Pillole fiscali di luglio 2020

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Pillole fiscali Luglio 2020 Per la professione  Professionisti in regime forfetario – detrazione da sisma bonus – cessione del credito corrispondente  Agenzia delle entrate, risposta n. 224 del 22/7/20 I professionisti che aderiscono al regime forfetario possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Pillole fiscali

Luglio 2020

Per la professione 

Professionisti in regime forfetario – detrazione da sisma bonus – cessione del credito corrispondente 

Agenzia delle entrate, risposta n. 224 del 22/7/20

I professionisti che aderiscono al regime forfetario possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi, oltre a quelli soggetti all’imposta sostitutiva, che concorrono alla formazione del reddito complessivo. In assenza di questi ulteriori redditi, dunque, non possono fruire della detrazione cd. Sisma bonus per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. 

In tal caso, possono, tuttavia, cedere il credito corrispondente alla detrazione, fruendo così dell’agevolazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente come detrazione dall’imposta.

 

 

Variazione della scelta di utilizzo del credito Iva 

Agenzia delle entrate, risposta n. 231 del 30/7/20

Nel caso in cui il professionista voglia cambiare la scelta effettuata per l’utilizzo del credito IVA, in caso di mancata prestazione della necessaria garanzia, può rettificare la richiesta di rimborso presentando, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimo credito o parte di esso come eccedenza da utilizzare in detrazione o in compensazione. 

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In questo caso il credito risultante dalla dichiarazione integrativa deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

 

 

Fatturazione in acconto con più prestazioni ad aliquote diverse

Agenzia delle entrate, risposta n. 216 del 14/7/20

Non cade in errore il professionista che, in caso di fatturazione di un acconto in cui non è possibile ripartire le somme incassate tra le diverse prestazioni da realizzare, soggette ad aliquote diverse, le assoggetta all’aliquota ordinaria del 22%.

 

 

Cessione del contratto di leasing dell’immobile utilizzato per l’attività professionale – è cessione di elementi immateriali 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 209 del 13/7/20

Il corrispettivo che deriva dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato dal professionista per l’esercizio della sua attività, si configura come cessione di “elementi immateriali”, tassato ai sensi del dell’art. 54, comma 1-quater, del Tuir, secondo cui concorrono a formare il reddito del professionista i corrispettivi percepiti per la cessione di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale, posto che l’importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi (quali elementi immateriali) derivanti dal contratto esistente.

 

 

Credito d’imposta per l’adeguamento, la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 259854 del 10/7/20 e circolare n. 20 del 10/7/20

Sono stati definite le modalità di applicazione dei crediti d’imposta per le spese sostenute nel 2020 per:

  • l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del D.L. n. 34/2020;
  • la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI) di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020

    In particolare, per il credito d’imposta:

  • per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20/7/20 al 30/11/21 e che il relativo credito d’imposta possa comunque essere utilizzato dall’1/1 al 31/12/21. 
  • per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20/7 al 7/9/20. In questo caso, posto che c’è un limite di spesa di 200.000.000 euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. È stato, inoltre, chiarito che:
  • tra i beneficiari sono inclusi anche i professionisti in regime forfetario; 
  • nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultano ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

È bene ricordare che, ai sensi dell’art. 122 del D.L. n. 34/2020, i professionisti che beneficiano di uno dei suddetti crediti d’imposta possono, dal 19/5/20 al 31/12/21, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (es. istituti di credito e altri intermediari finanziari).

 

 

Maggiorazione Irap e addizionale Irpef per Calabria e Molise 

Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell’1/7/20

Nel 2019 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari e, quindi, per il 2020, in queste Regioni, si sono realizzate le condizioni per l’applicazione automatica delle maggiorazioni dell’aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.

La maggiorazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef produce effetti nell’anno 2021.

 

 

Detrazione Iva – è sufficiente presentare le fatture ricevute

Corte di Giustizia UE, sez. VI, 4/6/20, causa n. C-430/19

La detrazione dell’IVA non può essere subordinata alla produzione, oltre alle fatture ricevute, di altri documenti. È onere dell’Amministrazione Finanziaria eventualmente dimostrare, attraverso elementi oggettivi e non semplici sospetti, l’inesistenza delle operazioni di acquisto da cui la stessa detrazione ha tratto origine.

 

 

Attività dell’amministratore di sostegno – non è soggetta a IVA

Cassazione n. 14846 del 13/7/20 

L’indennità corrisposta all’amministratore di sostegno (nel caso di specie un avvocato), posto che non ha funzione di corrispettivo, ossia di effettivo controvalore del servizio fornito, non è imponibile Iva:

 sia in considerazione dell’eventualità della sua assegnazione, e dell’ampia discrezionalità in ordine alla sua quantificazione da parte del giudice, che non consentono d’individuare tra amministratore di sostegno e beneficiario un rapporto nel corso del quale siano scambiate prestazioni reciproche; 

 sia perché l’attività dell’amministratore di sostegno non è configurata come destinata al ricavo di introiti aventi carattere di stabilità. 

Pertanto, ai fini Iva, posto che l’attività svolta dall’amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l’amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, non è imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso.

 

 

Irap – sostenere costi elevati non fa automaticamente scattare la tassazione

Cassazione n. 14509 del 9/7/20

Gli elevati redditi conseguiti e le considerevoli spese complessivamente sostenute nell’esercizio della professione non dimostrano automaticamente l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione che costituisce presupposto per l’assoggettamento all’imposta Irap. 

Infatti, il valore assoluto dei compensi e dei costi, e il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto Irap dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare, come nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo.

 

 

Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili destinati alla professione

Artt.28 e 122 del decreto-legge 19/5/20, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/20, n. 77 (G.U. n. 180 del 18/7/20)

Ai professionisti con compensi non superiori a 5.000.000 nel 2019, spetta un credito d’imposta per il pagamento del canone di locazione, di leasing (solo operativo) o di concessione di immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile (sono compresi gli accessori, come ad esempio il condominio se forfettizzato nel prezzo, e le pertinenze) ed è riferito alle mensilità di marzo, aprile, maggio 2020. Sono ammesse le seguenti tipologie contrattuali: canone di locazione, canone di leasing, canone di concessione (immobili pubblici o territorio del demanio). 

Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto se c’è stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
  • spetta anche in assenza del requisito della diminuzione di fatturato per i professionisti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1/1/19 nonché i professionisti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso (diverso dal Covid), hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (questa possibilità è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge). 

I professionisti che beneficiano del credito d’imposta possono, dal 19/5/20 al 31/12/21, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

 

Per gli immobili

Agevolazioni “prima casa” – i 18 mesi per il trasferimento della residenza decorrono dalla stipula dell’atto di compravendita

Cassazione n. 15181 del 16/07/20

Per fruire dei benefici cd. prima casa (aliquota agevolata sull’imposta di registro o Iva), previsti in caso di acquisto della prima casa, è necessario che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di 18 mesi dall’acquisto. Detto trasferimento rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, tanto che la violazione di detto obbligo comporta la decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge. 

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Cassazione, il trasferimento dell’immobile è stato effettuato con una scrittura privata registrata dell’aprile 2004; successivamente è stato stipulato un atto notarile denominato “atto di conferma ai soli fini della pubblicità immobiliare”. Si è allora posto il dubbio da qual termine dovessero decorrere i 18 mesi per il trasferimento della residenza.

Sul punto, la Cassazione ha affermato che posto che l’obbligazione tributaria sorge con la cessione, cioè con il trasferimento della proprietà del bene immobile, effetto che può ritenersi prodotto anche con la scrittura privata registrata, l’atto notarile di conferma dell’originario atto di trasferimento immobiliare (scrittura privata registrata) non ne muta in senso sostanziale l’oggetto ed il contenuto, e, pertanto, non incidendo sul contenuto e sugli effetti giuridici della scrittura, non ha alcuna rilevanza ai fini della decorrenza del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza.

 

 

Agevolazione “prima casa” – utilizzo del credito d’imposta

Agenzia delle entrate, risposta n. 223 del 22/7/20

Il contribuente che, dopo aver trasferito l’immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”, riacquisti un altro immobile, avente i requisiti per fruire della medesima agevolazione, ha diritto ad un credito d’imposta. Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione delle somme dovute ai sensi del D.lgs. n. 241/1997.

In ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi.

Il credito d’imposta può essere utilizzato alternativamente nelle ipotesi sopra indicate; le opzioni hanno tra loro carattere alternativo, ma non preclusivo.

Pertanto, nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzare il suddetto credito secondo le altre modalità prescritte.

 

 

Cessione di fabbricati cd. «da demolire» – tassazione delle plusvalenze 

Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 29/7/20

Con riferimento al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. «da demolire», anche l’Agenzia delle entrate si è adeguata all’indirizzo assunto dalla Cassazione secondo cui, ai fini dell’imponibilità della plusvalenza ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b), del TUIR, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, il trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l’edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione ovvero quando l’edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste. 

