Le pillole fiscali di novembre

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Adeguamento strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica – credito d’imposta

Art. 8 D.L. 18/11/22, n. 176 (G.U. n. 270 del 18/11/22)

Anche i professionisti potranno avere per l’adeguamento nel 2023 degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento.

Le modalità attuative sono rimesse ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta richiede il pagamento con modalità tracciabile del corrispettivo ed è utilizzabile in compensazione in F24 a decorrere dalla 1° liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti.

 

Per gli immobili

 

Superbonus – modifiche alla disciplina

Art. 9 D.L. 18/11/22, n. 176 (G.U. n.270 del 18/11/22)

Per gli interventi effettuati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/25.

In particolare, la detrazione spetta nelle seguenti misure:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31/12/22,
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/3/23, a condizione che al 30/9/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per gli interventi avviati a partire dal 1/1/23 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31/12/23, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro.

Per gli interventi eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici è possibile accedere al beneficio per le spese sostenute entro il 31/12/25 nella misura del 110%.

La riduzione della detrazione dal 110 al 90 % per le spese sostenute nell’anno 2023 non si applica:

  • agli interventi per i quali, alla data del 25/11/22, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/22;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 25/11/22, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Superbonus – eliminazione delle barriere architettoniche – spese strettamente collegate

Agenzia delle entrate, risposta n. 547 del 4/11/22

Il Superbonus per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la “realizzazione di specifici interventi” nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi. Non rientrano tra le spese strettamente collegate i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori ancorché l’acquisto riguardi il locale cantina necessario per l’installazione dell’ascensore.

 

Superbonus – installazione di impianto fotovoltaico – intestazione dell’utenza elettrica e del contratto di cessione con il GSE

Agenzia delle entrate, risposta n. 545 del 4/11/22

Ai fini della fruizione del Superbonus, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica.

In particolare, è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico ancorché l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE dell’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo siano intestati all’altro comproprietario dell’immobile.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio – acquisto di abitazione prima della conclusione dei lavori sull’edificio

Agenzia delle entrate, risposta n. 565 del 21/11/22

Si può fruire della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio anche se il rogito notarile è stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. La detrazione è fruibile dall’anno in cui i lavori sono ultimati poiché a tal fine è necessario che si realizzi anche il presupposto dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato.

 

Immobile ceduto dopo 5 anni dall’acquisto – Irpef

Agenzia delle entrate, risposta n. 560 del 18/11/22

La cessione dopo 5 anni dall’acquisto dell’immobile non determina l’emersione di una plusvalenza se effettuata in qualità di persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

 

Detrazione per interventi di riqualificazione energetica – obbligatoria la comunicazione all’Enea entro 90 giorni

Cassazione n. 34151 del 21/11/22

L’omessa comunicazione all’ENEA entro il termine di decadenza di 90 giorni costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica indicate attualmente dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (installazione pannelli solari, ecc.) La violazione può, comunque, essere sanata con la remissione in bonis, se non è stata contestata, effettuando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e versando la sanzione di 250 euro.

Quanto affermato dalla Suprema Corte non dovrebbe applicarsi alle detrazioni previste dall’art. 16-bis che al comma 1, lett. h) prevede gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici” (sostituzione infissi, ecc.) per i quali l’Agenzia delle entrate aveva escluso l’obbligatorietà della comunicazione ai fini del riconoscimento della detrazione.

 

Varie

 

Imposta di bollo – domande di contributi – soggetti colpiti da eventi calamitosi

Art. 12, co. 3 D.L. 18/11/22, n. 176 (G.U. n.270 del 18/11/22)

Sono esenti dall’imposta di bollo le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.

 

Accisa e Iva su alcuni carburanti – dal 1° dicembre si riduce lo sconto fiscale

Art. 1 D.L. 23/11/22, n. 179 (G.U. n.274 del 23/11/22)

Dal 1/12/22 al 31/12/22:

  1. a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
  • benzina: 578,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 467,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 216,67 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
  1. b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

 

Scioglimento giudiziale unione civile – imposte d’atto

Agenzia delle entrate, risposta n. 573 del 24/11/22

In caso di scioglimento giudiziale dell’unione civile, l’atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due è esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. La disposizione è riferibile anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale poiché l’art. 19, legge n. 74/1987, fa riferimento a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.