Cassa Forense, obbligatoria anche per avvocati nominati a GOA

Lo stabilisce la sentenza della Cassazione n. 14659 del 13 giugno 2017 Anche gli Avvocati che svolgono l’attività di GOA devono pagare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall’albo degli avvocati ai sensi dell’articolo 37, primo comma, numero 1^, del regio decreto-legge 27 novembre
Lo stabilisce la sentenza della Cassazione n. 14659 del 13 giugno 2017

Anche gli Avvocati che svolgono l’attività di GOA devono pagare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall’albo degli avvocati ai sensi dell’articolo 37, primo comma, numero 1^, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Tuttavia, secondo la sentenza della Cassazione n. 14659 del 13 giugno 2017, permane l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale.