Le pillole fiscali di marzo

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Rimborso dell’IVA non dovuta

Agenzia delle entrate, risposta n. 66 del 11/3/24

La richiesta di rimborso per Iva non dovuta, ai sensi dell’art. 30­ter del D.P.R. n. 633/1972, può essere presentata solo dal professionista che ha emesso la fattura, il quale è obbligato al pagamento dell’imposta, entro 2 anni dalla restituzione al committente dell’imposta indebitamente applicata. Il committente ha, dunque, solo la possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva non dovuta al professionista.

 

Fatture elettroniche consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate

Agenzia entrate – Prot. n. 105669/2024 dell’8/3/2024

A partire dal 20/3/24 i diretti interessati possono consultare le fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI. Il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, accede al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

Le fatture saranno disponibili nell’area riservata sino al 31/12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte del Sd; i “dati fattura” saranno, invece, disponibili sino al 31/12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. 

 

Contraddittorio preventivo – il diritto non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024

Art. 7, co. 1, D.L. n. 39 del 29/3/24 (G.U. n. 75 del 29/3/24)

Il diritto al contraddittorio preventivo non è applicabile agli atti emessi prima del 30/4/24 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del D.lgs. n. 218/1997, emesso prima del 30/4/24.

 

Ravvedimento speciale – nuovi termini per il versamento delle somme

Art. 7, co. 6, D.L. n. 39 del 29/3/24 (G.U. n. 75 del 29/3/24)

Le somme dovute per il ravvedimento speciale con riferimento alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta 2022, di cui all’art. 3, co. 12-undecies del D.L. n. 215/2023, possono essere versate:

  • in un’unica soluzione entro il 31/5/24, ovvero;
  • in 4 rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31/5/24 – 30/6/24 – 30/9/24 – 20/12/24. In questo caso, sulla 2°, 3° e 4° rata sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

 

Regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni – riaperti i termini

Art. 7, co. 7, D.L. n. 39 del 29/3/24 (G.U. n. 75 del 29/3/24)

Chi non ha perfezionato entro il 30/9/23 la procedura di regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta 2021 e a periodi d’imposta precedenti, di cui all’art. 1, co. da 174 a 178, della legge n. 197/2022, può comunque procedere alla regolarizzazione, se entro il 31/5/24:

  • versa le somme dovute in un’unica soluzione (o, in alternativa versa, entro il 31/5/24 un importo pari a 5; versa nei termini previsti le 3 rate residue, su cui sono applicati gli interessi del 2% annuo a decorrere dal 1/6/24);
  • rimuove le irregolarità od omissioni.

 

 

Per gli immobili

 

ICI – agevolazione per immobili di interesse storico o artistico

Cassazione n. 6336 dell’8/3/24

In tema di imposta comunale sugli immobili, l’agevolazione prevista per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico si applica sull’intero immobile anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione di esso.

 

Plusvalenze

Cassazione n. 6421 dell’8/3/24

Ai fini delle imposte dirette derivanti dalla compravendita degli immobili sono soggette a tassazione ai sensi dell’art. 67 del Tuir le plusvalenze rinvenienti dall’utilizzazione del suolo a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, non rilevando pertanto cosa e a qual fine si costruisca. A tal fine, dunque:

  • rileva anche l’”utilizzazione edificatoria” meramente strumentale alla destinazione agricola dei terreni, così qualificati dagli strumenti urbanistici, in quanto anche in tal caso si ha possibilità di costruire sebbene osservando i relativi vincoli e limitazioni;
  • non rileva l’edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell’utilizzazione pubblica del bene, e quindi riservata alla pubblica amministrazione, in quanto in tal caso l’area è effettivamente da considerarsi non edificatoria al fine della tassazione delle plusvalenze;
  • non rileva l’area soggetta a fascia di rispetto stradale o ferroviario o di altra sorta che determinino l’inedificabilità assoluta.

 

Immobili danneggiati dal terremoto nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – sconto in fattura e cessione del credito sempre più difficili

Art. 1, co. 1, lett. b), D.L. n. 39 del 29/3/24 (G.U. n. 75 del 29/3/24)

Si può ancora optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dal terremoto delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatosi il 6/4/09 e a far data dal 24/8/16. La deroga, tuttavia, si applica solo entro determinati limiti di spesa per lo Stato (400.000.000 euro per il 2024, di cui 70.000.000 euro per gli eventi sismici verificatesi il 6/4/09).

 

Immobili danneggiati dal terremoto ed eventi metereologici della regione Marche – sconto in fattura e cessione del credito sempre più difficili

Art. 1, co. 1, lett. c) e co. 3, D.L. n. 39 del 29/3/24 (G.U. n. 75 del 29/3/24)

L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per le spese per interventi effettuati in relazione a immobili situati nella regione Marche che siano stati danneggiati:

  • nei territori colpiti da terremoti verificatisi dal 1/4/09, di cui all’art. 119, co. 8-ter, 1° periodo, del D.L. n. 34/2020, nonché
  • dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/9/22 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

è possibile esclusivamente per le spese sostenute per gli interventi da superbonus per i quali, prima del 30/3/24 è stata:

  • presentata la CILA e/o adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori (nel caso di superbonus);
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di superbonus con demolizione e ricostruzione di edifici).

 

Interventi per il superamento di barriere architettoniche – sconto in fattura e cessione del credito sempre più difficili

Art. 1, co. 4, D.L. n. 39 del 29/3/24 (G.U. n. 75 del 29/3/24)

I condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, (in quest’ultimo caso a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro), per le gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

  • per le spese sostenute dal 1/1/24 al 30/3/24 possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito;
  • per le spese sostenute dopo il 30/3/24 possono esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito solo per gli interventi per i quali prima del 30/3/24:
  • è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Interventi per i quali era stata concessa la deroga al divieto di esercitare l’opzione – sconto in fattura e cessione del credito sempre più difficili

Art. 1, co. 5, D.L. n. 39 del 29/3/24 (G.U. n. 75 del 29/3/24)

Per gli interventi per i quali, in base alla legislazione previgente, era stato derogato al divieto di esercitare l’opzione per la sconto in fattura o la cessione del credito e consentito l’esercizio delle suddette opzioni a decorrere dal 16/2/23, non è più possibile esercitare le suddette opzioni se prima del 30/3/24 non è stata sostenuta alcuna spesa per lavori già effettuati. L’ulteriore requisito riguarda gli interventi (supebonus):

  • diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali al 16/2/23 è stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • effettuati dai condomini per i quali al 16/2/23 è stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 16/2/23 è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il nuovo requisito deve essere rispettato anche da chi ha effettuato interventi, diversi da quelli di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, per i quali al 16/2/23:

  • è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

 

Niente remissione in bonis per l’obbligo di comunicazione dell’opzione per sconto in fattura e cessione del credito

Art. 2, D.L. n. 39 del 29/3/24 (G.U. n. 75 del 29/3/24)

La remissione in bonis, istituto che consente, al ricorrere dei requisiti, di fruire comunque di benefici fiscali o di accedere a regimi fiscali opzionali, anche nel caso in cui non sono stati eseguiti nei termini i previsti adempimenti di natura formale, non si applica all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e le cessioni del credito.

È stato, inoltre, previsto che la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, relative alle spese sostenute nel 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022, inviate dal 1 al 4/4/24, era possibile entro il 4.4.2024.

 

Superbonus – nuovo obbligo di comunicazione all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche

Art. 3, D.L. n. 39 del 29/3/24 (G.U. n. 75 del 29/3/24)

Chi sostiene spese per gli interventi di efficientamento energetico, agevolabili ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus), che:

  • entro il 31/12/23 ha presentato la CILA, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • ha presentato la CILA, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1/1/24;

deve trasmettere all’ENEA al fine del monitoraggio della spesa relativa agli interventi agevolabili:

  • i dati catastali relativi all’immobile su cui sono effettuati gli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 al 30/3/24;
  • l’ammontare delle spese che presumibilmente saranno sostenute dopo il 30/3/24 (anni 2024 e 2025);
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle suddette spese.

Chi sostiene spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus), deve trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche”, già in fase di asseverazione, le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati:

  • dati catastali relativi all’immobile su cui sono effettuati gli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute nel 2024 al 30/3/24;
  • ammontare delle spese che presumibilmente saranno sostenute dopo il 30/3/24 (2024 e 2025);
  • percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle suddette spese.

Un D.P.C.M. stabilirà il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni.

L’omessa trasmissione dei dati nei termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, ovvero, per gli interventi per i quali la CILA, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30/3/24, la decadenza dal superbonus.

 

Crediti da bonus edilizi – utilizzo limitato per chi ha iscrizioni a ruolo

Art. 4, co. 1 e 2, D.L. n. 39 del 29/3/24 (G.U. n. 75 del 29/3/24)

Sono state previste limitazioni all’utilizzo dei crediti d’imposta da superbonus e altre detrazioni nel caso in cui il soggetto che fruisce dell’agevolazione abbia iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per un ammontare superiore a determinati importi.

In particolare, in caso di iscrizioni a ruolo, per importi (complessivamente):

  • superiori a 10.000 euro (se sono decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento e non vi sono provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione) l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta presenti nella piattaforma telematica è sospesa fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi;
  • superiori a 100.000 euro (scaduti i termini di pagamento e non vi sono provvedimenti di sospensione) è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione in F24, ad eccezione dei seguenti crediti:
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

       Queste ultime disposizioni si applicano a decorrere dal 1/7/24.

 

Annullamento delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate

Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 11/3/24

Per le cessioni dei crediti successive alla prima, nel caso in cui

  • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma);

il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando un modello allegato alla circolare.