Inserimento lavorativo disabili, Confprofessioni firma la convenzione

L’accordo quadro ha per oggetto nuovi inserimenti di persone con disabilità in Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, assunti con rapporto di tipo subordinato La Giunta della Regione Marche ha approvato la “Convenzione Quadro per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 276/2003”
L’accordo quadro ha per oggetto nuovi inserimenti di persone con disabilità in Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, assunti con rapporto di tipo subordinato

La Giunta della Regione Marche ha approvato la “Convenzione Quadro per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 276/2003” tra la Regione Marche e le Associazioni datoriali e sindacali. Conprofessioni Marche ha siglato il documento insieme alle principali delegazioni delle associazioni sindacali e di categoria regionali.

 

La delibera stabilisce che “in esecuzione della convenzione stipulata con i Centri impiego, il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare, ai sensi della L. n. 68/99, i lavoratori con disabilità inseriti nella Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B. La convenzione con i Centri impiego ha per oggetto, prioritariamente, effettivi nuovi inserimenti di persone con disabilità in Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato in conformità all’art. 4, J comma 1 della L. n. 68/99, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato, privilegiando in particolare l’orario di lavoro full time”.

 

La convenzione potrà avere effetti occupazionali nel medio periodo: la sua durata sarà “pari al contratto di affidamento della commessa, comunque fino ad un massimo di tre anni e potrà essere rinnovata una sola volta, per un periodo fino a 2 anni”. (Testo integrale su http://www.norme.marche.it/Delibere/2017/DGR1475_17.pdf).