Per la professione
Irap e associazioni professionali
Cassazione n. 23949 del 5/9/24
Sono stati ribaditi 2 importanti principi in tema di Irap dovuta dall’associazione o studio professionale:
1. Irap studio associato – sempre dovuta – è stato ricordato che, con le sentenze 14.4.2016 n. 7371 e 13.4.2016 n. 7291, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che le associazioni professionali, gli studi associati e le società̀ semplici esercenti attività̀ di lavoro autonomo sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività̀. Infatti, in base al secondo periodo dell’art. 2 del D.lgs. n. 446/97, “l’attività̀ esercitata dalle società̀ e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi, quindi, prescindere dalla verifica del requisito dell’autonoma organizzazione. Posto che l’art. 3 co. 1 lett. c) del predetto D.lgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d’imposta, le società̀ semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP per tali soggetti. Peraltro, le SS.UU hanno chiarito che tale principio di diritto si applica anche alle associazioni senza personalità̀ giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà, per la parte contribuente, di fornire la prova contraria avente ad oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività̀, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività̀ stessa”. Sul punto è stato ribadito che «l’eventuale esclusione da IRAP delle società̀ semplici (esercenti attività̀ di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività̀ produttiva in forma associata». In sostanza, deve essere provato che il vincolo associativo non si è, in realtà̀, costituito (Cass. 31/10/18, n.27843).
2. Rimborso Irap versata – onere della prova – con riferimento al rimborso dell’Irap erroneamente versata, è stato ribadito che nelle controversie relative alla richiesta di rimborso IRAP promosse dal contribuente che, dopo essersi dichiarato soggetto all’imposta ed averne effettuato il versamento, sostiene di essere incorso in un errore dichiarativo, vi è una inversione dell’onere probatorio, non essendo più onere dell’Ufficio dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo (affermato dallo stesso contribuente con la propria dichiarazione), ma è onere di chi agisce per ottenere la restituzione dell’imposta versata fornire la piena prova della non esistenza del presupposto impositivo precedentemente dichiarato, nella fattispecie vertente sull’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.
Rimborso Irap in base a sentenza – decorrenza dei termini per la presentazione dell’istanza
Agenzia delle entrate, risposta n. 186 del 26/9/24
In caso di restituzione dell’Irap in base a una sentenza (nel caso di specie della Corte d’Appello che ha statuito la non debenza delle retribuzioni corrisposte ad un proprio dipendente) decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva il termine biennale per la presentazione della richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 all’Ufficio dell’Agenza delle entrate territorialmente competente
Per gli immobili
Imposta di registro – contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale
Agenzia delle entrate, risposta n. 185 del 18/9/24
La fattispecie esaminata riguarda un contratto di locazione di studio professionale contenente disposizioni relative ad una clausola penale – ossia una clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione (es. Il mancato pagamento puntuale del canone e degli oneri accessori, costituisce motivo di risoluzione del contratto ed obbliga il conduttore alla corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di x punti): ebbene, è stato chiarito che in sede di registrazione del contratto deve essere applicata la tassazione della disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa, tra:
la disposizione afferente al contratto e
la disposizione relativa alla clausola penale.
Alla clausola penale si applica la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva, di cui all’articolo 27 del TUR, secondo cui «Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa (ovvero 200 euro).
La clausola penale, infatti, non opera diversamente da una condizione sospensiva posto che gli effetti di quest’ultima sono ricollegati al verificarsi di un evento successivo alla registrazione del contratto (quello, futuro ed incerto, dedotto in condizione ovvero l’eventuale ritardo/inadempimento).
Il verificarsi degli eventi che fanno sorgere l’obbligazione (tardività/ inadempimento) e, quindi, l’ulteriore liquidazione d’imposta devono essere denunciati entro 30 giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.
Varie
Master – premi agli studenti che hanno conseguito la migliore valutazione
Agenzia delle entrate, risposta n. 184 del 16/9/24
I premi in denaro attribuiti dopo il conseguimento del titolo del Master agli studenti con le valutazioni finali più alte, sono riconducibili ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera d) del TUIR, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari ”meriti artistici, scientifici o sociali”, trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Non rileva la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro (quali, ad esempio tesi, opera progettuale, elaborato) oggetto di valutazione da parte di un’apposita commissione, ma una verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall’avviso di selezione (nel caso di specie sostanzialmente il voto finale del Master).
Ne consegue che alle somme che l’Università ha erogato a titolo di premio deve applicarsi la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 25% prevista dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.