Pillole fiscali

Circolari, note, sentenze e massime in materia tributaria. La nuova rubrica dedicata alla fiscalità del professionista a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi. IRAP fuori controllo nel professionista E’ giunto il momento, in relazione all’assoggettabilità Irap del professionista, di un intervento risolutivo della Cassazione a SSUU volto a dare certezze alla materia. Si susseguono
Circolari, note, sentenze e massime in materia tributaria. La nuova rubrica dedicata alla fiscalità del professionista a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.

IRAP fuori controllo nel professionista

E’ giunto il momento, in relazione all’assoggettabilità Irap del professionista, di un intervento risolutivo della Cassazione a SSUU volto a dare certezze alla materia. Si susseguono oramai da tempo sentenze della suprema Corte che spaziano dal bianco al nero con una variegata graduazione di toni di grigio. Il principio cardine dell’assenza di autonoma organizzazione da parte del professionista non può essere messo in discussione dall’impiego di strumentazione di valore più o meno rilevante, posto che nel professionista è l’opera intellettuale che viene apprezzata e non è certamente la presenza di una segretaria che può far sorgere l’organizzazione, come anche l’utilizzo in campo tecnico di un collaboratore occasionale o il supporto di un professionista terzo.

 

Una vasta clientela non basta per l’Irap

Cassazione n. 10173 del 9 maggio 2014

Una vasta clientela e la presenza, nello studio professionale, di un dipendente non possono ritenersi indice di stabile organizzazione ai fini Irap, salvo che non si dimostri che il professionista impiega beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e che la prestazione lavorativa del terzo sia tale da incidere significativamente sulla produzione di reddito.

 

L’Irap è dovuta se il collaboratore non è occasionale

Cassazione n. 9790 del 7 maggio 2014

Il professionista che si avvale di un dipendente, oppure di un collaboratore non occasionale, è tenuto al versamento dell’Irap. Quando ricorre l’impiego non occasionale di lavoro altrui, non può quindi esservi dubbio sul fatto che si sia in presenza di una struttura organizzativa avente rilevanza esterna e che richiede un’attività di coordinamento dei diversi fattori produttivi da parte del professionista, sì da assorbire e rendere superfluo la valutazione complessiva degli altri fattori e del valore dei beni strumentali complessivamente impiegati.

 

 

Immobile del professionista

Imu non deducibile dal reddito se l’immobile è adibito anche ad abitazione

Agenzia delle entrate, circolare n. 10 del 14/5/14

È esclusa la deducibilità dal reddito dell’Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente.

 

 

Accertamento e riscossione

Definizione agevolata delle cartelle

Equitalia, comunicato stampa pubblicato sul sito il 7 maggio 214

Prorogata al 31 maggio 2014 la scadenza per la definizione delle cartelle di Equitalia. La definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31/10/13.

Aderire alla definizione agevolata consentirà di non pagare:

  1. gli interessi di mora che iniziano a maturare dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
  2. il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali.

Si pagano comunque, invece:

  1. il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
  2. l’aggio;
  3. le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate.

Equitalia invierà entro il 31/10 una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.

Come pagare:

  1. con versamento in tutti gli sportelli di Equitalia;
  2. negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da”, oltre ai dati personali, anche la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014” (è consigliato l’utilizzo di un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata).

Sono escluse dalla definizione agevolata:

  • somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti;
  • contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail);
  • tributi locali non riscossi da Equitalia;
  • richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).

 

Espropriazione prima casa da parte di Equitalia valida se avviata prima del 22 giugno 2013

Ministro dell’Economia, risposta ad un question time, fonte organi di stampa

L’espropriazione delle prime case è possibile da parte di Equitalia se la relativa procedura è stata avviata fino al 22/6/13 (data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013). Le norme più favorevoli al contribuente introdotte dal Decreto del fare non hanno effetto retroattivo. Secondo tali disposizioni, infatti, è impedita l’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore, se:

  • sia adibito ad uso abitativo;
  • vi risieda anagraficamente;
  • non si tratti di abitazioni di lusso e di quelli classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 (villini e ville).

È, inoltre, impedita l’espropriazione di altri immobili che non siano abitazione principale se il debito non supera i 120.000 euro e se non è stata prima iscritta ipoteca o non sono passati almeno 6 mesi dall’iscrizione senza che l’importo dovuto non sia stato effettivamente pagato.

Purtroppo, però, tali più favorevoli norme si applicano solo alle procedure espropriative avviate successivamente alla loro introduzione; restano, pertanto, validi i precedenti pignoramenti.

 

 

Tasse – Cosa detrarre

Credito di imposta per chi vuole sostenere la cultura con erogazioni liberali

Articolo 1 decreto legge n. 8/2014 (G.U. n.125 del 31 maggio 2014)

Le erogazioni liberali in denaro effettuate fino al 2016 destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, danno diritto a un credito d’imposta pari:

  • al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel 2014 e 2015;
  • al 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel 2016.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile per le persone fisiche ed è suddiviso in tre quote annuali di pari importo.

