Tessera Sanitaria: fatture veterinarie entro il 28 febbraio

Chi è obbligato a omettere fattura? Quali spese sono detraibili dal 730? AnmviOggi.it fa una panoramica sugli obblighi fiscali dei veterinari Anche quest’anno, i proprietari di animali da compagnia ritroveranno nel 730 precompilato le spese veterinarie detraibili. A darne notizia AnmviOggi.it, giornale di informazione veterinaria. Le spese saranno inserite dall’Agenzia delle Entrate, che si baserà
Chi è obbligato a omettere fattura? Quali spese sono detraibili dal 730? AnmviOggi.it fa una panoramica sugli obblighi fiscali dei veterinari

Anche quest’anno, i proprietari di animali da compagnia ritroveranno nel 730 precompilato le spese veterinarie detraibili. A darne notizia AnmviOggi.it, giornale di informazione veterinaria. Le spese saranno inserite dall’Agenzia delle Entrate, che si baserà sui dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria dai Medici Veterinari. Per loro la scadenza è il 28 febbraio 2019.

Per consentire la detrazione fiscale delle spese veterinarie sostenute nel 2018 attraverso il “730 precompilato”, i Medici Veterinari sono tenuti a trasmettere i dati fiscali delle loro fatture entro il 28 febbraio 2019. Una volta caricati nel Sistema Tessera Sanitaria (TS), è l’Agenzia delle Entrate a trasferire i dati fiscali nel Modello 730 telematico. 

 

Dal 2016, tutti i Medici Veterinari sono tenuti ad inviare al Sistema TS i dati delle fatture emesse nei confronti di persone fisiche per prestazioni che danno diritto alla detrazione fiscale (uno sconto sulle imposte dovute all’Erario) attraverso il Modello 730 (Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche). Per effetto di un emendamento presentato dall’ANMVI, spiega la testata online, nel primo anno di applicazione dell’obbligo, i Medici Veterinari hanno un mese di tempo in più, rispetto alla scadenza del 31 gennaio valevole per gli altri operatori sanitari.

I dati forniti dal Sistema TS riferiti alle fatture per spese veterinarie sono:

  • – codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • – codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del Medico Veterinario
  • – data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • – tipologia della spesa;
  • – importo della spesa o del rimborso;
  • – data del rimborso.

Le strutture veterinarie organizzate in forma giuridica di società (s.r.l., stp ecc) non sono obbligate a trasmettere le fatture al Sistema TS; è tuttavia riconosciuta la facoltà di trasmissione quando il legale rappresentante della struttura è Medico veterinario). Sono detraibili fiscalmente le spese veterinarie sostenute da persone fisiche nei confronti di animali da compagnia detenuti per scopi non commerciali. Va ricordato che non rientrano fra le spese considerate ‘veterinarie’ quelle sostenute per i farmaci veterinari: questa tipologia di spese detraibili rappresenta infatti una voce a se stante e non rientra fra i dati trasmessi dal Medico Veterinario.

 

I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute fino all’importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro, per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi, cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).

In pratica, la detrazione può consentire al massimo un risparmio d’imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).

Il beneficio fiscale è rimasto invariato, nonostante le proposte di innalzamento presentate durante i lavori parlamentari sulla manovra. Con la Legge di Bilancio 2019 sono state raddoppiate le agevolazioni sui cani guida per ciechi.

 

Il beneficio fiscale non spetta per gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell’esercizio di attività agricole o commerciali, per quelli utilizzati per attività illecite o detenuti in casa illegalmente.

Dal 15 aprile di quest’anno, specifica AnmviOggi.it, il contribuente, oltre a prendere visione delle proprie spese veterinarie nel suo 730 precompilato, potrà anche rettificarle; il contribuente può infatti accettare, modificare o integrare direttamente la propria dichiarazione, attraverso l’area autenticata sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

Non è invece riconosciuta al cliente/proprietario la facoltà di opporsi all’invio delle spese veterinarie al Sistema TS e alla dichiarazione telematica (730 Precompilato). La decisione è stata assunta dal Garante della Privacy, in assenza di dati personali suscettibili di particolare protezione.

Limitatamente al 2019, le fatture veterinarie che vanno al Sistema TS non potranno essere emesse in modalità elettronica tramite il sistema in interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle Entrate. Una deroga all’obbligo di e-fattura che però non si applica a tutte le prestazioni veterinarie: la fatturazione per prestazioni che non danno diritto alla detrazione fiscale nel 730 precompilato dovrà infatti essere elettronica, con invio allo Sdi. 

Al riguardo, l’ANMVI ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate.