Pillole fiscali – dicembre 2019

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Flat tax al 20% abrogata per i professionisti con compensi compresi fra 65.000 e 100.000 euro Articolo 1, comma 691, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. n.304 del 30 dicembre 2019) I
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Flat tax al 20% abrogata per i professionisti con compensi compresi fra 65.000 e 100.000 euro

Articolo 1, comma 691, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. n.304 del 30 dicembre 2019)

I professionisti con compensi compresi fra 65.000 euro e 100.000 euro non potranno fruire della favorevole tassazione con l’imposta sostitutiva del 20% prevista dall’articolo 1, comma da 17 a 22 della legge n. 145/2018, a decorrere dall’1/1/20, in quanto la legge di bilancio per il 2020 ha abrogato le citate disposizioni che di fatto non sono mai risultate operative.

 

IMU – IMI – IMIS relative agli immobili strumentali – dal 2022 deducibili al 100%

Articolo 1, commi 4 – 5 – 772 – 773, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. n.304 del 30 dicembre 2019)

L’IMU, l’IMI della provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della provincia autonoma di Trento relative agli immobili strumentali sono deducibili ai fini della determinazione del reddito derivante dall’esercizio di professioni:

  • per il 50% – nel 2019
  • per il 60% – nel 2020 e 2021;
  • integralmente – dal 2022.

Le medesime imposte sono, invece, indeducibili ai fini Irap.

 

Acquisto di beni strumentali – credito d’imposta

Articolo 1, commi 184 – 223, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. n.304 del 30 dicembre 2019)

È stato istituito un credito d’imposta per le spese relative ai beni materiali strumentali nuovi.

Possono beneficiare delle agevolazioni, per quello che è di interesse dei professionisti, i lavoratori autonomi indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (compresi, quindi, i soggetti forfetari).

Non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di aerei da turismo, imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni.

La misura del credito d’imposta è pari al 6% del costo. Il costo massimo ammesso è di 2 milioni di euro. Per il leasing si assume il costo sostenuto dal locatore.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Le agevolazioni riguardano gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati a decorrere dal 1/1/20 al 31 dicembre 20, ovvero entro il 30/6/21 a condizione che entro il 31 dicembre 20 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Le disposizioni concernenti i nuovi crediti d’imposta non si applicano agli investimenti ordinari effettuati tra il 1/1/20 e il 30/6/20, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma la relativa agevolazione (i.e. super ammortamento del 30%).

 

Appalti e subappalti – il professionista è tenuto a verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte dell’impresa

Articolo 4, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

I professionisti, anche in forma associata, che affidano un’opera o un servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento (modello F24) relative al versamento delle ritenute:

  • Irpef;
  • addizionale regionale Irpef;
  • addizionale comunale Irpef;

trattenute dall’impresa ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’obbligo sorge in caso di affidamento di un’opera o servizio mediante contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Se l’impresa non trasmette i modelli F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa il professionista-committente deve sospendere, se sono maturati corrispettivi da parte di costoro, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione tra-smessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Se il committente non sospende il pagamento, è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Le nuove disposizioni non si applicano se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunicano al committente la sussistenza di una serie di requisiti attestati da una certificazione (allegata) rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

 

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019

La previsione del decreto fiscale sui nuovi obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente all’1/1/20.

 

Acconti d’imposta – cambiano le regole

Articolo 58, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

Per i versamenti della 1°e 2° rata dell’acconto dell’Irpef e dell’Irap dovuto dai professionisti che dichiarano compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA), sono previste 2 rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

 

Regime forfetario – ritenuta d’acconto sui compensi per diritti d’autore connessi all’attività di lavoro autonomo

Agenzia delle entrate, risposta n. 517 del 12 dicembre 2019

I proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lett. b), del Tuir, conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal soggetto, concorrono al limite di 65.000 euro. Sono determinati ai sensi dell’articolo 54, comma 8, del Tuir e, dunque, sono ai fii della tassazione ridotti del 25% (o del 40% se percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni). L’importo così determinato – cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario – sarà assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 64 o 65 (15% o 5%) dalla legge n 20190/2014.

Il sostituto d’imposta non dovrà effettuare la ritenuta d’acconto sui compensi, per diritti d’autore effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionistiche si avvalgono del regime forfetario. A tal fine, dovrà acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime c.d. forfetario.             

 

Regime forfetario – maggiori restrizioni all’accesso

Articolo 1, comma 692, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. n.304 del 30 dicembre 2019)

Sono state (re)introdotte alcune cause di esclusione alla possibilità di fruire della favorevole imposizione del regime forfettario. In particolare, fermo restando che per l’accesso al regime non bisogna aver percepito, nell’anno precedente, compensi non superiori a euro 65.000, non potranno accedere al regime i professionisti che nell’anno precedente hanno:

  • sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per dipendenti e collaboratori;
  • percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro. Se il rapporto di lavoro è cessato la verifica di tale soglia è irrilevante.

È stato, inoltre, prevista la possibilità di fruire di un regime premiale per l’accertamento, chi usa (facoltativamente) la fatturazione elettronica; per i professionisti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza dall’accertamento è ridotto da 5 a 4 anni. Viene, infine, stabilita la rilevanza del reddito assoggettato all’imposta sostitutiva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo anche di natura non tributaria.

 

Associazioni professionali che detengono partecipazioni in società o enti – i redditi di partecipazione sono attribuiti ai professionisti

Articolo 32-quater, Legge 2019 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

Gli utili distribuiti a società semplici da società di capitali, enti commerciali e non commerciali residenti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche per somme o beni ricevuti in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale, si intendono percepiti per trasparenza dai soci della società semplice.

Questa nuova disposizione, per effetto dell’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ai fini delle imposte sui redditi prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, si applica anche alle associazioni professionali nell’improbabile caso in cui queste ultime detengano partecipazioni in società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) enti commerciali e non commerciali residenti.

In tal caso, i (soli) dividendi distribuiti dalle società di capitali, enti commerciali e enti non commerciali, sono imputati direttamente ai professionisti soci dell’associazione professionale e sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Resta ferma la ordinaria tassazione dei redditi derivanti dall’esercizio della professione nell’ambito dell’associazione professionale.

 

Commissioni per pagamenti elettronici –credito d’imposta

Articolo 22, Legge 2019 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

Previsto un credito di imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili che sarà riconosciuto ai professionisti con compensi relativi all’anno precedente non superiori a 400.000 euro per commissioni dovute in relazione a prestazioni rese nei confronti di consumatori finali dall’1/7/20.

 

Tassa rifiuti per gli studi professionali – coefficienti di calcolo più bassi

Articolo 58-quinquies, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

Cambiano (in meglio) i coefficienti per la determinazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) per gli studi professionali i quali, ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa sono stati equiparati alle banche e istituti di credito. Ciò potrebbe determinare una riduzione per gli studi professionali della tassa sui rifiuti.

 

Lavoro autonomo – compensi fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione – percipiente non è più residente in Italia

Agenzia delle entrate, risposta n. 512 del 11 dicembre 2019

Le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono governate dal principio di cassa e, pertanto, i compensi suddetti diventano rilevanti nel momento ( 2019) in cui sono percepiti.

Considerato che in detto anno il soggetto è fiscalmente residente all’estero, a detti compensi si applica la ritenuta a titolo di imposta del 30% di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 che esaurisce la pretesa tributaria.

 

Autoveicoli: calcolo del Fringe benefit 2020

Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.305 del 31 dicembre 2019)

Sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. Ai sensi dell’articolo51, comma 4 del Tuir le tabelle pubblicate hanno effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2020 ai fini della determinazione del valore da attribuire come reddito degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La suddetta disciplina, dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020, resta comunque ferma per i contratti stipulati entro il 30/6/20.            

 

Sistema tessera sanitaria – ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 22/11/19 (G.U. n.284 del 4 dicembre 2019)

Sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata che si aggiungono a quelle già previste dall’articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 175/2014:

  • iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • iscritti all’albo dei biologi.

