Pillole fiscali di ottobre 2020

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   La perizia asseverate è soggetta a imposta di bollo Agenzia delle entrate, risposta n. 461 del 9/10/20 Il rapporto di certificazione – che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e certificata da parte di soggetti iscritti nel registro dei
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

La perizia asseverate è soggetta a imposta di bollo

Agenzia delle entrate, risposta n. 461 del 9/10/20

Il rapporto di certificazione – che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e certificata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata – rientra tra gli ” altri lavori contabili dei (…) professionisti in genere”, e pertanto, è soggetto all’imposta di bollo.

 

Indennità per il reddito di ultima istanza

Art. 13 – Legge 13/10/20, n. 126, di conversione del decreto legge 14/8/20, n. 104 (G.U. Serie Generale n.253 del 13/10/20 – S.O. n. 37)

Ai professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che hanno già beneficiato dell’indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29/5/20 a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, verrà automaticamente erogata per il mese di maggio l’indennità di cui all’art. 44 del D.L. n. 18/2020 e 78 del D.L. n. 34/2020, di sostegno al reddito; il relativo importo è aumentato da € 600 a € 1.000.

Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai D.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, i quali non hanno già beneficiato dell’indennità di € 600 di cui al D.M. 29/5/20, ai fini del riconoscimento dell’indennità per il mese di maggio, si applicano le disposizioni del D.M. 29/5/20; per questi ultimi soggetti rileva la cessazione dell’attività nel periodo compreso tra il 23/2/20 e il 31/5/20 (piuttosto che il 30/4/20). Per tali soggetti le domande per l’accesso all’indennità devono (dovevano) essere presentate entro e non oltre il 30° giorno successivo al 15/8/20.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di € 530.000.000 per l’anno 2020.

 

Lampedusa e Linosa –gli adempimenti tributari e contributivi sono sospesi

Art. 42 bis, comma 1 – Legge 13/10/20, n. 126, di conversione del decreto legge 14/8/20, n. 104 (G.U. Serie Generale n.253 del 13/10/20 – S.O. n. 37)

Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21/12/20 sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.

Detti soggetti possono, inoltre, avvalersi della facoltà di versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 rateizzandolo fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 1/1/21, come previsto dal successivo art. 97 del medesimo decreto-legge.

 

Spese di pubblicità a favore di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche

Art. 81 – Legge 13/10/20, n. 126, di conversione del decreto legge 14/8/20, n. 104 (G.U. Serie Generale n.253 del 13/10/20 – S.O. n. 37)

Per il 2020, è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1/7/20 al 31/12/20, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, non inferiore a € 10.000, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
  • società sportive professionistiche;
  • società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici;
  • e che svolgono attività sportiva giovanile;
  • che abbiano avuto nel 2019, ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 e fino a un massimo di 15.000.000.

Un DPCM stabilirà le ulteriori modalità e i criteri di attuazione dell’agevolazione.

 

Ecobonus – contribuente forfetario

Agenzia delle entrate, risposta n. 432 del 2/10/20

L’Agenzia ha confermato che l’Istante libero professionista – in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione – possa, per le spese sostenute nell’anno 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore, non avendo egli reddito da cui scomputare la detrazione medesima.  

 

Spese sanitarie e veterinarie – obbligo di tracciabilità

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 329676 del 16/10/20

A decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria, ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale, per le quali non si applica la regola della tracciabilità degli oneri, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità di cui all’art.  1, co. 679, della citata legge n. 160 del 2019, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’art.  23 del decreto legislativo 9/7/97, n. 241.      

 

Oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie- obbligo di tracciabilità

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 329652 del 16/10/20

Previsto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con le modalità di cui al citato art.  1, co. 679, della legge 27/12/19, n. 160.

 

Oneri detraibili – tracciabilità pagamenti

Agenzia delle entrate, risposta n. 484 del 19/10/20

Per usufruire della detrazione IRPEF del 19% per gli oneri sostenuti a decorrere dall’1/1/20 è richiesto il pagamento con sistemi “tracciabili” ai sensi dell’art. 1, co. 679, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020). A tal fine, può essere utilizzata anche la carta di pagamento (nel caso di specie, bancomat) intestata al figlio, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa (ad esempio, in quanto, come nel caso di specie, viene rilasciata una dichiarazione in cui il genitore dichiara di aver rimborsato in contanti, al figlio, la spesa sostenuta).          

 

 

Per gli immobili

 

Superbonus 110% – asseverazione dei requisiti

Ministero dello sviluppo economico, decreto 6/8/20 (G.U. n.246 del 5/10/20)

Individuati i requisiti delle asseverazioni da parte dei tecnici abilitati per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

L’asseverazione è la dichiarazione con la quale il tecnico abilitato attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del D.M. 6/8/20 (decreto requisiti ecobonus), nonché la congruità dei costi degli interventi.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione (30%; 30%; saldo); previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilazione della stessa on-line nel portale informatico ENEA dedicato. La stampa del modello compilato, firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il sito.

L’asseverazione è trasmessa, entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

Sono previsti controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione.

 

Superbonus 110% – modifiche alla disciplina

Art. 51, commi 3-quater e 3-quinquies, art. 57 bis e art. 80, co. 6- Legge 13/10/20, n. 126, di conversione del decreto legge 14/8/20, n. 104 (G.U. Serie Generale n.253 del 13/10/20 – S.O. n. 37)

Apportate modifiche all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, che ha introdotto il cd. Superbonus del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, è stato stabilito che al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’art. 9-bis del D.P.R. n. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

 

 

Altre novità

 

Contributo a fondo perduto per attività danneggiate dalle misure restrittive

Art. 1 – decreto-legge 2/10/20, n. 137 (“Ristori”) (G.U. n.269 del 28/10/20)

Previsto contributo a fondo perduto per i soggetti che svolgono come attività prevalente una delle attività danneggiate dalle misure restrittive individuate nell’allegato 1 al decreto in base ai codici ATECO (vedi tabella Allegato 1, in cui, tra gli altri, sono individuate Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport); detti soggetti devono avere partita Iva attiva al 25/10/20 (il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25/10/20).

 

Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. n. 34/2020 – estensione ambito soggettivo

Art. 60, commi 7-sexies e 7-octies – Legge 13/10/20, n. 126, di conversione del decreto legge 14/8/20, n. 104 (G.U. Serie Generale n.253 del 13/10/20 – S.O. n. 37)

I soggetti che non hanno presentato domanda per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020 che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni:

  • colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19,
  • classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14/6/93;
  • non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 30/6/20;
  • possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione delle istanze. Entro 15 giorni, infatti, l’Agenzia delle entrate riavvierà, a tal fine la procedura, definendone le modalità attuative.

 

Carichi affidati all’agente della riscossione – sospensione del versamento – modifica dei termini

Art. 1, co. 1, D.L. 20/10/20, n. 129 (G.U. n.260 del 20/10/20)

Con riferimento alla sospensione del versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’art. 68 del D.L. n. 34/2020, è stato differito al 31/12/20 il termine finale del periodo di sospensione. Sono, inoltre, prorogati i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2020 e 2021 per la notifica di cartelle di pagamento.     

 

Fatture elettroniche – individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto da parte delle PA

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto24/8/20, n. 132 (G.U. n.262 del 22/10/20)

Sono state individuate le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche destinatarie.

Le PA possono rifiutare le fatture elettroniche nei seguenti casi:

a)        fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

b)        omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, co. 2, del D.L. n. 66/2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lett. a) del medesimo co. 2;

c)         omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21/12/09, da riportare in fattura;

d)        omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;

e)        omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le PA non possono, comunque, rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Le modalità e i termini per il rifiuto delle fatture nei casi previsti sono individuate nell’allegato b al provvedimento che, tuttavia, non è presente in gazzetta.

 

Fatture – numerazione progressiva

Agenzia delle entrate, risposta n. 505 del 30/10/20

La numerazione progressiva deve identificare la fattura “in modo univoco” ed evitare sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto. L’eliminazione del riferimento all’anno solare nella numerazione delle fatture, mantenendo però l’obbligo della progressività, si è resa necessaria per adeguare la legislazione interna a quella comunitaria. È, quindi, ammissibile qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.      

 

IRAP e versamento degli acconti

Agenzia delle entrate, circolare n. 27 del 19/10/20

Forniti chiarimenti in materia di acconti Irap. L’art. 24 del decreto Rilancio ha previsto che non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare per il periodo d’imposta 2020 il secondo acconto, pari al 60% (ovvero al 50%, se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50%, se applica gli ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo previsionale, lo stesso è tenuto a versare, per il periodo d’imposta 2020, un secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50%, se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo (pari al 40% ovvero al 50% se applica gli ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

 

Niente sanzioni per chi sbaglia a calcolare l’esonero Irap

Art. 42-bis, comma 5 – Legge 13/10/20, n. 126, di conversione del decreto legge 14/8/20, n. 104 (G.U. Serie Generale n.253 del 13/10/20 – S.O. n. 37)

L’art. 24 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito che le imprese con ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) e b), o i lavoratori autonomi con compensi di cui all’art. 54, co. 1, del TUIR, non superiori a 250.000.000 euro (riferiti al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19/5/20) non sono tenuti a versare:

  • il saldo dell’Irap relativa al 2019 (periodo di imposta in corso al 31/12/19); resta fermo che per detti soggetti resta dovuto l’acconto per il 2019;
  • la 1° rata di acconto dell’Irap relativa al 2020 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/19).

L’importo del versamento della 1° rata di acconto così determinata è, inoltre, escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

L’agevolazione è fruibile nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

In caso di errore, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla suddetta comunicazione della Commissione europea, l’importo dell’imposta non versata è dovuto entro il 30/11/20 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

 

Abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – esenzione IVA per cessioni

Agenzia delle entrate, risposta n. 507 del 30/10/20

I protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di abbigliamento protettivo ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Alle cessioni dei guanti che sono considerati DPI o dispositivo medico si applica il regime di esenzione IVA qualora effettuate fino al 31/12/20, e l’aliquota IVA nella misura ridotta del 5%, qualora effettuate a decorrere dall’1/1/21.