Pillole fiscali di dicembre 2020

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Pubblicità sui quotidiani e periodici – credito d’imposta nel 2021 e 2022 Art. 1, comma 608, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20) Ai professionisti, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d’imposta per investimenti pubblicitari nella misura
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Pubblicità sui quotidiani e periodici – credito d’imposta nel 2021 e 2022

Art. 1, comma 608, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Ai professionisti, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d’imposta per investimenti pubblicitari nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

 

Nuovi investimenti – credito d’imposta

Art. 1, commi 1054 e 1055, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Ai professionisti che effettuano investimenti in:

  • beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge n.232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2.000.000 euro;
  • beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla legge n.232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1.000.000 euro;

è riconosciuto un credito d’imposta la cui misura varia in relazione al periodo in cui l’investimento è effettuato.

Per gli investimenti effettuati dal 16/11/20 e fino al 31/12/21 (ovvero entro il 30/6/22, a condizione che entro il 31/12/21 l’ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati allo smart working).

Se l’investimento viene effettuato dal 1/1/22 al 31/12/22 (ovvero entro il 30/6/23, a condizione che entro il 31/12/22 l’ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno per il 20% del costo, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16/11/20 al 31/12/21, il credito d’imposta spettante ai soggetti con compensi inferiori a 5.000.000 euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

 

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro – possibile la cessione del credito

Art. 1, comma1098 e 1099, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Solo fino al 30/6/21 i professionisti che hanno beneficiato del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL n.34/2020, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto del credito, per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

 

Irap – professionisti – il presupposto dell’autonoma organizzazione

Cassazione n. 28744 del 16/12/20

Affinché possa configurarsi nei confronti di un professionista il presupposto per l’applicazione dell’Irap non è sufficiente ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, in base ai minimi mezzi di produzione impiegati e dai compensi corrisposti ad un’unica segretaria (che nel caso di specie ammontavano a 20.000 euro annui), ma è necessario indagare sulle caratteristiche dell’attività svolta dalla collaboratrice.

Ciò discende dal principio di diritto ormai consolidato affermato dalla Cassazione (Sez. U, 10/05/2016, n. 9451; conf. Sez. 6, 20/12/2016, n. 26293; nonché, Sez. 6, 09/09/2019, n. 22469) secondo cui il presupposto di assoggettamento a Irap per il professionista ricorre quando il contribuente;

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidít, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

 

Detassati contributi, indennità e ogni altra misura, relativi all’emergenza COVID-19 a favore di professionisti

Art. 10-bis D.L. n. 137/2020 convertito dalla Legge n. 176/2020 (G.U. n.319 del 24/12/20)

È stata introdotta una previsione di carattere generale secondo la quale i contributi e le indennità di qualsiasi natura eventualmente erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai professionisti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

 

Sistemi per il miglioramento qualitativo dell’acqua – credito d’imposta

Art. 1, commi 1087 e 1088, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Alle persone fisiche nonché ai professionisti è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti effettuate dal 1/1/21 al 31/12/22, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a:

  • 1.000 euro – per le persone fisiche, per ciascuna unità immobiliare;
  • 5.000 euro per i professionisti, per ciascun immobile adibito all’attività.

 

Revisori legali – differiti gli obblighi formativi

Art. 3, comma 7, decreto-legge 31/12/20, n. 183 (G.U. n.323 del 31/12/20)

Gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31/12/22.  

 

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche –assolvimento e procedure di recupero

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 4/12/20 (GU n.314 del 19/12/20)

Apportate modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17/6/14.

In particolare, è stato stabilito che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel 1°, nel 3° e nel 4° trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura del trimestre.

 

E-fatture – omesso versamento imposta di bollo – sanzione

Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 14 del 10/12/20

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1/1/21 mediante il Sistema di Interscambio, la sanzione di cui all’art. 13, co. 1, D.lgs. n. 471/1997 può essere ravveduta. Il ravvedimento è inibito dalla ricezione della comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente della violazione commessa.          

E-fattura – deleghe prorogate di un anno

Agenzia delle entrate, provvedimento dell’11/12/20

Estesa di un anno la validità delle deleghe attive e in scadenza tra il 15/12/20 e il 31/1/21conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento del 5/11/18. I contribuenti possono annullare le deleghe in qualunque momento, sia attraverso la funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia, sia trasmettendo una richiesta agli uffici delle Entrate.      

 

Intermediario – sottoscrizione con firma Ade

Agenzia delle entrate, risposta n. 619 del 23/12/20

La sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’intermediario unicamente mediante la c.d. “firma Ade”, ossia la firma elettronica basata sul certificato emesso dall’Agenzia delle entrate, apposta in sede di autentica del file da trasmettere all’amministrazione finanziaria è conforme alle procedure attualmente in uso per adempiere agli obblighi disposti dall’articolo 3 del d.P.R. n. 322/1998, riguardante la modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni.    

 

Dichiarazione dei redditi precompilata – invio dati a STS

Art. 3. co. 5, decreto-legge 31/12/20, n. 183 (G.U. n.323 del 31/12/20)

Differito all’1/1/22 il termine a partire dal quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dovranno adempiere all’obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.           

 

Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri – nuovo tracciato telematico dei dall’1/4/21

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 389405 del 23/12/20

C’è tempo fino al 1° aprile 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020) e, fino a quella data, sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0).         

 

Semplificazioni fiscali

Art. 1, commi 1102-1107, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Per i contribuenti minori l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse è adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso il sistema c.d. Esterometro.

Integrate le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei documenti precompilati IVA (registro delle fatture e degli acquisti e comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA).

 

 

Per gli immobili

 

Rifacimento delle facciate degli edifici – è possibile fruire della detrazione anche nel 2021

Art. 1, comma 59, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Inquilini e proprietari persone fisiche potranno fruire anche per il 2021 della detrazione dall’Irpef nella misura del 90% per le spese relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968.

 

Riqualificazione energetica edifici – la detrazione spetta anche per la sostituzione del gruppo elettrogeno

Art. 1, comma 60, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

È riconosciuta anche per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici prevista nella misura del 50% e fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro.

 

Detrazione dall’Irpef del 110% – interventi agevolabili anche nel 2022

Art. 1, commi 66, 67 e 68, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

La detrazione del 110% si applica alle spese per interventi previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 sostenute dal 1/7/20 fino al 30/6/22. La disposizione in origine prevedeva un termine finale del 31/12/21.

La detrazione è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo; per la parte di spesa sostenuta nel 2022 è da ripartire in 4 quote annuali di pari importo.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali al 30/6/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/22.

Nell’ambito degli interventi di isolamento termico è stato specificato che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa.

È stato, altresì, chiarito che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  1. impianti per l’approvvigionamento idrico;
  2. impianti per il gas;
  3. impianti per l’energia elettrica;
  4. impianto di climatizzazione invernale.

Per gli interventi antisismici l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1/7/20 al 30/6/22. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus sostenute entro il 30/6/2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici verificatisi dopo il 2008.

Per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici la detrazione nella misura del 110% spetta anche se installati su edifici pertinenziali.

Possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito anche i soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi trainanti e trainati individuati dall’art. 119.

 

Detrazione per spese per giardini anche nel 2021

Art. 1, comma 76, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

È possibile detrarre dall’Irpef un importo pari al 36% delle spese sostenute nel 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo (somma massima detraibile 1.800 euro), da contribuenti che possiedono o detengono l’immobile cui sono effettuati interventi relativi alla:

  1. sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  2. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

Locazioni brevi – cedolare secca fino a 4 appartamenti

Art. 1, commi 595 e 596, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, co. 2 e 3, del D.L. n.50/2017, che prevede l’applicazione della cd. cedolare secca con aliquota del 21%, spetta solo se si destinano alla locazione breve non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Per i soggetti che destinano alla locazione più di 4 appartamenti l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. In tal caso, non sarà possibile fruire della cedolare secca in relazione a tutti gli appartamenti locati.

 

Regolarizzazione di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo abilitativo – regime IVA della cessione dell’immobile strumentale oggetto di regolarizzazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 611 del 21/12/20

In tema di cessione dell’immobile strumentale oggetto di regolarizzazione, se la pratica di sanatoria non ha comportato la materiale esecuzione di alcun intervento edilizio idoneo ad attrarre la futura cessione del fabbricato al regime di imponibilità a IVA obbligatorio, la futura cessione dell’immobile è da considerarsi esente da IVA.            

 

Riqualificazione energetica di edifici – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 604 del 18/12/20

Nel caso di ristrutturazione edilizia, ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici risulterà applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%. L’aliquota IVA ridotta non si applica alle attività qualificabili come mera manutenzione.              

 

TARI: le nuove linee guida

MEF, Dipartimento delle finanze, Linee guida del 30/12/20

In tema di TARI, per la concreta attuazione è necessario che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio con l’emanazione della delibera ARERA n. 443/2019 modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario.

 

Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e bonus elettrodomestici

Art. 1, commi 58-60, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Prevista la detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.21 per gli interventi di efficienza energetica nonché per l’acquisto o posa in opera delle schermature solari di classe M fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro e delle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti, sostenute dall’1.1.20 al 31.12.2021 fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

Prorogata la detrazione nella misura del 50% anche per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

Prorogata la detrazione fiscale nella misura del 50% anche per le spese sostenute fino al 31/12/21;

Prorogata la detrazione fiscale nella misura del 50%, per quanti già fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1/1/20 ed in relazione alle ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A+ e di forni con specifiche caratteristiche.

È stato elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili nella misura del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A+ e di forni con specifiche caratteristiche.

Per espressa previsione normativa, la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche per quelli di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

 

Imu e tari ridotta per una sola unità immobiliare dei non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia

Art. 1, commi 48-49, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locato o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Istituito un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate.

 

Superbonus – ancora chiarimenti

Agenzia delle entrate, risposte n. 570, 571 e 572 del 9/12/20

Qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di arte o professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione è ridotta al 50%. L’Ape ante intervento può essere redatta anche successivamente all’inizio dei lavori. Agevolabili gli interventi sulle 10 abitazioni di un edificio che accoglie altrettanti negozi al piano terra se il condominio li approva con “benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti”.             

 

 

Varie

 

Spese veterinarie – l’importo massimo della detrazione è 104,50

Art. 1, comma 333, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Per la detrazione del 19% riconosciuta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie, passa da 500 a 550 euro l’importo massimo per il calcolo, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

La detrazione riguarda le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

 

Cash back – i rimborsi non sono tassati

Art. 1, comma 1097 Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

I rimborsi attribuiti con il cashback – il programma che premia il pagamento effettuato con mezzi diversi dal contante – non concorrono a formare il reddito del soggetto che li percepisce e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

 

Assegni emessi senza data – quali sanzioni

Cassazione n. 29367 del 23/12/20

In caso di emissione di assegno privo dell’indicazione della data, in quanto tale radicalmente nullo e inesistente come titolo esecutivo, per l’evasione dell’imposta di bollo si applica la sanzione prevista dall’art. 25, co. 1, del D.P.R. n. 642/1972 – che prevede, oltre al pagamento del tributo, una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta – e non la sanzione prevista per le cambiali dall’art. 25, comma 2, che prevede una sanzione  amministrativa  da  2  a  10 volte l’imposta, con un minimo di 103,29 euro.

 

 

Rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati

Comma 50 Art. 1, comma 50, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Può beneficiare dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche il soggetto che ha trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risulti beneficiario del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.

Per l’estensione per cinque periodi d’imposta del predetto regime è necessario il versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Il beneficio, in entrambe le ipotesi trova applicazione anche ove il soggetto divenga proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Le norme non si applicano agli sportivi professionisti.

 

Lotteria dei corrispettivi e cashback

Art. 1, commi 1095-1097, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Apportate modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Modificata la disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l’altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

 

Lotteria degli scontrini

Art. 3. co. 9 e 10, decreto-legge 31/12/20, n. 183 (G.U. n.323 del 31/12/20)

Dal 1/3/21 il consumatore potrà segnalare all’Agenzia delle entrate che l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria. Sarà adottato entro l’1/2/21 il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con cui sono disciplinate le modalità relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione della lotteria.

 

Cessioni dei prodotti cosmetici per la detersione delle mani – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 625 del 28/12/20

Per i comuni igienizzanti/detergenti per le mani non trova applicazione l’IVA agevolata prevista per la cessione di beni anti Covid-19, applicabile solo ai detergenti per mani con azione disinfettante (biocidi e presidi medico-chirurgici), soggetti alla preventiva autorizzazione delle autorità competenti.         

 

Beni destinati alla sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 623 del 28/12/20

Alle apparecchiature destinate all’attività clinico-chirurgica- odontoiatrica e domiciliare per la sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, grazie alla diffusione all’interno del cavo orale di una miscela di acqua ed ozono non si applica il trattamento IVA di cui all’articolo 124 del decreto Rilancio (esenzione IVA fino al 31/12/20 e aliquota IVA del 5% dall’1/1/21).

 

Ecotomografo – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 618 del 23/12/20

I prodotti assimilabili ad un ecotomografo portatile godono dell’agevolazione IVA (esenzione IVA fino al 31/12/20 e aliquota IVA del 5% dall’1/1/21) di cui all’articolo 124 del decreto Rilancio in quanto non possono essere trattati in maniera differente dal punto di vista dell’applicazione dell’imposta, poiché altrimenti, si potrebbe dar luogo a una disparità di trattamento non giustificata.   

 

Clips endoscopiche – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 610 del 18/12/20

Alle cessioni delle clips endoscopiche non è applicabile l’aliquota IVA ridotta nella misura del 4% e, quindi, non ricorre conseguentemente l’applicabilità della medesima aliquota IVA ridotta alla sonda rivestita con la guaina ed al catetere di rilascio, necessari per l’applicazione della clip endoscopica.

 

Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 381183 del 16/12/20

La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dal decreto Rilancio, è risultata pari al 47,1617%.

 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata – trattamento IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 576 del 10/12/20

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Si applica l’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.           

 

Installazione di “camere bianche” (clean rooms) – trattamento IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 573 del 10/12/20

Nel caso di operazioni relative all’installazione di “camere bianche”, quali prestazioni di servizi relativi a beni immobili, la territorialità IVA dell’operazione dipende dal luogo in cui è situato l’immobile, a nulla rilevando il luogo in cui il committente è stabilito. L’operazione rileverà in Italia se effettuata su un immobile ivi situato, mentre sarà fuori campo IVA se effettuata su un immobile situato in uno Stato UE o extra-UE.

 

Esenzione IVA con detrazione per kit diagnostici e vaccini

Art. 1, commi 452 e 453, Legge di bilancio 2021 – n. 178/2020 (G.U. n.322 del 30/12/20)

Sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nelle norme UE, fino al 31/12/22, e le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20/12/20 fino al 31/12/22; rientrano nell’agevolazione le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.