Natale 2018 – godiamoci le ferie e non pensiamo alle tasse non pagate

Si avvicina il Natale e come è giusto che sia è opportuno godersi le ferie, senza pensare troppo ai problemi fiscali. D’altra parte le novità di fine anno, tra legge di stabilità e conversione del decreto del 24 ottobre scorso, potranno essere commentate a partire dal 2 gennaio 2019 (o anche dopo l’Epifania a pensar

Si avvicina il Natale e come è giusto che sia è opportuno godersi le ferie, senza pensare troppo ai problemi fiscali. D’altra parte le novità di fine anno, tra legge di stabilità e conversione del decreto del 24 ottobre scorso, potranno essere commentate a partire dal 2 gennaio 2019 (o anche dopo l’Epifania a pensar bene), perché il caos tributario italiano è talmente elevato che appare inutile rovinarsi i migliori momenti familiari per cercare di risolvere qualcosa che risolvibile non è: bisogna solo rassegnarsi e districarsi quotidianamente, rincorrendo un legislatore lunatico (a prescindere dalle colorazioni politiche), un quadro interpretativo farraginoso e variegato e, quel che è quasi peggio, una giurisprudenza che in diverse occasioni dice tutto e il contrario di tutto (stendendo peraltro un velo pietoso sulla dottrina, a partire meramente dai sottoscritti, che a volte brancola nel buio). A fronte di tutto ciò non si comprende come si possa, nel bel mezzo di un pasto natalizio o prima di scambiarsi gli auguri, pensare anche lontanamente al fisco nostrano; meglio dimenticare, soprattutto se ci sono errori da rimediare. Ed in tale direzione vogliamo rassicurarvi, posto che nel caos italico una via d’uscita si può sempre trovare e la bella notizia è che non sembrano registrarsi particolari urgenze, tranne rarissimi casi.

 

La dichiarazione dimenticata

Al 31 ottobre non eravamo pronti e la dichiarazione dei redditi, Irap, Iva e Modello 770 non sono state inviate. Poco importa. Per esplicita previsione normativa, fino al decorso dei 90 giorni successivi all’ordinaria scadenza, è possibile rimediare e la dichiarazione s’intende comunque tecnicamente inviata e valida. Ciò significa che fino al prossimo 29 gennaio 2019 non si incorre nella violazione di “omessa dichiarazione”. È sufficiente trasmettere il modello dichiarativo e pagare la sanzione di 250,00 euro, che peraltro è anche ravvedibile con riduzione nella misura di 1/10: di fatto, si presenta la dichiarazione dei redditi e per il ritardo sarà necessario pagare 25,00 euro di sanzioni (fermo restando che poi dovrà provvedersi anche al pagamento delle eventuali imposte a debito, tema a breve ripreso).

 

I dati dimenticati

Il 31 ottobre la dichiarazione è stata inviata, ma ci siamo dimenticati qualcosa e il “fatal errore” comporta che il nostro debito nei confronti del fisco incrementa. Nessuna paura, è possibile integrare e ravvedere i versamenti incompleti. Andando con ordine:

  • Le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate fino allo spirare dei termini di accertamento (dunque per le dichiarazioni prodotte al 31 ottobre 2018, le integrative possono presentarsi fino al 31 dicembre 2023). A Natale, pertanto, statevene tranquilli, possiamo pensarci con calma dopo, dovendo tener presente solo una differenza importante riferita alla data del 29 gennaio 2019 che a breve spiegheremo parlando di sanzioni irrogabili;
  • I versamenti possono essere sempre ravveduti, seppur con riduzioni delle sanzioni diverse a seconda del ritardo nell’adempimento. In particolare, ferma restando la corretta determinazione delle sanzioni dovute, la riduzione delle sanzioni è modulata come segue:

    • Riduzione ad 1/10, se il versamento è operato entro 30 giorni successivi alla scadenza;
    • Riduzione ad 1/9, se il versamento è operato entro i 90 giorni successivi;
    • Riduzione ad 1/8, se il versamento per le imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi del 2018 (dunque le imposte riguardanti il 2017) è eseguito entro il prossimo 31 ottobre 2019;
    • Riduzione ad 1/7, se il versamento avviene tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020;
    • Riduzione ad 1/6, se il versamento sarà eseguito tra il 1° novembre 2020 e il 31 dicembre 2023.

L’aspetto oggettivamente delicato della questione è rappresentato dalla determinazione delle sanzioni, per le quali bisogna rivolgersi al proprio consulente soprattutto in casi specifici (come per i redditi percepiti all’estero, o in paesi black list, laddove le sanzioni di base hanno degli incrementi specifici). Nella generalità dei casi, comunque, è possibile individuare due specifiche situazioni:

  • Sanzioni connesse alla semplice liquidazione della dichiarazione; ossia agli importi evidenziati “a debito” nella stessa. La sanzione per gli omessi o incompleti versamenti ha una formazione progressiva ed è così stabilita: 1% al giorno, nei primi 15 giorni di ritardo; 15% fisso per ritardi dal 15° giorno successivo alla scadenza fino al 90° giorno successivo; 30% per ritardi nell’adempimento dal 91° giorno in poi. Il tutto, fortunatamente, ravvedibile.
  • Sanzioni connesse alle c.d. “infedeli dichiarazioni”, pari al 90% delle imposte dovute. A seguito delle precisazioni contenute nella circolare n. 42 del 2016, la sanzione per infedele dichiarazione trova di fatto applicazione per le integrative e i ravvedimenti eseguiti dopo il 29 gennaio 2019.

Al che possiamo evidenziare un aspetto importante, dapprima anticipato: se proprio abbiamo dimenticato qualcosa che può far configurare una c.d. “dichiarazione infedele” (si pensi ad un reddito omesso o ad un errato ammortamento), fermo restando che bisogna godersi le festività natalizie, è importante rimediarvi entro il 29 gennaio 2019: infatti in questo modo si intercetta la sanzione limitandola al 30% e non incorrendo in quella del 90%.

Parliamo di sanzione del 30% perché siamo pratici: i saldi della dichiarazione per l’anno 2017 dovevano essere eseguiti a giugno/luglio 2018 e dunque si è già nelle fattispecie di sanzione trascorsi oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento e, quindi, giunta al 30% (come detto in precedenza, la sanzione si incrementa dell’1% al giorno nei primi 15 giorni e poi si stabilizza al 15% fino al 90° giorno di ritardo; dal 91° giorno, la sanzione diviene del 30%). La riduzione ottenibile è allo stesso tempo ormai attestata ad 1/8, sempre perché oltre i 90 giorni di ritardo. Pertanto, in caso di eventuale “infedele dichiarazione”, la correzione entro il 29 gennaio 2019 permette di pagare la sanzione ridotta del 3,75%; una correzione risolta successivamente determina una sanzione ridotta dell’11,25%.

 

Il secondo acconto dimenticato

Il 30 novembre è una data infausta per i più: bisogna pagare il secondo acconto, che non consente rateazioni di sorta. Se si pensa che il versamento è richiesto tra le liquidazioni IVA (mensili o trimestrali) di metà novembre, il pagamento dei contributi, il versamento dell’acconto IVA annuale, la tristezza è particolarmente rilevante, soprattutto se si intendono programmare regali, cenone e piccole vacanze.

Capita dunque di avere una dimenticanza. Cosa accade? In tutta franchezza, salvo che non si intenda procedere al pagamento nei primi 14 giorni successivi (ma si tratta pur sempre di una data antecedente alle festività), il consiglio è di aspettare e provvedere dal 7 gennaio in poi.

Facciamo due conti ipotizzando un versamento di 1.000,00 euro a titolo di secondo acconto. Una volta trascorsi 15 giorni di ritardo e fino al 90° giorno di ritardo (dunque dal 15 dicembre 2018 fino al 28 febbraio 2019), la sanzione di riferimento è sempre 15%. Sul fronte della riduzione ottenibile, lo spartiacque è la data del 30 dicembre: fino a tale data, infatti, la sanzione si riduce di 1/10 (dunque 1,5%), dopo la sanzione si riduce di 1/9 (ossia è pari a 1,67%).

Ecco perché appare inutile “rovinarsi” le ferie per un piccolo incremento dello 0,17% della sanzione. Si aspetta il 7 gennaio e si provvede, pagando oltre all’imposta di 1.000 euro, 16,70 euro di sanzione invece che 15,00 euro (importi invariati fino al 28 febbraio). Solo se si provvede da marzo in poi le cose cambiano un po’: la sanzione arriva al 30% e la riduzione è di 1/8, dovendosi pagare il 3,75% (ossia, nel nostro esempio, 37,50 euro). Dunque la data del 28 febbraio è da tenere ben impressa per evitare improvvisi sbalzi degli importi dovuti.

 

Tutti i versamenti dimenticati e sono rilevanti

E se abbiamo dimenticato qualsiasi versamento di imposte, dai saldi ai vari acconti, perché non abbiamo proprio voluto ascoltare il consulente, non avendo dopo le ferie tutti gli importi utili in unica soluzione? Ebbene, ricordiamoci due soluzioni:

  1. La risoluzione 67 del 2011 afferma che è possibile procedere con il c.d. “ravvedimento frazionato”. In pratica trattasi di una sorta di “rateazione fai da te”, dove a fronte di ogni importo di imposta versato è necessario liquidare correttamente interessi e sanzioni da ravvedimento. In questo modo, ogni importo versato è correttamente ravveduto e non ulteriormente sanzionabile, pur se nel frattempo giunge un controllo del fisco. Ovvio, tale soluzione non è praticabile sine die, perché proprio l’eventuale controllo blocca i ravvedimenti successivi. Ad esempio, se a maggio 2019 giunge un controllo formale della dichiarazione e dei 10 mila euro complessivi dovuti sono riuscito a provvedere, con la tecnica dei ravvedimenti frazionati, al versamento di 8 mila euro (magari versando 2 mila euro ogni fine mese da gennaio ad aprile), gli ultimi 2 mila euro sono esposti alle sanzioni piene da parte dell’amministrazione finanziaria, potendo comunque essere oggetto di definizione con riduzione delle sanzioni ad 1/3 e anche con un ulteriore versamento rateale;
  2. Proprio il controllo del fisco, infatti, apre la strada alla c.d. “definizione dell’avviso bonario”, che se come detto incrementa le sanzioni, d’altra parte offre la possibilità di rateizzare e anche a lungo termine. Al che possiamo dire che una via d’uscita alla fine si trova.

 

La dimenticanza a nostro danno

Questo è il solo caso in cui magari durante le ferie un piccolo pensiero al rimedio dovete farlo. Come per le integrative a vantaggio del fisco, anche quelle a vantaggio del contribuente possono essere effettuate entro il termine dell’azione di accertamento. Su tale aspetto, rammentando che gli elementi integrati a proprio vantaggio possono essere oggetto di controlli in forza dei termini accertativi previsti per l’annualità in cui avviene l’integrazione (significa, ad esempio, che una correzione a Natale 2018 per l’anno 2013, può essere controllata fino al 31 dicembre 2023), la differenza importante da tener molto ben presente è la seguente:

  • Se la correzione a favore è eseguita entro il primo termine dichiarativo successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il relativo maggior credito è immediatamente utilizzabile;
  • Se la correzione è eseguita oltre il primo termine successivo, il maggior credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di presentazione dell’integrazione.

Tradotto in termini pratici, a Natale 2018 bisogna distinguere tra correzione di errori a favore riguardanti:

  • la dichiarazione dei redditi 2018 per l’anno 2017
  • le dichiarazioni per gli anni precedenti, con particolare riguardo peraltro al 2013, che dal 1° gennaio 2019 non è più integrabile.

Se, infatti, l’errore riguarda il 2017 poco importa se si provvede a correggerlo post ferie: il relativo credito è comunque immediatamente utilizzabile. Se invece l’errore riguarda gli anni precedenti allora affrettatevi a rimediare. La correzione eseguita entro il 31 dicembre 2018 permette di utilizzare il credito a partire dal 1° gennaio 2019; una correzione fatta nel 2019 vi obbliga ad attendere fino al 2020 per utilizzare il relativo credito. Dunque se proprio dovete interrompere le ferie, fatelo per un autoregalo per il nuovo anno: emerge un credito entro il 31 dicembre 2018 e lo potete usare già dal 1° gennaio 2019. Giusto utile per i regali della befana.

Buon Natale e buon 2019 a tutti.

 

Sottotitolo:
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi