Tutti noi siamo vittime e testimoni di una lunga recessione economica, che ha ridimensionato le nostre aspirazioni professionali in un “mercato” sempre più sclerotizzato da interventi normativi poco ortodossi e da una pressione competitiva, che non conosce regole e confini.
Ancora oggi paghiamo i contraccolpi dell’onda lunga della crisi e il prezzo più salato lo sconta l’organizzazione del lavoro all’interno dello studio.
Insieme alle preoccupazioni, gli impegni professionali (e l’attività quotidiana di studio) spesso mettono in secondo piano le questioni pratiche che attengono la gestione e l’organizzazione del lavoro all’interno dello studio stesso.
Aspetti fondamentali, che incidono direttamente nello stretto rapporto fiduciario che si instaura tra professionisti, collaboratori e personale dipendente.
In questo scenario dai contorni piuttosto sfumati, gli strumenti a disposizione per fronteggiare le sfide imposte dal mutato contesto competitivo si contano sulle dita di una mano; e, ancora peggio, molto spesso ci passano sotto gli occhi e non riusciamo a coglierne le potenzialità e i benefici diretti per quel complesso mosaico di relazioni che formano l’architettura umana e professionale di uno studio notarile.
Uno di questi è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Studi Professionali, sottoscritto da ConfProfessioni con le organizzazioni sindacali di categoria.
In vigore dal 1° aprile 2015 (con decorrenza fino al 31 marzo 2018), il CCNL degli studi professionali rappresenta un modello contrattuale tra i più innovativi nell’attuale panorama delle relazioni industriali del Paese.
Non tanto per l’aumento retributivo complessivo a regime, 31 marzo 2018, di 85 euro per il III livello diviso in cinque tranches (con l’esclusione di qualsiasi erogazione una tantum), ma per un impianto normativo ancor più aderente alle peculiarità del modello di lavoro di uno studio notarile e, più in generale, di uno studio professionale.
Un contratto scritto da professionisti per professionisti: una visione che ha permesso di realizzare un sistema di welfare universale, che garantisce tutele a tutti coloro che operano all’interno dello studio professionale.
La crisi, si diceva. Ebbene, nel panorama della contrattazione collettiva per la prima volta sono state estese delle tutele di welfare contrattuale anche ai datori di lavoro e titolari di studio, ai collaboratori e ai praticanti, potenziando ulteriormente le garanzie rivolte al personale dipendente.
Il notaio che applica il CCNL degli Studi Professionali beneficia automaticamente delle garanzie di assistenza sanitaria integrativa, grazie al varo di una gestione autonoma denominata Assistenza Professionisti, gestita da Ebipro (Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali) e Cadiprof (Cassa di assistenza sanitaria integrativa degli studi professionali) sotto la direzione di ConfProfessioni. Naturalmente si è avuto cura di fornire prestazioni, soprattutto diagnostiche o riabilitative, non già fornite dalla nostra Cassa di Previdenza o dalle Casse degli altri professionisti aderenti a ConfProfessioni.
È una logica inclusiva quella che permea il contratto degli studi e, come sopra accennato, l’impianto normativo del CCNL coglie una visione integrata dello studio professionale che, grazie al potenziamento della bilateralità di settore, consente di superare alcuni paletti introdotti recentemente dalla normativa e codificare una serie di istituti contrattuali messi a disposizione del datore di lavoro professionista per modulare l’organizzazione del lavoro all’interno dello studio.
Qualche esempio aiuta a capire meglio.
Il sistema che ruota intorno al CCNL Studi ha messo in circolo uno specifico fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori di studi professionali che attraversano un periodo di crisi e saranno effettuati interventi di politica attiva attraverso la previsione di un contributo da parte dell’ente bilaterale per promuovere il diritto allo studio e per favorire l’utilizzo del telelavoro.
Nel dettaglio, per tutelare i lavoratori che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali, poiché esclusi dalla platea dei destinatari o per decorrenza delle prestazioni già ricevute, Ebipro garantisce un sostegno al reddito in caso di crisi dello studio professionale, intervenendo con un contributo pari al 30% della normale retribuzione oraria lorda persa a causa alla riduzione di orario nel limite massimo del 50% dell’orario settimanale originario fino ad un massimo di 520 ore nell’arco di 12 mesi.
Nel contratto un occhio di riguardo anche per i più giovani.
Al di là delle diverse forme di apprendistato, strumento principale per l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro, una novità riguarda il diritto allo studio.
In questo caso Ebipro eroga un contributo a favore del datore di lavoro professionista pari al 50% della retribuzione derivante dalla concessione dei permessi per studio, nella misura massima individuale pari a 40 ore annue e riconosciuti ai lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
Sull’altro fronte, uno dei punti più qualificanti del nuovo CCNL Studi è il rilancio del telelavoro che viene meglio codificato per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale di studio.
Da questo punto di vista, è stata prevista la possibilità di un intervento diretto della bilateralità di sistema per contribuire alle spese del datore di lavoro nell’acquisto o nell’affitto dei mezzi tecnici.
Nel dettaglio, Ebipro interviene con un rimborso a favore dei datori di lavoro-professionisti pari al 50% delle spese sostenute.
Un accenno infine alla flessibilità.
Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nei nostri studi, l’orario normale settimanale di lavoro potrà essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi.
Nel caso del superamento dell’orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni di orario.
In particolare, ai lavoratori che superino l’orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui sopra, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente:
a) in caso di superamento dell’orario di lavoro fino a 44 ore settimanali, un incremento pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale;
b) in caso di superamento dell’orario di lavoro oltre 44 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.
Come conseguenza pratica:
i lavoratori interessati alla flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario settimanale contrattuale; per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, lo straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.
Si tratta di un meccanismo che può apparire complesso, ma è in realtà più semplice realizzare concretamente, ovviamente contattando prima il proprio Consulente del Lavoro o addetto alle paghe e contributi; qui è importante solo ribadire che si tratta di una potenzialità o opportunità, che abbiamo e che, molto spesso, neanche conosciamo.
Per questo – e per molti altri temi che qui non è possibile approfondire – Confprofessioni ha messo a disposizione sul proprio sito web una serie di contributi esplicativi dei vantaggi e delle novità derivanti dall’applicazione del nuovo CCNL Studi Professionali.
E’ disponibile anche un confronto – dal punto di vista economico e pratico – fra il “nostro” Contratto ed altri Contratti a volte in uso negli studi professionali vuoi per dimensione degli studi stessi o per sola tradizione (visto che il CCNL Studi è relativamente recente) o ancora più semplicemente perché al consulente del professionista è sembrato più facile applicare altri contratti più conosciuti e diffusi (quale ad esempio quello del commercio).
Operativamente, In Lombardia ConfProfessioni ha attivato uno sportello di primo contatto ([email protected]) per indirizzare il notaio – e gli altri professionisti aderenti alle Associazioni di Categoria confederate – a Consulenti del Lavoro che, anche eventualmente affiancandosi allo storico professionista di fiducia, possano chiarire e superare quelli che appaiono (e in realtà non sono) ostacoli per il passaggio da un diverso Contratto al CCNL Studi Professionali.
Tutto questo spesso non si riduce in un vantaggio solo per il notaio, per i suoi dipendenti e per i suoi collaboratori, ma diviene un vantaggio per la nostra categoria e per le altre alleate e associate in ConfProfessioni.
Infatti, l’aumento del numero degli iscritti, degli aderenti al CCNL Studi e dei dipendenti e collaboratori non solo aumenterà le opportunità economiche derivanti dalla Bilateralità (maggiori prestazioni, aumenti di massimali e riduzioni di costi) ma anche il peso politico delle Categorie Professionali.
Potremo rappresentare i Professionisti andando dai decisori politici ad ogni livello (nazionale e regionale) mettendo sul piatto della bilancia, per esempio, il numero reale dei nostri addetti, senza dover finire necessariamente in un calderone di dati aggregati ed indistinti (quali quelli INPS) ma con un nostro “peso specifico” in termini di valenza occupazionale, economica e sociale.
I numeri in economia e in politica contano sempre; quelli occupazionali contano ancor di più.