GLI AVVOCATI ISCRITTI ALL’ALBO NON POSSONO ESSERE DIPENDENTI PUBBLICI

Corte Costituzionale, Ordinanza N. 91/2009 Un dipendente dell’Avvocatura dello Stato, aveva chiesto all’amministrazione la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), al fine di esercitare la professione di avvocato. Ma l’Amministrazione gli aveva negato tale trasformazione, motivando il diniego con il conflitto d’interessi che sarebbe
Corte Costituzionale, Ordinanza N. 91/2009

Un dipendente dell’Avvocatura dello Stato, aveva chiesto all’amministrazione la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), al fine di esercitare la professione di avvocato. Ma l’Amministrazione gli aveva negato tale trasformazione, motivando il diniego con il conflitto d’interessi che sarebbe scaturito dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’Avvocatura e dal contestuale esercizio della professione forense.

E la Corte Costituzionale ha dato ragione all’Avvocatura di Stato: gli avvocati iscritti all’albo non possono essere dipendenti pubblici, anche se part time. L’incompatibilità risiederebbe, oltre che “nella tutela del prestigio del difensore, che nel caso del pubblico dipendente part-time sarebbe basato non più «sulla sua professionalità, ma sul suo potere nell’ambito dell’amministrazione, con creazione di una clientela al di fuori di una corretta concorrenza professionale ed una commistione di interessi privati in attività pubbliche”.

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 91/2009, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli in merito agli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003.

Diverso il caso dei praticanti avvocati non abilitati al patrocinio che, come confermato dalla Cassazione con sentenza 26 novembre 2008, n. 28170, possono essere iscritti nell’apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati.

Link al testo dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 91/2009 (fonte: Il Sole 24 Ore):
http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/04/23_4_dip_pubblici_no_avvocati.shtml?uuid=2a83a806-2ff3-11de-8003-258f64802af2&DocRulesView=Libero
 

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