Le pillole fiscali di settembre

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Rilevanza ai fini Irpef di somme conseguita a rimborso di spese inerenti all’esercizio dell’attività professionale

Agenzia delle entrate, risposta n. 482 del 27/9/22

Il rimborso delle spese che hanno concorso alla formazione del reddito professionale sotto forma di costi deducibili (nel caso di specie canoni di locazione per lo studio professionale eccedenti quelli dovuti) deve anche essere assoggettato a imposizione e a ritenuta. Dette somme devono concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo nell’anno di percezione in quanto “rimborso” di spese inerenti l’esercizio dell’attività professionale svolta a suo tempo dedotte.

 

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche – detrazione

Agenzia delle entrate, risposte n. 455 e 456 del 16/9/22, risposte n. 461 e 465 del 21/9/22 e risposta n. 475 del 27/9/22

L’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate – sostenute dall’1/1/22 al 31/12/22 – per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le STP.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  1. 000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di 1 o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. 000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  3. 000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • ai fini della detrazione a nulla rileva che l’edificio oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sia prevalentemente residenziale;
  • rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14/6/89, n. 236

 

 

Varie

 

Riduzione delle accise e dell’Iva sui carburanti – periodo dal 6/10/22 al 31/10/22

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 13/9/22 (G.U. n.221 del 21/9/22) – Art. 4 D.L. 23/9/22, n. 144 (G.U. n.223 del 23/9/22)

Con 2 distinti provvedimenti sono ridotte anche per il periodo dal 6/10/22 al 31/10/22 le accise e l’aliquota Iva sui carburanti.

In particolare il D.M. 13/9/22 stabilisce che dal 6/10/22 al 17/10/22:

  1. a) le aliquote di accisa dei seguenti prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1.000 litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
  1. b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

L’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della tabella A allegata al D.lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 6/10/22 al 17/10/22.

Con l’art. 4 del D.L. 23/9/22, n. 144 è stata riproposta la medesima agevolazione per il periodo dal 18/10/22 al 31/10/22.

 

Fornitura di gas metano agli utenti finali – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47 del 6/9/22

L’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas metano resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui è in vigore la norma temporanea senza che sia necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria. La norma a più riprese  è stata estesa fino al 3° trimestre 2022.

La norma si applica sia a imprese, a professionisti e a persone fisiche private.

 

Aliquota IVA del 5% per il gas metano per usi civili e industriali – 4° trimestre 2022 –

Art. 5 D.L. 9/8/22, n. 115 convertito con Legge 21/9/22, n. 142 (G.U. n.221 del 21/9/22)

È stata confermata in sede di conversione del decreto-legge l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La norma si applica sia a imprese, a professionisti e a persone fisiche private.

 

Responsabilità del cessionario per la cessione del credito e sconto in fattura – è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave

Art. 33 – ter D.L. 9/8/22, n. 115 convertito con Legge 21/9/22, n. 142 (G.U. n.221 del 21/9/22)

Nei casi di detrazione non spettante riferita agli interventi sugli immobili (ristrutturazione, riqualificazione energetica, superbonus) il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante è effettuato nei confronti del beneficiario. Nei casi di sconto in fattura o cessione del credito è configurabile la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito; con la disposizione in esame tale responsabilità è stata limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.

La limitazione si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art. 119 e di cui all’art. 121, co. 1-ter, del D.L. n. 34/2020.