Il pagamento dell’onere di ricongiunzione per i liberi professionisti può essere effettuato ratealmente senza interessi. A renderlo noto è l’Inps con la circolare n.30 del 7 febbraio 2017.
In base all’art.2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n.45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni anno, quindi, l’Istituto Nazionale di Previdenza fornisce le tabelle dei coefficienti aggiornati da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del medesimo anno.
Tuttavia, per l’anno 2016, il tasso di variazione risulta essere negativo (0,1%), pertanto, “non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2017”.
Nella stessa circolare, infine, l’Inps fornisce anche la tabella per la determinazione della rata di ammortamento mensile e la tabella per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate.