Pillole fiscali di dicembre 2021

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Ridotto gli scaglioni e le aliquote dell’Irpef

Art. 1, commi 2 – 3, legge n. 234/2021 (LB2022)

Sono stati ridotti da 5 a 4 gli scaglioni di reddito e sono state abbassate le aliquote per il calcolo dell’imposta. Dal 2022 l’Irpef sarà determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  1. a) fino a 15.000 euro, 23%;
  2. b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
  3. c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  4. d) oltre 50.000 euro, 43%.

Per l’imposta relativa al 2021 continuano ad applicarsi i previgenti scaglioni di reddito e le previgenti aliquote.

 

Professionisti esclusi dall’IRAP

Art. 1, comma 8, legge n. 234/2021 (LB2022)

Dal periodo d’imposta 2022 l’IRAP non si applica ai professionisti che esercitano la professione in forma individuale. Resta fermo che è dovuto il saldo IRAP relativo al 2021.

 

Crediti d’imposta compensabili in F24 – il limite massimo passa a 2.000.000 euro

Art. 1, comma 72, legge n. 234/2021 (LB2022)

A decorrere dal 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale aumenta da 700.000 euro (ma era stato elevato in via transitoria a 1.000.000 euro per il 2020 2021) a 2.000.000 euro.

 

Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista – infortunio e malattia

Art. 1, commi 927-944, legge n. 234/2021 (LB2022)

Introdotto la disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti (solo) tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. La disciplina si applica anche nei casi di parto prematuro della libera professionista, di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese dall’inizio della stessa e di decesso del libero professionista.

Nessuna responsabilità è imputata al libero professionista e al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della PA per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguirsi da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

I termini sono sospesi:

  • a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari e fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. È, tuttavia, necessario che i periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari siano superiori a 3 giorni;
  • a decorrere dal giorno del ricovero per il parto e fino al 30° giorno successivo;
  • fino al 30° giorno successivo all’interruzione della gravidanza, in caso di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il 3° mese dall’inizio della stessa;
  • per 6 mesi a decorrere dalla data del decesso.

Le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata/societaria, con numero di professionisti associati o soci inferiore a 3 ovvero se il professionista sia nominativamente responsabile dell’incarico professionale.

In caso di falsa dichiarazione o attestazione si applica la sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e l’arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca le condotte illecite. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione degli adempimenti.

 

Sanzioni per il professionista che non accetta di essere pagato con carte di pagamento

Art. 19-ter, D.L. 6/11/21, n. 152 convertito con legge 29/12/21, n. 233 (G.U. n.310 del 31/12/21)

Dal 2023, nel caso in cui il professionista non accetti un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di credito o di debito, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

 

Assegno unico e universale per i figli a carico – non è soggetto a tassazione

Art. 8, D.lgs. 29/12/21, n. 230 (G.U. n. 309 del 30/12/21)

L’assegno unico e universale per i figli a carico introdotto dal D.lgs. n. 230/2021 non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del Tuir rilevante ai fini Irpef.

 

Interesse legale – sale il tasso dall’1/1/22

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 13/12/21 (G.U. n.297 del 15/12/21)

Aumenta all’1,25% in ragione d’anno con decorrenza dall’1/1/22 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile. La variazione del tasso legale impatta su una serie di disposizioni che ne prevedono l’applicazione. Tra le altre:

  • adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
  • ravvedimento operoso;
  • rateizzazione di somme dovute in caso di adesione a istituti deflativi del contenzioso;
  • interessi di mora.

 

Credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso – disposizioni attuative

Ministero della transizione ecologica Decreto 6/10/21 (G.U. n.297 del 15/12/21)

I professionisti che impiegano beni da riciclo e da riuso nell’esercizio dell’attività professionale possono fruire del credito d’imposta di cui all’art. 26-ter, co. 1, del D.L. n. 34/2019 per l’acquisto effettuato nel 2020 di:

  1. semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  2. compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

L’agevolazione è ora operativa posto che è stato pubblicato il decreto che ha individuato le disposizioni attuative.

Il credito d’imposta è pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di 10.000 euro per beneficiario. L’effettivo sostenimento delle spese e l’impiego o la destinazione dei beni da riciclo e da riuso nell’esercizio dell’attività professionale devono risultare da un’attestazione rilasciata da un revisore legale, da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

Per ottenere il credito d’imposta per le spese sostenute nel 2020, i soggetti interessati, tramite la piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano richiesta al Ministero della transizione ecologica entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale.

 

Resto al sud- Detassazione del contributo a fondo perduto

Agenzia delle entrate, risposta n. 815 del 15/12/21

Il contributo a fondo perduto per i fruitori della misura agevolativa “Resto al Sud” non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

 

Non imponibilità IVA – trasmissione telematica delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 352534 del 9/12/21

Sono abilitati alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità Iva, anche:

  • gli iscritti agli elenchi dei Raccomandatari marittimi (art. 6 della legge n.135/1977), professionisti che prestano assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi e provvedono fra l’altro alla ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, contratti di trasporto merci e persone;
  • le società per le quali almeno un Raccomandatario marittimo risulti legale rappresentate o amministratore o institore.

 

Niente IRAP se in concreto non c’è il vincolo associativo

Corte di Cassazione n. 39578 del 13/12/21

In una controversia relativa all’impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP presentata da uno studio associato composto da due professionisti, la Suprema Corte ha affermato che non è assoggettabile a IRAP lo studio associato se in concreto i professionisti dimostrano che non è stata esercitata nessuna attività produttiva in forma associata e che quindi il vincolo associativo non si è in realtà costituito.

 

Responsabilità del contribuente e del professionista

Corte di Cassazione n. 35811 del 22/11/21

È consolidato il principio per cui, ove si avvalga dell’opera di un professionista per la presentazione della dichiarazione, dalla quale risultino violazioni delle disposizioni tributarie, è il contribuente ad essere onerato della prova della propria assenza di colpa (Cass., 17/3/2017, n. 6930); ne deriva la conseguenza per cui questi è chiamato a rispondere per l’illecito (nella specie, compensazione fraudolenta) commesso dal professionista incaricato, ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento dal medesimo tenuto, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante (arg. da Cass, 20/7/2018, n. 19422).

La mancata sottoscrizione dei modelli F24 non è, dunque, idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità della contribuente (potendo, peraltro, la relativa trasmissione avvenire in via telematica e, dunque, naturaliter in mancanza di sottoscrizione), occorrendo piuttosto verificare se e come la contribuente/mandante operò in concreto la vigilanza sul professionista incaricato. A tale riguardo, peraltro, l’art. 3, comma 8, del d.P.R. n. 435 del 2001 prevede che “la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 – bis e 3”, mentre il successivo comma 6 prevede che “i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente.., entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa…”. Tali disposizioni, dunque, incentivano l’obbligo di controllo e vigilanza che grava sul delegante, dandogli la possibilità di effettuare dei controlli mirati alla scadenza di ogni adempimento demandato al professionista: controlli che, nella specie, non risultano effettuati.

 

Credito del professionista – concordato preventivo

Corte di Cassazione, S.U., n. 42093 del 31/12/21

Le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale affermando il seguente principio di diritto: Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria.

 

 

Per gli immobili

 

Superbonus – proroga e modifiche all’agevolazione

Art. 1, comma 28, legge n. 234/2021 (LB2022)

Per il superbonus la legge di bilancio per il 2022 ha previsto proroghe differenziate a seconda dei beneficiari e, in alcuni casi, per gli anni a venire, una riduzione delle aliquote per il calcolo della detrazione. In particolare, per gli interventi effettuati da:

  • condomini, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate), compresi quelli effettuati da persone fisiche su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/25, nelle seguenti misure:
  • 110% per le spese sostenute entro il 31/12/23;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/22, a condizione che al 30/6/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1/4/09 in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi previsti dall’art. 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in ogni caso, per le spese sostenute entro il 31/12/25, nella misura del 110%.

Per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, anche se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”, la detrazione di cui all’art. 16-bis, co. 1, del Tuir, da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Anche per le spese sostenute per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti”, la detrazione spetta nella misura riconosciuta in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo. Per tali interventi devono essere, inoltre, rispettati i seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno;
  • 500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  • 200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

 

Sconto in fattura e cessione del credito – proroga

Art. 1, commi da 29 a 36, legge n. 234/2021 (LB2022)

Sarà possibile optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito:

  1. fino al 31/12/25 per le spese per gli interventi che danno diritto al superbonus individuati dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  2. fino al 2024 per le seguenti spese per gli interventi di riqualificazione energetica previste dall’art. 121, co. 2, del D.L. n. 34/2020:
  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, co. 1, lett. a), b) e d), del Tuir);
  • efficienza energetica (art. 14 del D.L. n. 63/2013 e art. 119, co. 1 e 2, D.L. n.34/2020);
  • adozione misure antisismiche (art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013 e art. 119, co. 4, D.L. n. 34/2020);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1, co. 219 e 220, legge n. 160/2019);
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, co. 1, lett. h) del Tuir);
  • installazione colonnine ricarica veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 e art. 119, co. 8, DL n. 34/2020);
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020).

In relazione agli interventi di cui alla lett. b) sopra elencati, divengono detraibili anche le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi.

Per le spese relative agli interventi di cui alla lett. b), in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Visto di conformità e asseverazione, tuttavia, non occorrono in caso di:

  • opere classificate come attività di edilizia libera;
  • interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione degli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, di cui all’art. 1, co. 219, legge n. 160/2019.

 

Spese per interventi di efficienza energetica – proroga della detrazione

Art. 1, comma 37, lett. a), legge n. 234/2021 (LB2022)

Sono prorogate al 2024, nella misura per ognuna di essa già prevista, le detrazioni fiscali relative alle seguenti spese per interventi di efficienza energetica previste dall’art. 14, del D.L. n. 63/2013:

  • interventi su parti comuni condominiali – schermature solari – micro-cogeneratori (comma 1, comma 2, lett. a), b) e b-bis);
  • acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-bis)
  • interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (comma 2-quater).

 

Spese per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili – proroga delle detrazioni

Art. 1, comma 37, lett. b), legge n. 234/2021 (LB2022)

Sarà possibile fruire fino al 31/12/24 della detrazione del 50%, fino a un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro, per le spese relative agli interventi ristrutturazioni edilizie, ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, realizzazione di autorimessa o posti auto pertinenziali, ecc., indicate nell’art. 16-bis, comma 1 del D.l. n. 63/2013.

Chi fruisce della detrazione, ha inoltre, diritto, anche per gli anni 2022-2024, alla detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022; il limite massimo si riduce a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

È stata, infine, prorogata al 31/12/24 la detrazione nella misura del 50% per le spese per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del Tuir, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. La detrazione è calcolata fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

 

Spese per il rifacimento dei giardini – proroga della detrazione

Art. 1, comma 38, legge n. 234/2021 (LB2022)

Estesa fino al 2024 la possibilità di detrarre il 36% delle spese (fino a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo), relative a

  • «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Bonus facciate – proroga della detrazione ma si riducono i benefici

Art. 1, comma 39, legge n. 234/2021 (LB2022)

Prorogata al 2022 la detrazione per le spese per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. La percentuale per il calcolo della detrazione è stata, però, ridotta dal 90 al 60%.

 

Spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche detraibili

Art. 1, comma 42, legge n. 234/2021 (LB2022)

Le spese sostenute nel 2022 per interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti sono detraibili dall’Irpef nella misura del 75%.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 000 euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di accessi autonomi dall’esterno;
  • 000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In luogo della detrazione è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

 

Detrazione per contratti di locazione

Art. 1, comma 155, legge n. 234/2021 (LB2022)

Spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro, ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

 

Proroghe sisma

Art. 1, comma 456, legge n. 234/2021 (LB2022)

Per l’anno d’imposta 2021 non concorrono al reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. Prorogata al 31/12/22 l’esenzione IMU per tali fabbricati.

 

Bonus facciate – rifacimento di una striscia orizzontale

Agenzia delle entrate, risposta n. 838 del 21/12/21

Il rifacimento di una striscia orizzontale di un edificio, corrispondente al perimetro dell’appartamento del contribuente e di quelli contigui, può beneficiare del bonus facciate.

 

Bonus facciate – interventi sul lastrico solare

Agenzia delle entrate, risposta n. 816 del 16/12/21

Non è possibile accedere al bonus facciate per gli interventi di impermeabilizzazione e pavimentazione del lastrico solare, anche se di importante valore estetico e aperto al pubblico, in quanto non è una struttura opaca verticale.

 

Ecobonus – Demolizione e ricostruzione con ampliamento

Agenzia delle entrate, risposta n. 814 del 15/12/21

Fermo restando che l’Ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante operam, in linea di principio i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento non precludono al contribuente la possibilità di fruire della detrazione per la riqualificazione energetica, nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle interpretazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.

 

Superbonus – Interventi su unità immobiliare funzionalmente indipendente

Agenzia delle entrate, risposta n. 810 del 15/12/2

Per il Superbonus, le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, sono tali anche se situate all’interno di edifici plurifamiliari, costituiti o meno in condominio.

 

Superbonus – Condominio minimo

Agenzia delle entrate, risposta n. 809 del 14/12/21

Per il Superbonus, per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che non avendone l’obbligo non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale e possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti.

 

Superbonus – Familiari del possessore o detentore dell’immobile e conviventi di fatto

Agenzia delle entrate, risposte n. 806 e 807 del 13/12/21

Possono fruire del Superbonus anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

 

Bonus facciate – Lati dell’edificio visibili solo dalla ferrovia

Agenzia delle entrate, risposta n. 805 del 10/12/21

I lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno dell’edificio prospiciente la linea ferroviaria, possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all’applicazione del bonus facciate.

 

Bonus affitti – contratti di servizi a prestazioni complesse

Agenzia delle entrate, risposta n. 827 del 17/12/21

Ai fini del bonus affitti, sono contratti di servizi a prestazioni complesse le ipotesi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso.

 

Agevolazione prima casa under 36 – Atti giudiziali di trasferimento immobiliare

Agenzia delle entrate, risposta n. 808 del 13/12/21

L’agevolazione prima casa under 36 spetta anche in caso di acquisto di immobile all’asta. Il fatto che la proprietà sia trasferita in seguito a specifica procedura giudiziale non preclude l’agevolazione.

 

Varie

 

Imposta di bollo tirocini di formazione e orientamento

Art. 1, comma 731, legge n. 234/2021 (LB2022)

Per il 2022 esenzione dall’imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, già disposta per il 2021 dall’articolo 10-bis del decreto legge n. 41 del 2021.

 

Somministrazioni di gas – Aliquota Iva del 5%

Art. 1, comma 506, legge n. 234/2021 (LB2022)

Le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

 

Contributo a fondo perduto – niente verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento

Art. 1, comma 653, legge n. 234/2021 (LB2022)

L’obbligo di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, in capo alle PA di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento non è applicabile per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.

 

Agevolazione impatriati per docenti e ricercatori

Comma 763

I docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 possono optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli”; la misura è legata al numero dei figli e all’acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia.

 

Cartelle pagamento – termine per l’adempimento

Art. 1, comma 913, legge n. 234/2021 (LB2022)

Per le cartelle notificate dall’1/1/22 al 31/3/22 passa a 180 giorni il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo.

 

Banche dati online – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 850 del 22/12/21

Per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% occorre che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, mentre il possesso del codice isbn o issn per i servizi di banche dati online in abbonamento è condizione necessaria non sufficiente

 

Prestazioni sanitarie fatturate – mandato

Agenzia delle entrate, risposta n. 857 del 22/12/21

Nell’ambito delle prestazioni sanitarie, il mandatario può agire “in nome e per conto” del mandante solo se è a sua volta una struttura autorizzata all’attività sanitaria. Solo in tal caso le prestazioni che il mandatario rende per conto del mandante, spendendo il proprio nome, conservano la natura di prestazioni sanitarie esenti come per il mandante.

 

Avvisi bonari – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni – Ulteriori disposizioni attuative

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 345838 del 3/12/21

Le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l’ammontare dei ricavi e compensi (riduzione di almeno il 30%) sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31/12/19 e al 31/12/20. In questo modo possono accedere alla definizione agevolata degli avvisi bonari anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.