Pillole fiscali

Circolari, note, sentenze e massime in materia tributaria. La nuova rubrica dedicata alla fiscalità del professionista a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Norme in prima linea L’avvocato ci difende gratis se il reddito dichiarato è basso Ministero della giustizia, decreto dell’ 1/4/14 (G.U. n.169 del 23/7/14) È previsto che ogni due anni siano
Circolari, note, sentenze e massime in materia tributaria. La nuova rubrica dedicata alla fiscalità del professionista a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Norme in prima linea

  1. L’avvocato ci difende gratis se il reddito dichiarato è basso

Ministero della giustizia, decreto dell’ 1/4/14 (G.U. n.169 del 23/7/14)

È previsto che ogni due anni siano adeguati i limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente. Il precedente importo di euro 10.766,33 è stato dunque aggiornato in euro 11.369,24.

  1. Iban per ottenere i rimborsi va comunicato o telematicamente o recandosi presso l’agenzia

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 31/7/14

Arriva via posta ordinaria l’invito a fornire l’Iban per i rimborsi indirizzato alle persone fisiche, via PEC quello rivolto alle aziende.

L’Agenzia però non accetta Iban per posta, email o via Pec. Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici o rivolgersi agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate presentando il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.it.

  1. Cessione dei crediti certificati vantati nei confronti della PA

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 27/6/14 (G.U. n.162 del 15/7/14)

Per assicurare il pagamento dei debiti di parte corrente (certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali) delle pubbliche amministrazioni (diverse dallo Stato), è previsto che siano assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione, se

  • maturati al 31/12/13 e certificati al data di entrata in vigore del decreto, ovvero;
  • non ancora certificati alla data di entrata in vigore del decreto, comunque maturati al 31/12/13, ma condizione che:

  • i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (26 agosto 2014);
  • i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle PA debitrici,

I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato.

È stata fissata una soglia massima di sconto per l’operazione di cessione indicata nell’1,90% in ragione di anno dell’ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere (se l’ammontare complessivo dell’operazione supera i 50.000 euro, sull’importo eccedente tale soglia non può essere richiesto uno sconto superiore all’1,60% in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere).

Ultime dalla Cassazione

  1. Per i professionisti rileva la data dell’incasso

Cassazione n. 17306 del 30 luglio 2014

Non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF, per l’anno oggetto di accertamento, l’importo di fatture emesse dal professionista nell’anno d’imposta oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio, ove il contribuente provi che l’incasso è avvenuto in epoca successiva.

  1. Beneficio prima casa – vendita infraquinquiennale e riacquisto

Cassazione n. 17151 del 29 luglio 2014

Nel caso di vendita infraquinquennale, la sottoscrizione del solo preliminare di compravendita entro il termine per il riacquisto di un’altra abitazione principale non dà diritto alle agevolazioni fiscali cosiddette “prima casa” in materia di imposta di registro.. Il significato letterale dell’espressione “acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”, quale elemento previsto ai fini della conservazione dell’agevolazione fiscale si cui si discute, rimanda univocamente alla necessità di porre in essere un negozio traslativo del diritto di proprietà di un immobile e non è dubitabile che per “acquisto” si deve intendere l’acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita.

  1. Il possesso di autovetture fa scattare la presunzione della capacità contributiva

Cassazione  n. 16832 del 24 luglio 2014

La disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli e di residenze principali o secondarie costituiscono elementi indicativi della capacità contributiva. La disponibilità di tali beni costituisce una presunzione ai sensi dell’articolo 2728 del codice civile, in quanto è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”.

Grava sul contribuente la prova dell’esistenza di redditi non imponibili idonei al mantenimento del possesso di tali beni.