Alle suddette erogazioni liberali non si applicano le disposizioni sulle detrazioni di cui all’art. 15, comma 1, lettere h) e i) del Tuir.

 

 

Immobili e fisco

La casa resta al centro dell’attenzione come avviene oramai da tempo

 

Alloggi sociali riscattabili dopo 7 anni

Articolo 8, decreto-legge n. 47 del 2014 come modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (G.U. n. 121 del 27 maggio 2014)

I contratti per la locazione degli alloggi sociali, possono contenere la clausola di riscatto dell’immobile e le relative condizioni economiche. La clausola non può consentire il riscatto prima di sette anni dall’inizio della locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l’immobile prima di cinque anni.

Fino all’eventuale riscatto il conduttore può pagare al locatore un corrispettivo complessivo che comprende parte del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e il canone di locazione.

Le disposizioni si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente al 29 marzo 2014.

 

Cedolare secca al 10 per cento fino al 2017 per contratti a canone concordato

Articolo 9, decreto-legge n. 47 del 2014 come modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (G.U. n. 121 del 27 maggio 2014)

E’ stata ridotta al 10 per cento, per i soli periodi d’imposta dal 2014 al 2017, l’aliquota della cedolare secca sui redditi derivanti da canoni di locazione.

È stato stabilito, inoltre, che è possibile aderire al regime della cedolare secca anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

La disposizione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.

 

Cittadini residenti all’estero – l’immobile in Italia si considera abitazione principale ai fini Imu solo per i pensionati

Articolo 9 bis, decreto-legge n. 47 del 2014 come modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (G.U. n. 121 del 27 maggio 2014)

I comuni non possono più considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Dal 2015 è, invece, considerata direttamente adibita ad abitazione principale un’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Tale unità immobiliare godrà, per ciascun anno, di una riduzione di 2/3 della TARI e della TASI.

 

Chiarimenti in materia di detrazione IRPEF per ristrutturazioni e acquisto mobili

Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 21 maggio 2014

L’Agenzia delle entrate ha risposto ai quesiti formulati dai Centri di assistenza fiscale sulla compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2014 fornendo i seguenti chiarimenti:

  • ammesse in detrazione le spese per ristrutturazioni edilizie anche quando sono effettuate tramite una società finanziaria, a patto che questo sia eseguito con bonifico, in cui siano riportati tutti i dati richiesti in modo da consentire l’applicazione della ritenuta del 4 per cento;
  • confermata la detrazione delle spese di ristrutturazione per i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile che hanno sostenuto parte delle spese. Tuttavia, se i loro dati non sono indicati nella fattura e nel bonifico, entro il primo anno di fruizione del beneficio è necessario annotare in fattura la percentuale di spesa sostenuta, che non può essere modificata negli anni successivi. La stessa regola vale nel caso di acquisto di box auto di pertinenza dell’abitazione principale;
  • gli errori materiali compiuti nella compilazione del bonifico non impediscono ai contribuenti di fruire della detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici, a patto che non abbiano pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4 per cento;
  • detrazioni anche chi acquista mobili da un’impresa residente all’estero che non dispone di un conto corrente in Italia (il pagamento deve essere fatto tramite bonifico ordinario internazionale contenente oltre ai dati richiesti dalla normativa, il numero di partita Iva, il codice fiscale oppure l’analogo codice identificativo attribuito al rivenditore nel paese estero);
  • bonus mobili anche per i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione straordinaria su impianti tecnologici di singoli immobili per ottenere risparmi energetici;
  • nessun beneficio per la realizzazione di posti auto di pertinenza dell’abitazione, perché la detrazione è valida soltanto in caso di ristrutturazione di immobili già esistenti.

 

Detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Articolo 7, commi 2 bis e 2 ter decreto legge n. 47 del 2014 come modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (G.U. n. 121 del 27 maggio 2014)

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile

oggetto di ristrutturazione. Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. La detrazione del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).

Al riguardo, è stato ora stabilito che per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, le spese per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione, sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, si computano indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.

 

Multiproprietà e Imu

Decreto legge n. 16/2014 – Art. 1, co. 1, lett. c-bis

A decorrere dall’anno 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (contratto di multiproprietà) il versamento dell’Imu è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

 

 

Posti auto condominiali – come regolarne l’attribuzione

Consiglio notarile del triveneto, orientamenti civilistici

Il Consiglio notarile del triveneto ha affermato, in tema attribuzione di posti auto nell’ambito del condominio, che:

  • se si vuole riconoscere al titolare un diritto reale per i posti auto condominiali è opportuno procedere al trasferimento del posto auto in proprietà; in tal caso:

  1. i posti auto devono essere accatastati (in cat. C/6) con presentazione delle relative planimetrie;
  2. devono essere riportatati in atto, a pena di nullità, l’identificativo catastale, il riferimento alle planimetrie catastali depositate in catasto e la dichiarazione di parte di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

  • si può anche prevedere l’uso “ripartito” dei posti auto condominiali, ricorrendo ad apposita clausola da inserire preferibilmente nel Regolamento di Condominio.