Per la professione
Concordato preventivo biennale – proroga dei termini per aderire per i professionisti che applicano gli ISA
Art. 1 D.L. n. 167/2024 (G.U. n.267 del 14/11/24)
I professionisti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31/10/24 e non hanno ancora aderito al concordato preventivo biennale, possono farlo entro il 12/12/24 presentando la dichiarazione integrativa.
L’esercizio della facoltà non è consentito nei casi in cui nella dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione già presentata.
Bonus di 100 euro per i dipendenti dei professionisti
Art. 2 D.L. n. 167/2024 (G.U. n.267 del 14/11/24)
È stata modificata la disciplina che prevede il riconoscimento da parte dei professionisti in qualità di sostituti d’imposta di un bonus di 100 euro ai propri dipendenti unitamente alla tredicesima mensilità del 2024.
La nuova disciplina prevede l’erogazione del bonus da parte dei professionisti ai dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- il dipendente ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il dipendente ha almeno 1 figlio (anche nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato) fiscalmente a carico (ossia con reddito complessivo non superiore 4.000 euro);
- l’Irpef lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti è superiore a quello della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
L’indennità non spetta al dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente che sia beneficiario della stessa indennità.
L’indennità è rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
Per ricevere l’indennità il lavoratore deve attestare al professionista per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.
I professionisti dovranno verificare in sede di conguaglio la spettanza del bonus e recuperarlo nel caso in cui si riveli non spettante.
I professionisti potranno recuperare le somme anticipate al dipendente mediante compensazione in F24 del credito maturato, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità al dipendente.
Regime forfetario – professionista che passa dal regime ordinario al regime forfetario – inapplicabilità dell’aliquota del 5%
Agenzia delle entrate, risposta n. 226 del 22/11/24
Come è noto, i professionisti che iniziano l’attività applicando il regime forfetario calcolano il reddito applicando l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5% per i primi 5 anni. Tale beneficio, tuttavia, è riconosciuto esclusivamente a coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva).
Pertanto, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (nell’ambito del quinquennio) entrano nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono fruire dell’aliquota agevolata del 5%.
Regime forfetario – disciplina IVA
Art. 1, D.lgs. n. 180/2024 (G.U. n.281 del 30/11/24)
È stata modificata la disciplina Iva del regime forfettario di cui all’art. 1, co. 54 ess. della legge n. 190/2014. In particolare, la modifica interviene sul comma 59, della medesima legge n. 190 del 2014, che esonera i soggetti ammessi al regime forfettario da tutti gli adempimenti IVA, fatta eccezione per quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. In tale contesto, viene ora previsto che i soggetti passivi ammessi al regime forfettario emettono, ove richiesto, la fattura in modalità semplificata, secondo quanto previsto dall’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, anche se di ammontare complessivo superiore a 100 euro.
Ulteriori modifiche riguardano i soggetti residenti in uno Stato UE o SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, i quali ai sensi del comma 57, possono applicare il regime forfetario. In particolare:
- i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea ai fini della tassazione del reddito continuano ad applicare il regime forfettario, mentre ai fini dell’IVA applicano il regime IVA transfrontaliero previsto al nuovo titolo V-ter, sezione I, del D.P.R. n. 633/1972;
- i soggetti residenti in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo continuano ad applicare il regime forfettario ai fini della tassazione sui redditi e dell’IVA.
Varie
Diritto di superficie – tassazione dei corrispettivi in base al principio di cassa – condizioni sospensive
Agenzia delle entrate, risposta n. 224 del 19/11/24
I corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui sono percepiti a nulla rilevando la data di stipula dell’atto, anche nell’ipotesi in cui il contratto di costituzione del diritto reale sia sottoposto a “condizione sospensiva” di cui all’art. 1353 c.c. ai sensi del quale «le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto».
Erede italiano di soggetto residente in USA – liquidazione di un fondo pensione statunitense
Agenzia delle entrate, risposta n. 229 del 27/11/24
L’ammontare percepito in unica soluzione nel 2023 dall’erede, fiscalmente residente in Italia, di un soggetto residente negli USA, a titolo di liquidazione del Fondo pensione è riconducibile tra le «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» di cui all’art. 49, co. 2, lett. a) del Tuir”, per il quale, ai sensi dell’art. 7, co.3, del medesimo TUIR, in luogo del regime di tassazione ordinaria, trova applicazione, sull’intero importo percepito, il regime di tassazione separata previsto dal successivo art. 17, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.