Pillole fiscali di marzo 2020

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Attività professionali consentite anche durante il periodo di emergenza Ministero dell’interno, circolare prot. n. 15350/20 È stato chiarito che la sospensione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria a seguito dell’emanazione del D.P.C.M del 22/3/20 non riguarda le attività professionali che, pertanto, sono consentite.   Indennità per
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Attività professionali consentite anche durante il periodo di emergenza

Ministero dell’interno, circolare prot. n. 15350/20

È stato chiarito che la sospensione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria a seguito dell’emanazione del D.P.C.M del 22/3/20 non riguarda le attività professionali che, pertanto, sono consentite.

 

Indennità per i professionisti iscritti alla Gestione separata

Art. 27 Decreto legge 17/3/20, n. 18 cd. “Cura Italia”

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/2/20 (compresi partecipanti ad associazioni professionali o società semplici), iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per il 2020.

 

L’indennità non è soggetta a tassazione.

Per richiedere l’importo in denaro occorre utilizzare il proprio PIN Inps. Per ottenerlo occorre collegarsi a https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp e cliccare sull’apposito tasto blu ‘Richiedi PIN‘, tenendo presente che, per la richiesta, sono necessari il codice fiscale e l’indicazione di residenza in Italia o all’estero (dopo di che occorre inserire i dati anagrafici, di residenza ed i recapiti personali).

L’INPS con il Messaggio n.  1381 del 26/3/20, ha fornito le istruzioni per come ottenere il PIN in modalità semplificata. E’ ora anche possibile richiedere il bonus per il tramite di un intermediario delegato.

 

Indennità per i professionisti con cassa di previdenza

Decreto interministeriale 29/03/20 (in corso di pubblicazione sulla G.U.)

Un importo di 600 euro per il mese di marzo 2020, è riconosciuto ai professionisti – non titolari di pensione e che per il 2019 hanno versato i contributi alla propria Cassa professionale – che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo:

  • non superiore a 35.000 euro;
  • compreso tra 35.000 e 50.000 euro e che abbiano cessato (nel periodo 23/2 – 31/3/20), ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel 1° trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del Covd-19.

L’indennità non è soggetta a tassazione.

Le istanze per ottenere l’indennità possono essere presentate dai professionisti presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti a partire dal 1/4/20. Ogni ente predisporrà la propria modulistica. La domanda può essere presentata fino al 30/4/20.

 

Fondo solidarietà mutui “prima casa” anche per i professionisti

Art. 54 Decreto legge 17/3/20, n. 18 cd. “Cura Italia”

Per un periodo di 9 mesi dal 17/3/20, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo solidarietà mutui di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244/2007, sono ammessi ai benefici del Fondo i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/2/20 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Ai sensi della citata disposizione per i contratti di mutuo il professionista può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

 

Rimessione in termini per i versamenti

Art. 60 Decreto legge 17/3/20, n. 18 cd. “Cura Italia”- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 12 del 18/3/20

I versamenti nei confronti delle PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16/3/20, sono prorogati al 20/3/20. La proroga si applica ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo nei confronti delle PA, in scadenza al 16/3/20.

 

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Art. 62 Decreto legge 17/3/20, n. 18 cd. “Cura Italia”

 

Adempimenti

Per i professionisti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8/3/20 e il 31/5/20. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30/6/20 senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Versamenti – professionisti con compensi non superiori a 400.000 euro

Per i professionisti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dello Stato con compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019, i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/3 e il 31/3/20 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono dell’opzione rilasciano una dichiarazione da cui risulti che i compensi non sono soggetti a ritenuta (ai sensi dell’art.62 del D.L. n. 18/2020) e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31/5/20 o mediante rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Versamenti – professionisti con compensi non superiori a 2.000.000 euro

Per i professionisti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dello Stato con compensi non superiori a 2.000.000 euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8/3/20 e il 31/3/20 relativi a:

  1. ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. IVA;
  3. contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell’IVA si applica, a prescindere dal volume dei compensi percepiti, ai professionisti con domicilio fiscale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i professionisti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1/3/20, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24/2/20 che ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti tra il 21/2/20 e il 31/3/20 per i professionisti che alla data del 21/2/20, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio.

I versamenti sospesi, compresi quelli sospesi in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24/2/20 per i comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 23/2/20, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31/5/20 o mediante rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Art. 64 Decreto legge 17/3/20, n. 18 cd. “Cura Italia”

Per la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai professionisti è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50.000.000 euro per il 2020. Un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Art. 68 Decreto legge 17/3/20, n. 18 cd. “Cura Italia” – Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 20/3/20 e FAQ pubblicate sul sito

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8/3 al 31/5/20, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 29;
  • avvisi di addebito dell’Inps di cui all’art. 30 del D.L. n. 78/2010;
  • ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, relative al pignoramento di beni mobili e immobili, nonché avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché i connessi provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 1, co. 792, della legge n. 160/2019.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Sono differiti, inoltre, al 31/5/20 alcuni termini fissati al 28/2 relativi a istituti agevolativi dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione ter” e “saldo e stralcio”).

Per quanto riguarda le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo di sospensione:

  • Agenzia delle entrate-Riscossione non notifica nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso PEC;
  • per le cartelle di pagamento già notificate i cui termini scadono dopo l’8/3:

  • i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31/5/20. I versamenti sospesi sono effettuati entro il 30/6/20 in unica soluzione;
  • gli importi delle cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione, possono essere rateizzate presentando l’istanza all’Agenzia entro il 30/6/20);

  • il pagamento delle rate di un piano di rateizzazione in scadenza dall’8/3 al 31/5/20 è sospeso e dovrà essere effettuato entro il 30/6/20;
  • è possibile presentare istanze di rateizzazione che saranno trattate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • non saranno poste in essere procedure cautelari (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutive (es. pignoramento) da parte dell’Agenzia;
  • è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

Per quanto concerne, invece, gli atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010 la sospensione dall’8/3 al 31/5 (art. 68) si applica agli importi dovuti dopo affidamento del carico all’Agente della Riscossione, e, in particolare, ai soli versamenti dovuti dal professionista relativi ai carichi affidati al concessionario della riscossione per i quali ci si è avvalsi del pagamento dilazionato.

Detta sospensione non si applica, invece, ai termini di versamento per:

  • effettuare il pagamento prestando acquiescenza all’atto; oppure
  • il versamento degli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in caso di ricorso in Commissione tributaria.

Per questi ultimi termini, il professionista può fruire della sospensione del termine per ricorrere dal 9/3 al 15/4 (art. 83) che comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi per l’acquiescenza all’atto ovvero per il versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

 

Associazioni e società tra avvocati sono tra i soggetti che possono trasmettere telematicamente le dichiarazioni

Agenzia delle entrate, provvedimento n.118737 del 10/03/20

Oltre ai singoli avvocati, che già potevano provvedervi, la facoltà di trasmissione telematica delle dichiarazioni è stata estesa a:

  • associazioni tra avvocati iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede;
  • società tra avvocati, iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.

 

Immobile in leasing – risoluzione anticipata del contratto – soggetto passivo IMU

Cassazione n. 7227 del 13/3/20

Nel caso di un bene immobile concesso in locazione finanziaria il cui contratto sia stato risolto anticipatamente per morosità dell’utilizzatore cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del bene

Il soggetto tenuto al pagamento dell’IMU per il periodo intercorrente tra cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene è la società di leasing e non il locatario.

 

Immobile di proprietà di terzi utilizzato per l’esercizio della professione – le spese di ristrutturazione sono deducibili come per gli immobili di proprietà del professionista

Cassazione n. 7226 del 13/3/20

Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all’attività del professionista, ai sensi dell’art. 54, co. 2, del Tuir, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio del periodo di imposta; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi.

Secondo la Cassazione la disposizione non distingue tra immobili di proprietà del professionista da quelli, di proprietà di terzi, condotti in locazione dal professionista o utilizzati ad altro titolo e, pertanto, è stata ritenuta applicabile anche al caso di un professionista che disponeva dell’appartamento, di proprietà di terzi, oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria, per l’esercizio della propria professione legale.

 

 

Per la casa

 

Agevolazione “prima casa” – se l’acquisto dell’immobile avviene per effetto di sentenza costitutiva in luogo del contratto

Cassazione n. 5349 del 27/2/20

Per ottenere l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, nel caso di acquisto dell’immobile per effetto di sentenza costitutiva (una sentenza che abbia gli stessi effetti del contratto non concluso nel caso in cui il venditore che si era obbligato a concludere un contratto non adempie – art. 2932 cod. civ.) le dichiarazioni prescritte dall’art. 1,  nota II bis, della tariffa parte I del D.P.R. n. 131/1986 – con cui l’acquirente dichiara di voler fruire dell’agevolazione, di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile, di non esser titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune e di non avere già fruito dei medesimi benefici – possono essere rese nel momento della richiesta di registrazione della sentenza con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

 

Agevolazione “prima casa” – residenza o attività lavorativa nel comune dove è ubicato l’immobile costituiscono requisiti alternativi

Cassazione n. 6212 del 5/3/20

Può fruire dell’agevolazione “prima casa” il contribuente che, alternativamente, ha o dichiara di trasferire, la residenza nel comune in cui è situato l’immobile, ovvero che in detto comune ha la sede di lavoro.

Pertanto, l’impegno di trasferire la residenza, da assumere in seno all’atto, e la sanzione di decadenza per il relativo inadempimento, riguardano solo l’acquirente che nell’atto si sia impegnato a trasferire la residenza, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro.

 

Agevolazione “prima casa” –  è necessario trasferire la residenza anagrafica, non basta la dimora

Cassazione n. 7352 del 17/3/20

Per poter fruire dell’agevolazione “prima casa” l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha già la propria residenza o, in alternativa, che si stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto (il requisito alternativo è quello della sede di lavoro). Per chi abbia dichiarato nell’atto di voler trasferire la propria residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile condizione indispensabile per non decadere dal beneficio è che l’acquirente provveda a trasferire la residenza in detto comune entro il termine, perentorio, di 18 mesi dall’acquisto. A tal fine, rileva solo il trasferimento anagrafico della residenza presso il comune in cui è situato l’immobile; non rileva, invece, il luogo in cui il contribuente dimora anche se il contribuente non poteva ottenere la “residenza anagrafica”, come da comunicazione dell’Ufficiale di Anagrafe del Comune.

 

Acquisto di case antisismiche – detrazione solo per interventi di riduzione del rischio sismico effettuati a decorrere dal 1/1/17

Agenzia delle entrate, risposta n. 93 del 24/3/20

L’acquisto di case antisismiche dà diritto a una detrazione d’imposta pari al 75 o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico conseguita, rispettivamente pari a una o a due classi) del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita. Deve trattarsi di immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e il beneficio fiscale va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

L’Agenzia delle entrate ha ora chiarito è possibile fruire della detrazione dall’imposta solo in relazione a interventi di ristrutturazione edilizia con riduzione del rischio sismico le cui procedure di autorizzazione siano state avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dall’1/1/17, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza. 

 

 

Varie

 

La “lotteria degli scontrini”

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 80217 del 6/03/20

Dall’1/7/20, i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria degli scontrini effettuando un acquisto di almeno 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria all’esercente (per ottenere il codice lotteria basterà inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica del “portale lotteria”).

Per ogni scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali.

Sono previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30.000 euro ciascuno e una estrazione annuale con un premio di 1.000.000 euro.

La 1° estrazione mensile sarà effettuata il 7/8/20. Le successive estrazioni mensili avverranno ogni 2° giovedì del mese. Dal 2021 verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi di 5.000 euro ciascuno. I premi della lotteria non sono assoggettati a tassazione.

 

Tarsu – interruzione dei termini di accertamento – avviso di pagamento

Cassazione n. 6572 del 9/3/20

L’avviso di accertamento d’ufficio per la Tarsu non pagata deve essere notificato entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (es. per Tarsu relativa al 2014, da pagare entro il 31/12/15, l’accertamento deve essere notificato entro il 31/12/20).

Non rileva al fine di interrompere i termini l’“avviso di pagamento” eventualmente ricevuto dal Comune atteso che quest’ultimo atto è da considerare come manifestazione di una volontà impositiva ancora in itinere.

 

Erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica

Art. 66 Decreto legge 17/3/20, n. 18 cd. “Cura Italia”

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

 

Tariffe TARI

Art. 107 Decreto legge 17/3/20, n. 18 cd. “Cura Italia”

Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è differito al 30/6/20. I comuni possono approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31/12/20 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.