 

Spese sanitarie – Utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata – Modalità tecniche

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 1432437 del 23 dicembre 2019

A seguito dell’estensione dell’obbligo di invio al STS dei dati relativi alle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata dal DM 22.11. 2019 per:

  • iscritti all’Albo dei biologi;
  • iscritti agli Albi professionali di cui al DM 13/3/18, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia;

è stata confermata l’applicazione di quanto previsto dal provvedimento 6/5/19 riguardo alle modalità di accesso ai dati aggregati, consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, opposizione dell’assistito e conservazione dei dati.              

 

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Articolo 15, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

Esteso al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d’imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. A decorrere dal 1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS assolveranno l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

 

Restrizioni uso contante

Articolo 18, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

Per il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, e per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta si applicheranno le seguenti soglie:

  • 2.000 euro dall’1/7/20 e fino al 31 dicembre 21 (la sanzione minima per le violazioni sarà 2.000 euro);
  • euro dall’1/1/22 (la sanzione minima per le violazioni sarà 1.000 euro).

 

Interesse legale dall’1/1/20

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 12 dicembre 2019 (G.U. n.293 del 14 dicembre 2019)

Il nuovo tasso di interesse legale è fissato allo 0,05% in ragione d’anno con decorrenza dall’1/1/20. Si ricorda che la variazione del tasso legale impatta su una serie di disposizioni, fiscali e non, che ne prevedono l’applicazione, tra cui:

  • adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
  • ravvedimento operoso;
  • rateizzazione di somme dovute in caso di adesione a istituti deflativi del contenzioso;
  • misura degli interessi non computati per iscritto;
  • interessi di mora.              

 

E-fatture – adesione al servizio di consultazione fino al 2 marzo

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 1427541 del 17 dicembre 2019

Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 29/2/20 (festivo, slitta al 2 marzo).

 

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Articolo 17, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

Per le fatture elettroniche inviate dal 1.1.2020 attraverso il Sistema di interscambio, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle entrate comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa (ordinariamente pari al 30%) ridotta a un terzo e degli interessi dovuti. Se le somme non sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Se gli importi dovuti non superano il limite annuo di 1.000 euro, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.6 ed entro il 16.12 di ciascun anno.

 

Sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura – quando la violazione è formale

Agenzia delle entrate, risposta n. 528 del 16 dicembre 2019

La mancata emissione della fattura nel termine, cui va equiparata la tardività di tale adempimento, derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, comporta l’applicazione delle sanzioni di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA:

  • fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

 

Dichiarazioni fiscali – obblighi di conservazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 518 del 12 dicembre 2019

La dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa specifica richiesta sottoscritta dal contribuente. La scelta fra l’invio per posta elettronica ordinaria o certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti. Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica.              

 

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

Articolo 2, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

In deroga alla generale previsione secondo la quale l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (articolo 8 dello statuto dei diritti del contribuente):

  • per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti di qualsiasi tipo;
  • per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA.

L’utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto sopra, comporta lo scarto del modello F24.

 

Contrasto alle indebite compensazioni

Articolo 3, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

Per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019, occorrerà aspettare il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

 

Spese detraibili dall’Irpef – la detrazione è condizionata al pagamento tracciabile

Articolo 1, comma 679 – 680, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. n.304 del 30 dicembre 2019)

Per aver diritto alla detrazione dall’Irpef del 2019% degli oneri indicati nell’articolo 15 Tuir, e in altre disposizioni normative è necessario che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. L’onere del pagamento tracciabile non riguarda obbligo le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale che, pertanto, potranno essere sostenute anche in contanti.

 

Ravvedimento operoso – ulteriori riduzioni per i tributi locali

Articolo 10-bis, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

Si applica anche ai tributi locali la riduzione delle sanzioni a 1/7, 1/6 e 1/5 prevista dall’istituto del ravvedimento operoso; tali riduzioni in precedenza non si applicavano ai tributi regionali e locali, essendo riservate ai i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise. In caso di ravvedimento operoso relativo a tributi locali è, dunque, possibile fruire, oltre alle altre già previste, delle seguenti riduzioni:

  • b-bis) – a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • b-ter) – a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;

b-quater) – a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.lgs. n. 471/1997.

