E’ FATTURA ELETTRONICA SOLO AD ALCUNE CONDIZIONI

Per l’Agenzia delle Entrate la data non e’ una formalita’ Agevolare la digitalizzazione della documentazione fiscale? E’ questo l’interrogativo affrontato dall’Agenzia delle Entrate in una risoluzione sulla semplificazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari. L’Agenzia, rispondendo al quesito, ha colto l’occasione per riepilogare una serie di informazioni che devono essere assicurate alla fattura elettronica
Per l’Agenzia delle Entrate la data non e’ una formalita’

Agevolare la digitalizzazione della documentazione fiscale? E’ questo l’interrogativo affrontato dall’Agenzia delle Entrate in una risoluzione sulla semplificazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari. L’Agenzia, rispondendo al quesito, ha colto l’occasione per riepilogare una serie di informazioni che devono essere assicurate alla fattura elettronica e che non possono essere considerati come mere “barriere formali”.

Fra i chiarimenti dell’Agenzia spiccano quelli riferiti alla data di emissione, alla conservazione e al distinguo fra documento analogico e documento digitale. Per quanto attiene questi aspetti: la data di emissione che compare sulla fattura non evita l’obbligo di indicazione temporale del documento informatico, poiché le due cronologie possono non coincidere; la conservazione (15gg) delle fatture elettroniche va computata dalla data di invio o ricezione del documento e non dalla data di registrazione della fattura nella contabilità generale; i documenti analogici non diventano “elettronici” per il solo fatto di essere trasmessi a mezzo informatico e per tanto- se privi di requisiti per essere considerati documenti elettronici- la materializzazione su supporto cartaceo è ineludibile; l’immagine digitale della fattura tradizionale è ammessa solo ai fini della conservazione.

 

4741