 

 

Bonus al 110% per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 

Artt. 119 e 121, del decreto-legge 19/5/20, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/20, n. 77 (G.U. n. 180 del 18/7/20)

Per le spese sostenute dall’1/7/20 al 31/12/21, è del 110% la detrazione per specifici interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi di riduzione del rischio sismico. La detrazione può essere fruita in 5 rate annuali di pari importo. In alternativa è possibile optare per:

 la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione, oppure; 

 lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore.

L’opzione è esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori; gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Gli interventi ammissibili sono effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. In sede di conversione del decreto-legge le agevolazioni sono state estese alle cd. seconde case che non costituiscono abitazione principale.

Per i seguenti interventi di efficientamento energetico la detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute è del 110%:

  • isolamento termico degli edifici;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione su parti comuni di edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari.

Se effettuato in combinazione con uno dei predetti interventi, cd. Principali, l’aliquota del 110% si applica anche per eventuali altri interventi di efficientamento energetico (es. sostituzione di infissi, installazione di pannelli solari o di schermature solari, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici).

Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti interministeriali con cui sono definiti i requisiti tecnici e assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sisma bonus – è stata elevata al 110% anche l’aliquota delle detrazioni previste per gli interventi per la riduzione del rischio sismico La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riduzione del rischio sismico.

In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. 

L’agevolazione non spetta per gli edifici ubicati in zona sismica 4.

 

 

Locazione immobili a uso commerciale – opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca 

Agenzia delle entrate, risposta n. 198 dell’1/7/20

Il proprietario di un immobile a uso commerciale (Negozi e botteghe – C/1 e relative pertinenze) può esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca in sede di registrazione del contratto di locazione; l’opzione esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca. 

Qualora l’opzione non sia stata esercitata in tale sede, è comunque possibile fruire del regime per le annualità successive esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno.

 

 

Imu – le agevolazioni per fabbricati di interesse storico artistico e per fabbricati inagibili si cumulano

Cassazione n.14279 dell’8/7/20

La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Nel caso di fabbricati di interesse storico o artistico che siano anche inagibili le due agevolazioni si cumulano, e, pertanto, le aliquote d’imposta saranno applicate su una base imponibile ridotta al 25%.

 

 

Varie

Redditometro – non è sufficiente affermare che le spese le paga il convivente facoltoso

Cassazione n. 14060 del 7/7/20

In caso di accertamento in base al cd. Redditometro, è il contribuente a dover fornire la prova contraria rispetto alla presunzione del maggior reddito desunto dagli indici di capacità contributiva stabiliti dal redditometro. Per vincere la presunzione su cui è fondato l’accertamento, è richiesta la prova documentale della durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero che quei redditi provengono dal nucleo familiare o dai congiunti.

In quest’ultimo caso (nella fattispecie posto che era stato dichiarato un reddito troppo basso rispetto al canone di locazione pagato per l’abitazione, il contribuente aveva dichiarato che i redditi provenivano dal convivente facoltoso), non è sufficiente dimostrare solo le larghe disponibilità economiche del convivente, ma è necessario anche dimostrare che i redditi pervenuti dal convivente:

  • non sono suscettibili di imposizione fiscale, ovvero; 
  • su tali redditi sono state già pagate le imposte o che per qualsiasi motivo tali imposte non avrebbero dovuto essere pagate.

 

 

Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici

Agenzia delle entrate, risposta n. 201 del 6/7/20

Le erogazioni liberali effettuate a sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione Irpef del 26%, per importi fino a 30.000 euro, a condizione che:

  • il partito politico nazionale sia iscritto al registro nazionale, e; 
  • l’erogazione liberale avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore.

 

Compensi dei giudici di pace – trattamento fiscale

Agenzia delle entrate, risposta n. 202 del 6/7/20

I compensi percepiti dai giudici di pace, ai fini Irpef, sono stati considerati, come quelli corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come redditi di lavoro autonomo dall’art. 26 del D.lgs. n. 116/2017. Tuttavia, le somme percepite per l’attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15/8/17, sono soggette al regime transitorio previsto dalla disposizione citata e, di conseguenza, devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fino al 4 anno successivo al 15/8/21, data di entrata in vigore del decreto, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione.

 

 

Credito d’imposta vacanze 

Agenzia delle entrate, circolare n.18 del 3/7/20

Sono stati forniti chiarimenti sull’utilizzo del Bonus vacanze previsto dal D.L. n. 34/2020. In particolare, è stato specificato che il bonus vacanze può essere fruito nelle strutture che esercitano le attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO e, a titolo indicativo, sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia. Sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale. 

Non sono inclusi coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.

Il credito d’imposta non può essere utilizzato su prestazioni rese da più gestori di strutture ricettive, ad eccezione di quelle per servizi accessori, come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore.

Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.