Non ho i soldi per pagare le tasse. Strategie di contenimento del danno

In periodi di adempimenti fiscali, cresce l’ansia del rispetto delle scadenze previste dal legislatore. Nella tradizionale confusione fiscale, con proroga puntualmente giunta a poche ore dal termine, va sempre ricordato che, oggi più di ieri, ad ogni errore corrisponde un rimedio: quasi a dire che è vero che le tasse scadono, ma è altrettanto vero

In periodi di adempimenti fiscali, cresce l’ansia del rispetto delle scadenze previste dal legislatore. Nella tradizionale confusione fiscale, con proroga puntualmente giunta a poche ore dal termine, va sempre ricordato che, oggi più di ieri, ad ogni errore corrisponde un rimedio: quasi a dire che è vero che le tasse scadono, ma è altrettanto vero che l’urgenza non è impellente. Tutto ciò contribuisce a sovraccaricare di incertezza il già paludoso sistema fiscale nazionale. Non resta dunque che fare un rapido resoconto delle alternative che si offrono rispetto alle scadenze tradizionali e ufficiali.

 

La presentazione della dichiarazione dei redditi

Il modello Unico deve essere inviato, per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare, entro il prossimo 30 settembre. Non bisogna dimenticare, però, che si ritengono (comunque) valide le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria, con conseguente possibilità di invio entro il 29 dicembre, mentre l’omessa dichiarazione dei redditi è contestata solo nel momento in cui si si va oltre il 29 dicembre.

Questo non significa che non vi sia interesse a provvedere per tempo, posto che la liquidazione della dichiarazione deve (o quantomeno, dovrebbe) servire a rispettare la tempistica dei versamenti delle imposte. E’ ovvio che in caso di ritardi nella predisposizione della dichiarazione (spesso a causa dei ritardi nella produzione della documentazione necessaria al professionista che presta assistenza), la conseguenza naturale è il ritardo anche nei versamenti, con necessità di procedere ai relativi ravvedimenti operosi, termine che la cui etimologia è tutta un programma.

Ebbene sul tema sia il legislatore, sia le circolari interpretative dell’agenzia delle entrate permettono la massima elasticità in tema di ritardo nei versamenti con sanzioni oggettivamente molto contenute. Se, infatti, in caso di assenza di debiti d’imposta la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi comporta solo sanzioni formali, nelle altre ipotesi, fermo restando l’obbligo di pagare le imposte dovute e gli interessi al saggio legale, è possibile fruire di importanti riduzioni nelle sanzioni irrogabili.

Dunque, per la dichiarazione dei redditi, dopo il 30 settembre gli scenari ipotizzabili sono i seguenti:

  • Presentazione entro il 29 dicembre. La dichiarazione è valida e in caso di imposte dovute si procede al relativo versamento secondo le indicazioni della circolare n. 54 del 2002, che ricorda la possibilità di applicare le regole classiche del ravvedimento operoso. Ciò significa valutare il ritardo dell’adempimento e procedere alla riduzione della sanzione irrogabile, intesa come sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 471/97, ossia sanzione collegata alla liquidazione automatizzata della dichiarazione (vale a dire la sanzione è del 30% poiché il ritardo nel versamento che scade il 16 giugno (o 16 luglio con lo 0,4%) supera i 90 giorni di ritardo);
  • Presentazione dopo il 29 dicembre. La dichiarazione resta omessa e serve solo a liquidare le imposte. Il contribuente può sempre eseguire (ed è consigliabile) i versamenti riferiti alla dichiarazione secondo le regole predette applicando i predetti chiarimenti della circolare n. 54 del 2002. La sola differenza è che in caso di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, a seguito dell’eventuale recupero delle imposte non versate o liquidate in più rispetto a quelle dichiarate vi saranno delle sanzioni nella misura del 120%, salvo che il contribuente non abbia comunque prodotto la dichiarazione entro il termine di presentazione di quella successiva (30 settembre 2017), nel qual caso la sanzione è del 60%.

 

Un esempio può essere di aiuto.

Al 30 settembre la dichiarazione ancora non è prodotta e tizio deve presentarla con un debito di 1.000,00 euro. Le soluzioni sono:

  1. Presentazione entro il 29 dicembre. Pagamento dell’imposta e della sanzione ridotta (si immagini un ritardo oltre i 90 giorni, con sanzione del 30% ridotta ad 1/8, pertanto pari a 3,75%), oltre agli interessi legali. La dichiarazione è ritenuta valida. In caso di futuro controllo fiscale dal quale dovessero emergere imposte non versate la sanzione è del 90%, mentre nelle ipotesi di lievi infedeltà è del 60%;
  2. Presentazione oltre il 29 dicembre ma entro il 30 settembre 2017. Pagamento delle imposte, delle sanzioni (3,75%) e degli interessi. La dichiarazione resta omessa. In caso di controllo con recupero impositivo la sanzione è del 60%;
  3. Presentazione oltre il 30 settembre 2017. Da pagare imposte, sanzioni al 4,29% (1/7 del 30%) e interessi. Dichiarazione omessa e in caso di controllo la sanzione di riferimento al 120%.

Il suggerimento di carattere pratico evidente è il seguente: non vi preoccupate se siete in ritardo, ma in prima battuta rispettate almeno la scadenza del 29 dicembre. In ogni caso, anche quella successiva del 30 settembre 2017 reca benefici in termini di potenziali sanzioni e, comunque, provvedete sempre a pagare le imposte.

 

L’omesso versamento delle imposte

Le scadenze di versamento sono ormai prossime. Il primo consiglio da dare in caso di non disponibilità immediata degli importi è di optare per il versamento rateale. In tal modo il ravvedimento e il pagamento delle sanzioni riguarderà solo le rate non versate, mentre sarà possibile rispettare le ordinarie scadenze delle rate ancora da pagare. Si ricorda, inoltre, che per pagare la prima rata è possibile fruire del famoso slittamento di 30 giorni nel relativo termine (inoltre, se si intercetta il periodo 1 agosto/20 agosto, i versamenti sono per legge prorogati al 20 agosto).

Per poter fruire di detti 30 giorni in più è necessario maggiorare gli importi dovuti dello 0,40%. Tradotto in termini pratici, se l’importo dovuto è di 1.000,00 euro, per ottenere 30 giorni in più bisogna versare 1.004,00 euro Sul tema, la circolare n. 27 del 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che in caso di erroneo calcolo di tale maggiorazione, è sanzionabile solo l’importo non versato.

Ad esempio, se il contribuente versa 960,00 euro, l’importo esposto a sanzione è solo quello di 44,00 euro mancante.

Ricapitolando:

  • Il primo versamento può essere slittato di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Eventuali errori (versamento insufficiente) non sono sanzionati con l’annullamento del versamento, ma solo limitatamente agli importi non versati;
  • In caso di scarse risorse è bene optare per le rateazioni. Inoltre, se si saltano le prime rate, è consigliabile procedere al ravvedimento di queste rate e alla continuazione della rateazione per le altre, in modo da risparmiare in termini di sanzioni.
  • Se proprio i soldi non ci stanno è bene pagare le rate riferite al saldo delle imposte per il 2015 non versando gli acconti per il 2016, magari con un po’ di fortuna (si fa per dire) nel 2016 il reddito risulterà inferiore a quello del 2015 e conseguentemente il danno nel mancato versamento degli acconti sarà limitato.

 

Il ravvedimento operoso

Il termine “ravvedimento operoso” individua le situazioni in cui il contribuente, resosi conto di aver omesso o errato un versamento, nel rispetto di una precisa tempistica vi pone rimedio. Tale comportamento virtuoso è premiato con la riduzione delle sanzioni applicabili, ferma restando la necessità di corrispondere anche gli interessi dovuti per legge.

La sanzione riferita agli omessi o errati versamenti è disciplinata dall’articolo 13 del D. Lgs. 471 del 97, come recentemente modificato, ed ha a partire dal 1° gennaio 2016 la seguente costruzione:

  • 1% al giorno, nei primi 14 giorni di ritardo;
  • 15% dal 15° giorno al 90° giorno di ritardo;
  • 30% dal 91° giorno di ritardo.

Si prenda in considerazione il versamento del secondo acconto, da farsi il 30 novembre.

Le ipotesi sono:

  • Ritardo di 6 giorni. Sanzione del 6%;
  • Ritardo di 71 giorni. Sanzione del 15%;
  • Ritardo oltre 90 giorni. Sanzione del 30%.

Ovviamente il contribuente può fruire del ravvedimento operoso e ridurre le sanzioni.

  • Per i ritardi non oltre 30 giorni, riduzione nella misura di 1/10;
  • Per i ritardi contenuti tra i 31 e i 90 giorni, riduzione nella misura di 1/9;
  • Per i ritardi entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo di omissione (vale a dire che per i ritardi del 2016 il termine è il 30 settembre 2017), la riduzione è nella misura di 1/8;
  • Per i ritardi entro il termine di presentazione della seconda dichiarazione successiva (dunque 30 settembre 2018), la riduzione è ad 1/7;
  • Per i ritardi entro il termine dell’accertamento, la riduzione è ad 1/6. Inoltre, se poi interviene un controllo, fino all’emanazione dell’accertamento, la riduzione è nella misura di 1/5.

Sul piano pratico deve dirsi, comunque, che le casistiche più frequenti sono le prime tre, ossia fino alla riduzione di 1/8, atteso che solitamente intervengono (piuttosto rapidamente) le liquidazioni automatizzate o i controlli formali da parte del fisco che impediscono la possibilità dei ravvedimenti.

Tornando all’esempio dell’omesso versamento del secondo acconto, le sanzioni si riducono nel modo seguente:

  • Ritardo di 6 giorni. Sanzione del 6%. Riduzione ad 1/10. Sanzione ravveduta pari allo 0,6%. Ovviamente il contribuente deve versare imposte e interessi;
  • Ritardo di 71 giorni. Sanzione del 15%. Riduzione ad 1/9. Sanzione ravveduta pari a 1,67%;
  • Ritardo oltre 90 giorni ma entro il 30 settembre 2017 (come detto le altre ipotesi sembrano non configurabili per via dei controlli automatizzati), sanzione del 30%, riduzione ad 1/8, sanzione ravveduta pari a 3,75%.

 

Rispetto al passato il consiglio pratico è di cercare di contenere i ritardi entro i 90 giorni successivi. In tal modo, infatti, la sanzione non giunge al 30% e si fruisce inoltre ancora della riduzione ad 1/9, con importante risparmio degli importi dovuti.

Tornando al pagamento di 1.000,00 euro, ad esempio, la sanzione passa da 16,7 euro a 37,5 euro, praticamente raddoppiando.

Nel parlare di ravvedimenti di vario genere, è bene tranquillizzare per gli eventuali errori di calcoli. La situazione è ormai sotto controllo, grazie alla citata circolare n. 27 del 2013, secondo cui deve essere premiata la volontà del contribuente di ravvedere, a prescindere dagli errori commessi. Dal che la correttezza del comportamento “virtuoso” di ravvedersi deve essere riconosciuta anche in presenza di un versamento complessivo insufficiente in termini di imposte, sanzioni e interessi, con sanzioni e interessi non commisurati alle imposte versate. La circolare infatti chiaramente afferma che il ravvedimento deve considerarsi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. La sola necessità richiesta è che a titolo di sanzioni qualcosa sia stato versato (al limite anche un solo euro) con l’apposito codice tributo, dopo di che non serve null’altro.

 

Il ravvedimento frazionato

Infine, anche se le istruzioni si guardano bene dall’evidenziarlo, è bene rammentare che è possibile provvedere ai versamenti mediante un completo “fai da te”. Trattasi di una soluzione da esplorare con estrema attenzione, ma che è sicuramente interessante se non si hanno risorse disponibili nell’immediato. La risoluzione n. 67 del 2011, infatti, ammette la possibilità di frazionare il ravvedimento. Di cosa si parla?

Ipotizziamo un caso concreto di un contribuente che non ha a disposizione gli importi richiesti per il pagamento delle imposte (si immagini di 4.000,00 euro), prevedendo di averli da gennaio 2017. Ebbene, è possibile programmare il versamento da ravvedimento in maniera scaglionata, magari in quattro cadenze mensili da gennaio ad aprile 2017 dell’importo di 1 mila euro ciascuno. In una simile ipotesi è necessario che ogni volta siano corrisposti gli interessi e le sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. In pratica, ad ogni scadenza programmata (31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile), oltre ai mille euro d’imposta, dovrà essere corrisposto il relativo importo di interessi e sanzioni da ravvedimento.

Il limite all’effettuazione di tali ravvedimenti scaglionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente. In tali circostanze, l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni che invece andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.

 

 

Sottotitolo:
Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi