Detassazione, la nota di Confprofessioni

È stata pubblicata sul sito di Confprofessioni Lavoro la circolare sulle modalità di attuazione delle misure per l’incremento della produttività Con l’emanazione del DPCM 19 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 relativo alle “Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1º gennaio
È stata pubblicata sul sito di Confprofessioni Lavoro la circolare sulle modalità di attuazione delle misure per l’incremento della produttività

Con l’emanazione del DPCM 19 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 relativo alle “Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2014”, il Governo ha dato il via libera definitivo al regime di detassazione relativamente all’anno 2014.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), oltre a disporre la proroga nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, aveva già previsto che le medesime misure e modalità fossero applicate anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non potesse essere superiore a 600 milioni di euro per l’anno 2014 e a 200 milioni di euro per l’anno 2015.

Dunque, anche per il corrente anno è stato prorogato il regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali avente aliquota del 10 per cento (introdotto per la prima volta dal D.L. n. 93/2008). A differenza dell’anno precedente, per l’anno 2014 le misure di agevolazione fiscale sono previste entro il limite di importo di 3.000 euro lordi, ed esclusivamente per i titolari di reddito da lavoro dipendente lordo non superiore per l’anno 2013 a 40.000 euro.

Il regime di detassazione consente di assoggettare ad un imposta agevolata, integralmente sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10%, gli emolumenti retributivi previsti da accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali, e relativi a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Tale misura premiale riguarda tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a prescindere dalla tipologia contrattuale). Sono esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, come ad esempio, gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi a progetto ecc.

L’operatività del regime di imposta agevolata è subordinata alla sottoscrizione al livello territoriale o aziendale di intese o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in cui siano previste le voci retributive assoggettabili alla predetta tassazione. In particolare nell’ambito degli Studi Professionali, si procederà con intese collettive a livello regionale, attuative di un accordo quadro che sarà siglato a livello nazionale da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

Per quanto concerne i datori di lavoro, si segnala, altresì, che ai fini dell’applicazione della detassazione, non sarà necessario essere iscritti ad una delle associazioni firmatarie del contratto di secondo livello, ma è sufficiente applicare implicitamente o esplicitamente il relativo CCNL di settore.

Segnatamente al settore degli Studi Professionali, il datore di lavoro dovrà accertarsi della sottoscrizione di un’intesa regionale – attuativa dell’accordo quadro nazionale citato, siglata dalla delegazione territoriale di Confprofessioni nella regione di appartenenza dello stesso datore. 

Inoltre, viene riconfermato l’onere datoriale dell’attestazione nel CUD, che (A) le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, e (B) che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornirne prova (Circ. Congiunta 3/E del 14 febbraio 2011).

In ultimo, si precisa che, nel rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall’articolo 51 del TUIR, la Circolare Congiunta 19/E del 10 maggio 2011 ha stabilito che il datore di lavoro può applicare l’imposta sostitutiva agevolata a partire dalla data di stipula dell’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale stipulato (a livello regionale nel caso degli Studi Professionali).