Rateizzazione imposte Tra decadenza e rimedi dell’ultim’ora

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi People Lending Money   Nei rapporti fisco/contribuente il legislatore ha apportato importanti modifiche agli istituti deflattivi del contenzioso, prevedendo più ampie possibilità di definizione delle liti pendenti. Senza voler essere troppo tecnici in ordine alle variazioni normative sopraggiunte, sembra sufficiente ricordare che: L’istituto della mediazione tributaria (ossia la procedura

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

 

Nei rapporti fisco/contribuente il legislatore ha apportato importanti modifiche agli istituti deflattivi del contenzioso, prevedendo più ampie possibilità di definizione delle liti pendenti. Senza voler essere troppo tecnici in ordine alle variazioni normative sopraggiunte, sembra sufficiente ricordare che:

  • L’istituto della mediazione tributaria (ossia la procedura che consente, prima del deposito del ricorso in commissione tributaria, di raggiungere un accordo con l’ente accertatore), è esteso anche alle liti con enti diversi dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio Equitalia, con rivisitazione della misura della sanzione irrogabile, ridotta al 35% di quella applicata;

  • In caso di mancato perfezionamento della mediazione è comunque consentita la successiva fase della conciliazione giudiziale (ossia l’ulteriore confronto con l’ente accertatore da esperire dopo il deposito del ricorso ma prima della discussione nel primo grado di giudizio), con la sola differenza che la riduzione delle sanzioni avviene al 40%;

  • Infine, è stabilita anche la possibilità di avviare la conciliazione in secondo grado di giudizio e prima che intervenga la relativa sentenza.

 

Agevolazioni sul pagamento

In definitiva, sempre a voler semplificare, il legislatore ha inteso offrire un panorama ampio di possibilità di “eliminare la lite”, provvedendo anche ad agevolare le procedure di pagamento.

Da questo punto di vista, infatti, sono stabilite modalità di pagamento parallele a quelle esistenti per l’accertamento con adesione, con la possibilità di pagamento rateale delle somme in un massimo di:

  • 8 rate trimestrali di pari importo;

  • in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro.

 

Le regole sulle rateizzazioni

Dopo questo primo passaggio, però, è necessario conoscere ed applicare in maniera corretta le regole della rateazione, poiché in caso di errori si rischiano notevoli penalizzazioni.

Gli assunti di fondo sono:

  • ogni rata successiva alla prima deve essere versata entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre;

  • su ogni rata sono dovuti gli interessi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;

  • si decade dal beneficio della rateazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

Tradotto in termini pratici, ogni contribuente in caso di mancato pagamento di una delle rate (diversa dalla prima) ha tempo 3 mesi (ossia entro il termine di scadenza della successiva) per ravvedere il suo errore. Per ravvedimento si intende la necessità di pagare la rata e i relativi interessi, oltre alla sanzione irrogabile, abbattuta in forza delle disposizioni sul ravvedimento.

 

Cosa comporta la decadenza della rateizzazione

Se invece non si adempie nemmeno in questo modo, in conseguenza della decadenza dalla rateazione sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ed è irrogata la sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta: in pratica, sui complessivi importi residuali dovuti si applica una sanzione del 45% (non più, come nel passato, del 60%), che comunque rischia di essere particolarmente onerosa.

La parola d’ordine in caso di mancato pagamento di una delle rate è dunque: ravvedimento!

 

Come opera il ravvedimento

E’ necessario conoscere questo istituto, oggi disciplinato in modo da consentire “un rimedio” anche fino al termine dell’azione di accertamento. Ai fini che interessano i versamenti delle imposte o delle rate, i ravvedimenti permettono di ridurre la sanzione irrogabile:

  • alla misura dell’1/10, se il versamento è effettuato entro il 30 giorni successivi;

  • ad 1/9, con ritardo non superiore a 90 giorni;

  • ad 1/8, con ritardo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva;

  • ad 1/7, con ritardo entro il termine di presentazione della seconda dichiarazione successiva;

  • ad 1/6, se si procede al pagamento entro i termini ordinari di accertamento.

Sempre sul piano pratico ciò vuol dire che in caso di mancato pagamento il contribuente deve prima comprendere la sanzione a lui irrogabile, poi verificare il termine entro cui provvede al versamento ed infine abbattere conseguentemente la sanzione.

 

Il lieve inadempimento non comporta la decadenza della rateizzazione

Se questo appare piuttosto semplice, contorte sono le altre regole che si innestano sulla procedura. In primo luogo il nuovo comma 3 dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973 esclude la decadenza in caso di c.d. “lieve inadempimento”, dovuto a:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;

  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Di fatto, il lieve inadempimento consente comunque di ritenere la rata correttamente pagata, non configurandosi l’ipotesi di decadenza.

Ciò significa che la rateazione in corso rimane sempre in piedi e non si procede all’iscrizione a ruolo, evitando soprattutto la maggiore sanzione del 45% sugli importi ancora dovuti.

 

Il ravvedimento del lieve inadempimento

Il paradosso, però, è che anche il lieve inadempimento commesso, ossia il contenuto insufficiente versamento o il ritardo nell’adempimento, deve essere risolto.

In particolare le alternative sono le seguenti:

  • il contribuente procede a ravvedere l’errore commesso (ad esempio, in caso di pagamento di una rata di 1.000,00 euro, versata per 980,00 euro, dovrà ravvedere i 20,00 euro mancanti, vale a dire oltre a versare i 20,00 euro, dovrà pagare la sanzione ravveduta e gli interessi);

  • in assenza di ravvedimento, procede l’amministrazione all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione applicabile (nella misura del 30% commisurata all’importo non pagato o dell’1% al giorno per ogni giorno di ritardo nel caso di tardivo pagamento senza ravvedimento) e dei relativi interessi.

A conti fatti, pertanto, oltre al rispetto della rateazione è fondamentale comprendere i meccanismi del ravvedimento, sia per rimediare ai lievi inadempimenti, sia comunque per rimanere nell’ordinaria rateazione.

Il ravvedimento, in particolare, ad evitare la decadenza della rateizzazione, deve avvenire entro il termine di pagamento della rata successiva o, per i versamenti in unica soluzione o per l’ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento.

 

Il ravvedimento entro i 90 giorni

La sanzione su cui calcolare il ravvedimento è quella dell’articolo 13 del D. Lgs. 471/97 ed in tale direzione il legislatore ha previsto un ulteriore percorso ad ostacolo: infatti, questa sanzione, senz’altro favorevole, si incrementa nella misura dell’1% al giorno nei primi 14 giorni di ritardo per poi divenire del 15% al 15° giorno e restare tale fino al 90° giorno di ritardo; solo dal 91° giorno di ritardo la sanzione diventa del 30%.

Questi sono i punti di riferimento per applicare il ravvedimento.

 

I chiarimenti delle Videoconferenze di gennaio 2016

Sul punto l’amministrazione finanziaria ha sottolineato che in caso di ravvedimento di una rata entro il termine di scadenza di quella successiva, non si avrà mai la sanzione del 30%, ma quella del 15%.

In sintesi, posto che per evitare la decadenza della rateizzazione la rata deve essere pagata entro e non oltre il termine di quella successiva e, dunque, non oltre 90 giorni dalla scadenza, ravvedere significa basarsi sulla sanzione del 15%. Viceversa se non si provvede nei 90 giorni si decade dalla rateizzazione e la sanzione da ravvedere sarà del 30%.

È il caso di rammentare, inoltre, che se per ipotesi il contribuente procede entro i 90 giorni al versamento in ritardo della sola rata, senza provvedere al ravvedimento della sanzione, comunque detta sanzione è commisurata ai giorni di ritardo.

Ad esempio, se la rata è versata entro il 5° giorno successivo, laddove il contribuente si dimentichi di ravvedere la sanzione nella misura dello 0,5% (1/10 della sanzione prevista), sarà l’Agenzia delle Entrate ad irrogare la sanzione del 5% prevista per legge; non sarà irrogata la sanzione “ordinaria” del 30%.

Solo in un caso non si può fruire delle sanzioni ridotte: l’insufficiente versamento per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000,00 euro, non ravveduto dal contribuente.

In questa evenienza, infatti, si rimane nell’ipotesi di “lieve inadempimento”, non si decade dalla rateizzazione, e la rateazione resta salva, ma trattandosi di importo non versato la sanzione applicabile sarà quella del 30%.

Da quanto sopra deriva che le possibilità di “salvarsi” sono diverse, pur se frastagliate.

L’importante è districarsi nel ginepraio.