Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi per definire le ulteriori misure urgenti in favore delle popolazioni terremotate disposte a mezzo di ordinanza di protezione civile che si aggiungono a quelle già adottate con l’ordinanza del 6 aprile scorso che aveva previsto, fino al 31 dicembre 2009, la sospensione di tutti i termini processuali anche comportanti prescrizioni e decadenze.
A seguito di una prima elencazione dei comuni che hanno subito gravi danneggiamenti, viene prevista per i lavoratori autonomi (anche del settore agricolo) la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e del premio delle assicurazioni contro infortuni e malattie professionali. Sarà inoltre assicurata la continuità dei pagamenti da parte degli enti previdenziali e assistenziali.
E’ inoltre prevista una indennità di 800 euro mensili a tutti i titolari di rapporti di attività commerciali, produttive, agricole, artigianali e simili, che hanno dovuto sospendere l’attività per gli eventi sismici. La predetta indennità viene riconosciuta anche ai collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 185 del 2008.
I farmacisti pubblici e privati potranno consegnare i medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, senza alcuna formalità, per garantire i trattamenti di patologie acute e croniche in atto al momento del terremoto.
Il terremoto è definito come causa di forza maggiore che autorizza la rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito.
Vengono istituiti specifici conti correnti bancari sui quali versare i proventi delle donazioni ed atti di liberalità da impiegare a favore delle popolazioni colpite, da parte del Dipartimento della protezione civile.
L’ORDINANZA 9 APRILE 2009 DELLA PRESIDENZA DEL CDM: