAMENTO E RETTIFICA DOMANDE DI CASSA

Le domande di cassa in deroga presentate con informazioni e/o documenti errati o incompleti devono essere annullate e ripresentate.Dal 24 aprile è possibile annullare le domande trasmesse erroneamente nel seguente modo:

  • sul sistema informativo https://gefo.servizirl.it/dgformazione/ accedere dal menu al proprio ‘dossier domande’
  • cliccare sul numero in corrispondenza della colonna ‘Istruttoria’ 
  • vengono visualizzate le domande
  • sotto la colonna ‘azioni’ è visibile l’icona per annullare la domanda

Gli annullamenti richiesti a mezzo PEC non saranno più accettati.

 

DOMANDE CON PERIODI FINO AL 31/8/2020 CHE SUPERANO LE 13 O LE 22 SETTIMANE (ZONA ROSSA)

https://gefo.servizirl.it/dgformazione/

Le domande di CIGD che prevedono un periodo di cassa in deroga fino al 31 agosto 2020 ma che superano le 13 o le 22 settimane (per la zona rossa) per ciascuna azienda non possono essere autorizzate, in quanto la norma ha inteso assegnare ai datori di lavoro e non ai singoli lavoratori il periodo di sospensione. Sono state riscontrate due tipologie di domande.

1a tipologia

Domande che presentano una data di fine CIGD al 31 agosto ma nelle quali è stato richiesto per i lavoratori un periodo di sospensione di durata inferiore alla suddetta data. es. data inizio CIG in domanda: 02/03/2020 data fine CIG in domanda: 31/08/2020 (Tot. Settimane: 27) ma per ciascun lavoratore sono state inserite le seguenti date: data inizio CIG: 02/03/2020 data fine CIG: 22/05/2020 Tot. Settimane: 12. Poiché si tratta di un¿incoerenza formale, in tal caso, al fine di ottimizzare il procedimento e permettere decretazioni in tempi rapidi senza modificare la volontà espressa dall¿azienda, Regione, varierà d¿ufficio la sola data di fine CIGD della domanda inserendo, come data di fine cassa, quella prevista per i lavoratori, sempre che le ore richieste non superino il massimale INPS (nell¿esempio le ore massime previste per le 12 settimane).

2a tipologia

Domande in cui i periodi di CIGD dei lavoratori sono programmati e differenziati nell¿arco del periodo richiesto ad es. fino al 31/08/2020 ma superano di fatto le settimane previste dalla normativa. Al fine di ottimizzare il procedimento e permettere decretazioni in tempi rapidi – compreso l¿invio dei decreti e dei relativi flussi telematici ad INPS – si suggerisce di annullare le domande e ripresentarle. Il procedimento si concluderà in pochissimi giorni. Nei prossimi giorni, per facilitare tali operazioni, sarà implementata nel sistema informativo una funzionalità che permette di duplicare la domanda errata e apportare le modifiche necessarie. Nelle more dell¿implementazione è comunque possibile annullare la domanda e ripresentarne una o più, tenendo conto che i soggetti abilitati troveranno già a sistema le anagrafiche dei lavoratori interessati. Qualora permanesse l¿esigenza di programmare i periodi di CIGD ad es. fino al 31/08/2020, è possibile presentare anche più di una domanda per periodi discontinui purché non sovrapponibili e che non superino la durata massima prevista delle 13 o 22 settimane (9 per i lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020). Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi approfondimento.

 

Negli allegati l’accordo quadro e la documentazione predisposta da Regione Lombardia per la richiesta della cassa in deroga, completa di istruzioni.