Bonus beni strumentali professionisti – l’evidenza nel modello redditi

Il Pronto Fisco di maggio a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Negli anni anche i liberi professionisti hanno ottenuto (poche) agevolazioni di carattere fiscale, posto che il grosso degli incentivi legati agli investimenti, come noto, è stato storicamente riservato alle imprese.

In particolare, i lavoratori autonomi nel tempo hanno potuto fruire (ovvero stanno fruendo) di due incentivi all’acquisto (o alla locazione finanziaria) di beni strumentali:

  • superammortamenti
  • credito d’imposta investimenti in beni strumentali e software

In questo contributo evidenziamo quali sono gli obblighi dichiarativi che il professionista deve osservare per fruire del bonus ovvero per evidenziarlo nel Modello Redditi 2021.

Si tratta di due aspetti (“fruire” ed “evidenziare”) ben diversi tra loro posto che:

  • i superammortamenti si sfruttano ai fini Irpef in dichiarazione dei redditi (modello PF), mediante la maggiorazione dell’ammortamento ordinario da indicare nel rigo RE7 del quadro RE;
  • il credito d’imposta utilizzabile in compensazione si ottiene a fronte della realizzazione dell’investimento ed evidenza nel quadro RU del modello Redditi PF con il codice H4.

I superammortamenti

Tutto è iniziato con la legge di stabilità 2016 che ha introdotto un’agevolazione volta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, prevedendo che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa ma anche per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016), il costo di acquisizione sia maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Ebbene, il cd. “super ammortamento”, introdotto dall’art. 1, commi 91 e ss., della legge n. 218/2015, in estrema sintesi, consiste in un’agevolazione rivolta per quel che qui interessa agli esercenti arti e professioni che acquistino, in proprietà o in leasing, beni strumentali nuovi, inizialmente tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.

Per questi acquisti l’incentivo si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing. Dunque, è possibile (ancora oggi per detti beni acquistati nella predetta finestra temporale (15/10/2015 – 31/12/2016) maggiorare le ordinarie quote di ammortamento e i canoni di leasing di un importo pari al 40%, arrivando così a dedurre, al termine del periodo, il 140% del prezzo di acquisto. In tal modo, la deduzione ulteriore viene ripartita sulla durata del periodo (fiscale) di ammortamento, in proporzione al piano di ammortamento previsto dal singolo cespite in base ai coefficienti allegati al DM 31.12.1988.

La Circolare n. 23/E/2016 ha ricordato che l’agevolazione riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell’IRAP. L’agevolazione di applica anche alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il c.d. “regime dei minimi” o il c.d. “regime di vantaggio”. Non si applica, invece, ai soggetti che applicano il c.d. “regime forfetario”

La norma è stata in sostanza riprodotta e resa operativa sino a tutto il 2019, seppure con alcune limitazioni, posto che con la Legge di bilancio 2020 è iniziata una nuova era e i superammortamenti sono stati sostituiti da un somigliante credito d’imposta.

L’evoluzione del superammortamento

Vediamo come si è evoluto nel triennio 2015-2019 (rectius, 31/12/2020) il superammortamento per i professionisti che, di base, ha sempre previsto l’esclusione tra i beni agevolabili degli immobili e dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%

Legge n. 208 del 2015 – articolo 1, commi 91 e 92

  • Operatività 15/10/2015 – 31/12/2016
  • Agevolate anche le autovetture, ciclomotori e motocicli.
  • Aliquota maggiorazione 40%.

Legge n. 232 del 2016 – articolo 1 comma 8

  • Operatività 1/1/2017 – 31/12/2017.
  • Estensione al 30/6/2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
  • Preclusa l’agevolazione alle autovetture, ciclomotori e motocicli.
  • Aliquota maggiorazione 40%.

 

Legge n. 2025 del 2017 – articolo 1, comma 29

  • Operatività 1/1/2018/ – 31/12/2018.
  • Estensione al 30/6/2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
  • Preclusa l’agevolazione autovetture, ciclomotori e motocicli.
  • Aliquota maggiorazione 30%.

 

Decreto-legge n. 34 del 2019 conv., con mod. dalla L. n. 58/2019 – articolo 1

  • Operatività 1/1/2019/ – 31/12/2019
  • Estensione al 30/6/2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  • Ulteriore estensione: Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l’art. 50, comma 1) che “In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020”
  • Preclusa l’agevolazione autovetture, ciclomotori e motocicli.
  • Aliquota maggiorazione 30%.
  • La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

La gestione nel modello redditi del superammortamento

Negli anni la quota di ammortamento frutto della maggiorazione è stata indicata sempre indicata nel Rigo RE7 del modello redditi PF.

Le istruzioni hanno previsto che “gli esercenti arti e professioni devono indicare l’importo dei maggiori ammortamenti e canoni di leasing) nel quadro RE, dove ai righi RE7 – quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 e RE8 – canoni di locazione relativi a beni mobili è stata aggiunta un’apposita colonna 1 (commi 91 e 92 L. 208/2015).”.

Negli anni successivi, fermo restando l’integrazione delle istruzioni con gli estremi delle norme che hanno prorogato l’agevolazione, non si è assistito ad alcuna modifica di impostazione.

Occorre sottolineare che anche nel periodo d’imposta 2020, nonostante la concomitanza operativa del credito d’imposta sostitutivo del superammortamento decorrente dal 1/1/20120 (vedi oltre), resta la medesima casella nel rigo RE7 che può riguardare anche superammortamenti riferiti ad investimenti realizzati fino al 31/12/2020 per via delle proroghe di cui all’articolo 50, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

E venne la legge di bilancio 2020 che, anche allo scopo di superare alcune criticità operative e incertezze concettuali (mai risolte) riferite agli iperammortamenti (riservati solo alle imprese 4.0), ha con un solo colpo di spugna fatto fuori gli iperammortamenti, ma anche i superammortamenti. Inutile dire che anche le stime di gettito hanno inciso sulla nuova impostazione.

Per chiudere il cerchio di un’era, è bene ricordare che i professionisti non hanno mai potuto utilizzare gli iperammortamenti (beni 4.0) poiché l’Agenzia delle entrate in via interpretativa ha ritenuto che, nonostante il professionista effettuasse investimenti in macchinari che ove posseduti da una impresa consentivano l’accesso alla iperagevolazione, questa è riservata solo alle imprese. E dunque, ad esempio, il dentista che acquista il riunito odontoiatrico, inequivocabilmente incluso nell’elenco dei beni di cui all’allegato A della Legge di bilancio 2016, può portare a casa solo il superammortamento.

E’ bene ricordare questo concetto perché mutatis mutandis è ripreso anche nella disciplina del credito d’imposta in vigore dal 1° gennaio 2020.

Sin d’ora è bene sottolineare che per il periodo d’imposta 2020, in verità, sono in utilizzabili due distinti crediti d’imposta entrambi utilizzabili al ricorrere dei presupposti:

  • quello della legge di bilancio 2020, riferito agli investimenti del periodo 1/1/2020-31/12/2020
  • quello, ben più appetitoso, introdotto dai commi 1054 e 1055 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, per gli investimenti realizzati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021.

Il Credito d’imposta che sostituisce i super-ammortamenti

Il comma 188 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il credito d’imposta riferito ad investimenti in beni materiali strumentali nuovi a cui possono accedere anche i liberi professionisti.

È bene ribadire che la tipologia di investimento rilevante ai fini del credito d’imposta non si differenzia in nulla rispetto a quella applicabile ai super-ammortamenti. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sono esclusi gli immobili, i beni di coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%, sono altresì escluse le autovetture.

Viene però innovativamente previsto che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Periodo di operatività del credito d’imposta legge di bilancio 2020

Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 1.1.2020 e fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Le disposizioni concernenti tale innovativo credito d’imposta in vigore dal 1° gennaio 2020 non si applicano, tuttavia:

a) agli investimenti effettuati tra il 1.1.2020 e il 30.6.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma la relativa agevolazione (leggasi super ammortamento).

Misura del credito d’imposta

Il limite massimo di spesa rilevante ai fini del credito d’imposta è fissato in € 2.000.000. Per il leasing si assume il costo sostenuto dal locatore.

Il credito è pari al 6% del costo d’acquisto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di realizzazione. Dunque, nell’ipotesi che l’investimento è realizzato nel 2020 (primo anno di operatività della norma) il credito può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In via generale del credito d’imposta si presenta, a conti fatti, meno performante rispetto al super ammortamento. Senza considerare (vedi oltre) che il credito deve essere utilizzato in 5 anni a decorrere, peraltro, dal 1° gennaio dell’anno successivo rispetto al momento dell’acquisto.

Ipotesi super ammortamento

  • Costo del cespite 10.000
  • Maggiorazione: 30% = 3.000
  • Aliquota Irpef del 23% = risparmio 690 (da ripartire lungo la durata dell’ammortamento)
  • Aliquota Irpef del 41% = risparmio 1.230 (da ripartire lungo la durata dell’ammortamento)

Ipotesi credito d’imposta

  • Costo del cespite 10.000
  • Credito 6% = 600
  • Da ripartire in 5 anni: 120 l’anno

Gli obblighi documentali

I lavoratori autonomi devono conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento al “comma 188 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020”. Se il soggetto che emette fattura non ha indicato gli estremi della norma il professionista deve stampare le fatture fornitori riferite all’investimento e annotare a penna tale dicitura.

È bene precisare che il credito d’imposta in parola, a differenza di quello che sostituisce gli iper-ammortamenti, non deve essere comunicato al MISE.

Caratteristiche fiscali del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito nonché dell’IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • non si applicano i limiti di importo alla compensazione di € 250.000 (articolo 1, comma 53, legge n. 244 del 2007), € 700.000 (articolo 34 legge n. 388 del 2000) e il blocco della compensazione in caso di cartella di pagamento di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 DL n. 78 del 2010).

L’evidenza nel quadro RU del modello redditi PF

Le istruzioni al quadro RU prevedono che debba essere gestito il “Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 185 a 196, L. 160/2019).”

Le istruzioni non fanno alcun riferimento agli esercenti arti e professioni ma non si può dubitare del fatto che anche questi siano interessati alla compilazione.

In particolare va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 1, commi da 185 a 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle imprese (N.d.AA, e lavoratori autonomi) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I.

Ebbene, l’unico codice che interessa i lavoratori autonomi è il codice H4 posto che i codici 2H e 3H sono prerogative delle imprese per investimenti in beni materiali 4.0 (2H) e software interconnessi (3H).

Nella sezione IV, rigo RU120, va indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando:

  • la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188 (sono i nostri).

Il credito è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (dunque dal 2021). Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato (dai professionisti) il codice tributo “6932”;

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento.

Il super credito d’imposta della Legge di bilancio 2021

Parliamo brevemente anche della legge di bilancio 2021 poiché questa ha introdotto un rilevante credito d’imposta, che riguarda anche i professionisti, per investimenti realizzati a decorrere dal 16 novembre 2020, intersecandosi con il credito d’imposta della legge di bilancio 2020.

In particolare, per investimenti effettuati nei soliti ben collaudati beni strumentali materiali, il credito d’imposta è elevato dal 6% al 10% del costo del bene. Il credito è compensabile non più in 5 anni ma in 3 e, addirittura per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro (la generalità dei professionisti) il credito d’imposta è compensabile in F24 in un solo anno, a partire dal giorno successivo alla realizzazione dell’investimento.

Di più: il credito d’imposta è elevato al 15% del costo bene, per beni funzionali allo smart working, compensabile con F24 in 3 anni, ma per la quasi totalità dei professionisti l’utilizzo diviene immediato dal giorno successivo all’investimento.

Ci si potrebbe chiedere perché le istruzioni al quadro RU non chiedono di gestire questo credito. Presto detto: posto che l’agenzia delle entrate ha individuato il codice tributo da indicare nel modello F24 per la compensazione, solo con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021 di fatto l’utilizzo in F24 può essere iniziato solo da tale data e dunque verrà monitorato nel modello del prossimo anno.