Pillole fiscali di gennaio 2020

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Crediti d’imposta per nuovi investimenti in beni strumentali – professionisti – la misura è del 6% Agenzia delle entrate, risposte al III Forum dei commercialisti (Italia Oggi) L’Agenzia delle entrate ha chiarito che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dai professionisti a
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Crediti d’imposta per nuovi investimenti in beni strumentali – professionisti – la misura è del 6%

Agenzia delle entrate, risposte al III Forum dei commercialisti (Italia Oggi)

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dai professionisti a decorrere dal 1° gennaio 2020 compete esclusivamente il credito di imposta del 6% e non anche quello del 40% stabilito per le imprese. Il credito d’imposta dal 2020 sostituisce i super-ammortamenti.

 

Non scontano l’Irap i compensi del professionista per attività di sindaco, amministratore o revisore

Cassazione n. 306 del 10/1/20

Il professionista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, nell’esercizio di tali attività, non è soggetto a imposizione per quel segmento di ricavo netto che discende da quell’attività specifica sempreché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti per verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.

 

Soggezione a Irap del professionista che si avvale di terzi in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità

Cassazione n. 34340 del 23/12/19

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (10/5/2016, n. 9451) con riguardo al presupposto dell’Irap è che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il professionista:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Dal suddetto principio ne discende che il fatto che il professionista non abbia dipendenti non esclude necessariamente la sussistenza dell’autonoma organizzazione in presenza di una spesa comunque sostenuta dal contribuente a titolo di compensi a terzi.

La spesa sostenuta per compensi a terzi, infatti, pur non rappresentando un elemento di per sé solo sufficiente a configurare automaticamente il presupposto dell’Irap, deve essere valutata sotto il profilo dell’effettiva natura delle prestazioni (entità e tipologia) atteso che è soggetto a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità.

 

 

Per gli immobili

 

Interventi di ristrutturazione edilizia – detrazione Irpef per sostituzione di porte interne – condizioni per avere il beneficio fiscale

Ministero dell’economia e delle finanze, risposta a interrogazione 5-03461 pubblicata il 30/1/20

La sostituzione delle porte interne in linea generale è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e non è, quindi, agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari.

Tuttavia, se la sostituzione delle porte interne rientra nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia effettuato sulla singola unità immobiliare è possibile beneficiare della detrazione dall’Irpef di cui all’art. 16-bis del Tuir (50% della spesa nel limite massimo di spesa di 96.000 euro) qualora tali opere siano necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.

 

Prestazioni aventi ad oggetto il superamento di barriere architettoniche – aliquota IVA ridotta

Agenzia delle entrate, risposta n. 3 del 13/01/20

Si applica l’aliquota Iva del 4% alla realizzazione di opere dirette al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche. In particolare, l’aliquota Iva del 4% è prevista per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche ai fini dell’adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge n. 13/1989.

 

Detrazione cd. Sisma bonus – acconti – acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 5 del 16/1/20

Può beneficiare della detrazione dall’Irpef cd. “sisma-bonus” l’acquirente di immobili venduti da imprese di costruzione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, sempreché il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende fruire della detrazione.

La detrazione sugli importi versati in acconto può essere fatta valere sia nel periodo di imposta in cui sono stati pagati sia nel periodo di imposta in cui è stato stipulato il rogito se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito.           

 

 

Varie

 

Erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore – come si determina la detrazione per i beni in natura

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 28/11/19 (G.U n.24 del 30/01/20)

Sono state individuate le tipologie di beni per le quali in caso di loro devoluzione a enti del terzo settore è possibile avere la detrazione Irpef e sono stabiliti i criteri e le modalità per la loro valorizzazione.

Le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, comprese le cooperative sociali. Sono escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Per il momento (fino a quando diverrà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore) le erogazioni di beni possono essere destinate anche alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

La detrazione che spetta in caso di erogazione liberale in natura è quantificata in base al valore normale del bene oggetto di donazione (art. 9 Tuir). Sarà necessaria anche una perizia nel caso in cui:

  • il valore del bene ceduto determinato in base al valore normale, sia superiore a 30.000 euro;
  • per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.

L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente:

  • la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati;
  • l’indicazione del valore di beni ceduti;
  • la dichiarazione del destinatario dell’erogazione che si impegna ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria.

 

Esecuzione dei rimborsi di imposte da parte dell’Agenzia delle entrate

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 22 novembre 2019 (G.U. n.11 del 15/1/20)

L’Agenzia delle entrate dispone i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette, di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze presentate dai contribuenti interessati.

Il pagamento dei rimborsi, eseguito dalla Banca d’Italia, avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario.

Per chi non ha comunicato le coordinate bancarie o postali il pagamento del rimborso avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi e inviati da Poste Italiane S.p.a. al beneficiario. La somma può essere incassata presso tutti gli uffici postali oppure versata sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario.

Le nuove disposizioni hanno effetto per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dall’1/1/20.

 

La vendita di immobili e il fido disattivano il redditometro

Cassazione n.608 del 15/1/20

L’accertamento basato sul redditometro è illegittimo se il contribuente riesce a dimostrare, mediante apposita documentazione, che la spesa (nella specie l’acquisto di immobili) è avvenuta in seguito alla vendita di altro immobili e l’ottenimento di un fido bancario.

 

Attestazione della esistenza del credito che emerge dalla dichiarazione – non ha efficacia interruttiva della prescrizione

Cassazione n.1239 del 21/01/20               

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza del contribuente che attesta il credito emergente dalla dichiarazione dei redditi non ha efficacia interruttiva della prescrizione al rimborso prevista dall’art.2944 c.c. atteso che essa costituisce una mera attestazione a fronte di una richiesta di informazioni e non un atto formale di riconoscimento del debito.

 

Cessione del credito per imposte – è inopponibile all’Amministrazione finanziaria in assenza di notifica al concessionario della riscossione

Cassazione n.1237 del 21/01/20               

La cessione dei crediti tributari richiesti a rimborso, per essere efficace, necessita della notifica all’Agenzia delle Entrate o al Centro di Servizio, presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al Concessionario del Servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito.

Pertanto, dall’omessa notifica al Concessionario del Servizio di Riscossione discende l’inefficacia relativa dell’atto di cessione di crediti e, quindi, la inopponibilità della cessione all’Amministrazione finanziaria.