Le pillole fiscali di ottobre

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione  

Irap – somme corrisposte da un’Amministrazione pubblica a un dipendente a seguito di sentenza di risarcimento del TAR

Agenzia delle entrate, risposta n. 509 del 13/10/22

In quanto sostitutive del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 1, del TUIR, le somme corrisposte al dipendente sono considerate reddito di lavoro dipendente e, pertanto, costituiscono nel sistema retributivo la base imponibile ai fini Irap nell’anno della relativa erogazione, quindi per cassa, per un ammontare pari a quello rilevante ai fini previdenziali.

Fattura non saldata – presunzione di incasso

Cassazione n. 28253 del 28/9/22

In tema di IVA, il fatto generatore dell’imposta coincide con l’espletamento della prestazione fatturata mentre l’esigibilità del tributo coincide con il pagamento (Cass. S.U. n. 8059 del 21/04/2016), che è poi anche il termine ultimo per l’emissione della fattura.

Una volta emessa la fattura, peraltro, sorge il diritto alla detrazione dell’imposta, indipendentemente dall’avvenuto pagamento del corrispettivo (Cass. n. 6793 del 11/03/2020).

Per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Tuir.  Ne consegue che l’importo delle fatture emesse dal professionista nell’anno d’imposta oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio, ove sia comprovato dal contribuente che l’incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF per l’anno oggetto di accertamento.

Nel caso di specie, che traeva origine da una fattura emessa dal contribuente per prestazioni professionali e, a detta di quest’ultimo, mai saldata, la presunzione di pagamento della fattura, applicata dalla CTR – secondo cui la fattura viene normalmente emessa all’atto del pagamento della prestazione sicché doveva presumersi che la stessa fosse stata pagata – trova piena giustificazione, secondo la Cassazione, nella disciplina dell’IVA e, in mancanza della prova della mancata percezione del corrispettivo da parte del contribuente, anche ai fini delle imposte dirette è stato ritenuto che l’importo fatturato dovesse concorrere al reddito dell’anno oggetto di accertamento.

Abitualità dello svolgimento dell’attività professionale

Cassazione n. 28852 del 5/10/22

L’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 fissa in 5.000 euro la soglia da cui deriva l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata dell’INPS dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo.

In materia previdenziale, quanto all’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 per i liberi professionisti iscritti ad un albo, il requisito dell’abitualità dello svolgimento dell’attività va apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto; tale valutazione, rimessa al giudice del merito, postula un accertamento svolto in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia di 5.000 euro rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.

 

Per gli immobili

Diritto al credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”

Agenzia delle entrate, risposta n. 531 del 28/10/22

Il credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa” può essere fatto valere in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso. Se il contribuente beneficia del credito d’imposta in dichiarazione dei redditi non deve dichiarare in atto tale volontà.           

Tardiva comunicazione revoca regime cedolare secca – remissione in bonis

Agenzia delle entrate, risposta n. 530 del 28/10/22

È possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis per sanare la tardiva comunicazione della revoca dell’opzione per la cedolare secca se il contribuente sia in grado di dimostrare di aver tenuto un comportamento coerente con detta scelta – ossia possa provare di aver tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l’opzione, e di non aver corrisposto l’imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione.            

 

 

Varie

Riduzione di accise e Iva sui carburanti – proroga

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 19/10/2022 (G.U. n.247 del 21/10/22)

Prorogata per il periodo 1/11 – 3/11/22 la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti. In particolare, per detto periodo:

  1. a) le aliquote di accisa dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille Kg;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
  1. b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

 

Riduzione di accise e IVA sui carburanti – proroga

Decreto-legge 20/10/22, n. 153 (G.U. n. 247 del 21/10/22)

Prorogata per il periodo 4/11/22 al 18/11/22 la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti. In particolare, per detto periodo:

  1. a) le aliquote di accisa dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille Kg;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
  1. b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

 

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni – bonus edilizi

Agenzia delle entrate, circolare n. 33 del 6/10/22

Forniti chiarimenti:

  • sulla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura;
  • sulla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni;
  • sulla possibilità di avvalersi della “remissione in bonis”;
  • Sui possibili rimedi di errori nella comunicazione.

 

Trust – disciplina fiscale

Agenzia delle entrate, circolare n. 34 del 20/10/22

Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei trust. L’imposta sulle successioni e donazioni deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari.

Riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di successione e donazione eventualmente pagata all’atto dell’originario apporto di beni e diritti al trust.

Esaminata la disciplina agevolativa della cosiddetta “Legge Dopo di Noi”.        

 

Utility token – trattamento IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 507 del 12/10/22

Per un utility token dopo l’emissione può venire meno la possibilità di riscontrare le condizioni previste per i voucher poiché in determinate situazioni opera come criptovaluta, nel qual caso potrebbe piuttosto essere considerato un servizio di pagamento.

 

Cessione di supporti nutrizionali medici – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 505 del 12/10/22

L’IVA agevolata per ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti non può trovare applicazione con riferimento alla cessione di acqua gelificata, bevande in gel, polveri addensanti e miscele polimeriche da somministrarsi per via orale ed enterale, effettuata sia nei confronti delle Aziende Sanitarie che di soggetti privati.