 

ALTRE NOVITÀ

 

Contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa – aliquota del 10% della cedolare secca a regime

Articolo 1, comma 6, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. n.304 del 30 dicembre 2019)

Dopo alcuni anni in cui l’aliquota della cedolare secca sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa era stata prevista in via transitoria al 10%, detta aliquota è ora prevista a regime (in precedenza l’aliquota a regime era del 15%).

 

Vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni – plusvalenza tassata al 26%

Articolo 1, comma 695, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. n.304 del 30 dicembre 2019)

L’aliquota della imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in caso di vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni aumenta dal 20 al 26%. Ricordiamo che l’imposta sostitutiva si applica, su richiesta del venditore resa al notaio al momento della cessione, in deroga all’ordinaria tassazione prevista dall’articolo 67, comma 1, lett. b), del Tuir.

 

IMU + TASI = Nuova IMU

Articolo 1, commi 738-783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. n.304 del 30 dicembre 2019)

Dal 2020, l’IMU comprende anche la TASI. Il presupposto della (nuova) IMU è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata, salvo che quest’ultima sia un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Non è, dunque, soggetta a IMU l’abitazione principale intendendosi per tale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare (congiuntamente):

  • dimorano abitualmente;
  • risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Le pertinenze dell’abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Tenuto al pagamento dell’imposta è il possessore dell’immobile (proprietario, titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). È soggetto passivo dell’imposta:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 80 per fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

La base imponibile è ridotta del 50% per:

  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • unità immobiliari – ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1°grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

  • il contratto sia registrato 
  • il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

L’Imu si calcola in base alle seguenti aliquote:

  • Immobili di categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze – 0,5%; il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino a 0. Dall’imposta si detraggono 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  • Immobili diversi dall’abitazione principale – 0,86%; i comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino a 0. Dal 2020, i comuni possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% fino all’1,14% in sostituzione della TASI, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione;
  • Abitazioni locate a canone concordato – l’IMU è ridotta al 75%.

Il versamento dell’IMU è effettuato per l’anno in corso in 2 rate:

  • 1° rata – 16 giugno;
  • 2° rata 16 dicembre.

Per il 2020 la 1° rata da corrispondere è pari a 1/2 di quanto versato a titolo di IMU+TASI per il 2019.

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS), e l’imposta municipale immobiliare (IMI).

 

 

Bonus verde – proroga dell’agevolazione al 2020

Articolo 10, comma 1, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (G.U. n.305 del 31 dicembre 2019)

Anche per il 2020, ai fini Irpef, si può detrarre dall’imposta lorda il 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.   

 

Art bonus per Venezia e Matera

Articolo 3 sexies, D.L. n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (G.U. n.300 del 23 dicembre 2019)

Previsto un credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di Venezia e nella Città di Matera.

 

Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

Articolo 1, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

In caso di accollo del debito d’imposta altrui, l’accollante, per il pagamento, non può utilizzare in compensazione propri crediti. I versamenti effettuati in violazione di tale regola si considerano non avvenuti, con applicazione di sanzioni per le parti coinvolte. I relativi atti di recupero potranno essere notificati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione dell’F24.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per l’attuazione.

 

 

Corrispettivi giornalieri: trasmissione telematica esclusa per le attività spettacolistiche

Agenzia delle entrate, risposta n. 506 del 10 dicembre 2019

I corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, previsto dal D.lgs. n. 127/2015, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria. L’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi permane per le attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino.      

 

Tassa automobilistica – pagamento mediante pagoPA

Articolo 38-ter Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

Dal 2020 i pagamenti della tassa automobilistica saranno effettuati esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA.

 

Buoni-corrispettivo – trattamento IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 519 del 12 dicembre 2019

È buono monouso se all’emissione è noto il trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Tale certezza va valutata con riguardo alla territorialità dell’operazione e alla natura, qualità, quantità nonché al trattamento IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della cessione, tutti elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione.

 

IVA Veicoli disabili

Agenzia delle entrate, risposta n. 533 del 20 dicembre 2019

Per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, se alla cessione del veicolo è stata erroneamente applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22%, ma già di fatto sussistevano i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali, successivamente al riconoscimento dei requisiti, il contribuente può emettere una nota di variazione in diminuzione, nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.               

 

Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia – Linee guida

Dipartimento delle finanze, comunicato stampa del 30 dicembre 2019

Dall’1/1/20 il territorio del Comune di Campione d’Italia entra a far parte del territorio doganale dell’Unione europea e del campo di applicazione dell’accisa ma mantiene l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA.

Fornite le prime indicazioni sull’applicazione dell’imposta locale, suscettibili di successive integrazioni e specificazioni.

Con Decreto del MEF da emanarsi entro aprile 2020 saranno stabilite le modalità di applicazione e di versamento dell’ILCC.           

 

Pensionati non residenti – imposta sostitutiva per chi si trasferisce nelle zone colpite dal terremoto

Articolo 9 ter D.L. n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (G.U. n.300 del 23 dicembre 2019)

Anche i titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni colpiti dal terremoto con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione, come già accade per chi trasferisce la residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.             

 

Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto non residente

Agenzia delle entrate, risposta n. 521 del 13 dicembre 2019

Per i lavoratori dipendenti non residenti, il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei redditi di lavoro dipendente nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa.           

 

Comuni interessati dal sisma – prorogata l’esenzione dalle imposte di bollo e di registro

Articolo 8, comma 1, D.L. n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (G.U. n.300 del 23 dicembre 2019)

Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni interessati dal sisma sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA fino al 31 dicembre 20, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario.       

 

Comuni interessati dal sisma – ripresa degli adempimenti tributari

Articolo 8, comma 2, D.L. n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (G.U. n.300 del 23 dicembre 2019)

Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, comma 11 e 13, del D.L. n. 189/2016, sono effettuati a decorrere dal 15/1/20 nel limite del 40% degli importi dovuti.

La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.      

 

Provincia di Catania colpite dal sisma – differita la ripresa degli adempimenti fiscali

Articolo 33, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)

È stata differita al 16/1/20 la ripresa dei versamenti per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 18 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania, che il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25/1/19 aveva sospeso fino al 30/9/19.

La ripresa dei versamenti è effettuata senza sanzioni e interessi entro il 16/1/20 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo con versamento da effettuarsi entro il 16 di ogni mese.   

La sospensione, che non include le ritenute operate dai sostituti d’imposta, riguarda chi ha la residenza, ovvero la sede operativa nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea.

 

Riforma della riscossione dei tributi locali

Articolo 1, comma 784 – 804, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. n.304 del 30 dicembre 2019)

La riscossione dei tributi da parte degli enti locali (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi di comuni) è stata modificata per quanto attiene ai seguenti aspetti:

  • introduzione dell’accertamento esecutivo anche per gli enti locali – dall’1/1/20 gli enti locali, sia per i tributi che per le entrate patrimoniali potranno emanare un unico atto di accertamento che avrà in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all’esecuzione forzata, come già avviene per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Il pagamento dei tributi richiesti con tale atto di accertamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. L’accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (ovvero per le entrate patrimoniali 60 giorni dalla notifica dell’atto), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. Dopo 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata;
  • rateizzazione delle imposte – il comune, la provincia o la regione possono disciplinare la rateizzazione delle somme loro dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti superiori a 6.000,01 euro. In assenza di regolamentazione da parte dei singoli enti locali è prevista la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Decade dalla rateizzazione – e di conseguenza l’intero importo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione – in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi.
  • pagamento delle imposte – il versamento delle somme dovute quali tributi locali anche tramite la piattaforma PagoPA.